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Eterologa. Consiglio di Stato sospende delibera Lombardia: “No spesa a carico totale delle coppie. Stesso trattamento omologa”

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'Associazione Sos Infertilità contro la disparità di trattamento rispetto all'omologa. "Sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la Procreazione medicalmente assistita omologa e quella eterologa". La Lombardia è l'unica regione in cui il costo della prestazione è totalmente a carico dell'assistito. L'ORDINANZA

10 APR - Un'ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare la delibera della Regione Lombardia sulla fecondazione eterologa rinviando la pratica al Tar per il giudizio di merito. Con la delibera, approvata lo scorso settembre, la Lombardia era diventata l'unica regione italiana in cui il costo della prestazione ricadeva interamente a carico dell'assistito. Nelle altre Regioni invece, ricordiamo, al cittadino viene chiesto il solo costo del ticket. Il ricorso era stato presentato dall'Associazione Sos Infertilità.
 
"Pur nell'ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la Procreazione medicalmente assistita omologa e quella eterologa, stante l'incontestata assunzione a carico del servizio sanitario regionale lombardo - salvo il pagamento di ticket - della prima", si legge nel testo dell'ordinanza. Inoltre viene aggiunto che "quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, 'non sono dirimenti le differenze' tra fecondazione di tipo omologo ed eterologo".

"Rilevato che il pregiudizio lamentato non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili, deve ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità e irreparabilità poiché l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l'effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l'onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell'età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito", conclude l'ordinanza.

10 aprile 2015
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