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Cronicità. La Fismu contro il modello regionale: “Discrimina la maggioranza dei cittadini e medici”

Il sindacato scrive a Fontana e punta il dito contro le Regole di Sistema, che peggiorerebbero la situazione rispetto a un modello già duramente contestato dai medici. “Con questo ulteriore provvedimento - spiega infatti il sindacato - si allarga il solco nella qualità delle cure offerte ai cittadini e per i medici di medicina generale che li erogano: chi aderisce al modello propugnato dall’Assessorato, pur non essendo obbligatorio, ha una corsia preferenziale ai servizi sanitari, chi non aderisce, cioè la maggioranza, rimane penalizzato”.

17 FEB - La Segreteria Regionale Fismu Lombardia, anche per conto dell’affiliata Umi (Unione Medici Italiani), ha scritto una lettera al presidente della Regione Attilio Fontana e all’assessore al Welfare, Giulio Gallera per esprimere “forti critiche” su alcuni aspetti delle regole di sistema che, intervenendo sul modello di presa in carico dei pazienti cronici, rafforzano le disparità.
 
“Sulla gestione della cronicità - afferma il segretario regionale Fismu, Francesco Falsetti - la Lombardia abbia già inaugurato, e anticipato nei fatti, la pericolosa stagione di un certo regionalismo differenziato, a scapito del principio di universalità del diritto alla salute stabilito dalla Costituzione. Con questo ulteriore provvedimento si allarga il solco nella qualità delle cure offerte ai cittadini e per i medici di medicina generale che li erogano: chi aderisce al modello propugnato dall’Assessorato, pur non essendo obbligatorio, ha una corsia preferenziale ai servizi sanitari, chi non aderisce, cioè la maggioranza, rimane penalizzato”.

Falsetti, nella lettera evidenzia come “si attiva un percorso facilitato di prenotazione per l’esecuzione di prestazioni sanitarie limitate al modello sperimentale lombardo di presa in carico (PIC) di pazienti cronici per le prestazioni previste nel PAI (Piano Assistenziale Individuale) in intesa tra “gestori” ed erogatori. Ugualmente si prevedono delle facilitazioni per i soli cittadini aderenti alla PIC per l’acquisto dei farmaci presso la farmacia prescelta sempre per farmaci previsti nel PAI. Tali disposizioni, come altre, creano disparità ai cittadini ed ai MMG (Medici di Medicina Generale) aderenti al modello sperimentale lombardo di PIC rispetto a tutti  coloro che non hanno aderito (ferma la libertà di aderire o meno come sancito dal TAR Milano nell’ordinanza del 12 settembre 2017) che sono la maggioranza”
 
“Come se non bastasse - continua - tali disposizioni sono applicabili ai soli cittadini che abbiano potuto adottare il PAI che però la Regione Lombardia ha permesso solo a coloro che hanno aderito al modello lombardo di PIC ed abbiano poi sottoscritto il “Patto di Cura” e scelto un “gestore”. Entrambi questi due ultimi obblighi non sono previsti dal P.N.C. (Piano Nazionale Cronicità). Si chiede pertanto che a tutti i MMG con assistiti catalogati o catalogabili come pazienti cronici (vedi normativa regionale di catalogazione dei malati) sia consentito di redigere il PAI per il proprio assistito come previsto dal PNC senza obbligo di adesione al modello lombardo PIC e senza l’obbligo di aderire ad un “gestore” e ciò anche per i cittadini (pazienti cronici).”
 
“Tali considerazioni - aggiunge il segretario Fismu nella lettera - si estendono anche alla possibilità di prestazioni sanitarie diagnostiche erogabili negli studi dei MMG con/senza l’ausilio di telemedicina, che dovrebbero essere previste per tutti i medici e per tutti i malati cronici e non solo per quelli aderenti al modello sperimentale lombardo di PIC. Tali prestazioni prevedono l’utilizzo di apparecchiature sanitarie ora indicato dalla Legge di Bilancio e dal relativo decreto del Ministero della Salute del 28 gennaio 2020”.
 
“È bene infine precisare - conclude Falsetti - che le prenotazioni delle prestazioni sanitarie rientrano nelle competenze professionali in quanto devono tenere conto della “programmazione clinica” delle patologie croniche del malato in gestione insieme al MMG come previsto dall’art.45 dell’ACN della Medicina Generale. Le indicazioni delle prestazioni (visite, esami, ecc…) previste nel PAI non si configurano quindi come un aspetto meramente organizzativo di prenotazione di competenza del “gestore”,  come di fatto prevede la DGR XI/2672, ma si configurano come un atto  dell’autonomia professionale medica che deve realizzarsi con la programmazione clinica ed integrare ulteriori prestazioni proposte dagli specialisti in corso di cura”.

17 febbraio 2020
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