Clinica Luccioni. Commissione Politica sociale approva ddl salva-struttura

Clinica Luccioni. Commissione Politica sociale approva ddl salva-struttura

Clinica Luccioni. Commissione Politica sociale approva ddl salva-struttura
Il provvedimento, che passa ora all’attenzione dell’Aula, prevede la possibilità per le strutture sanitarie di adeguarsi alla normativa vigente. Nel frattempo la clinica potrà portare avanti le sue attività “al fine di garantirne i livelli occupazionali e l'erogazione del servizio alla cittadinanza”.

La quarta Commissione Politica sociale del Consiglio regionale della Basilicata ha approvato ieri, a maggioranza, la proposta di legge sulle “Misure urgenti per l’adeguamento delle strutture sanitarie private” che nella giornata di oggi sarà esaminata dal Consiglio regionale. La proposta di legge approvata è la sintesi di due pdl presentate una dal consigliere Vito Santarsiero (Pd) e sottoscritta anche da Giannino Romaniello (Gm), Luigi Bradascio (Pp), Mario Polese (Pd), Gianni Rosa (Lb-Fdi), Paolo Galante (Ri), Francesco Pietrantuono (Psi), Carmine Miranda Castelgrande (Pd), Vito Giuzio (Pd), Aurelio Pace (Gm) e Nicola Benedetto (Cd) e l’altra dal consigliere Michele Napoli (Pdl-Fi), entrambe tese ad individuare una soluzione definitiva per l'annoso problema della ex clinica Luccioni.

La proposta di legge licenziata dalla Commissione, spiega il Consiglio in una nota, prevede che le strutture sanitarie private già autorizzate all’entrata in vigore della legge regionale 5 aprile 2000 n. 28, accreditate e contrattualizzate, devono eseguire gli adeguamenti previsti dalla normativa vigente. In particolare è consentito entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge alle strutture interessate di presentare al Comune nel cui territorio è ubicata la sede della struttura, un progetto esecutivo con relativo cronoprogramma vincolante per l’ultimazione dei lavori di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Il termine per il completamento dell’adeguamento è individuato in 12 mesi dalla data di approvazione da parte del Comune se non vi è delocalizzazione.

Qualora per ragioni di ordine tecnico o strutturale non fosse possibile l’adeguamento è concessa la facoltà di un adeguamento per trasferimento in altra sede idonea mediante presentazione di apposita istanza di trasferimento entro sei mesi. Il termine per il completamento della procedura di trasferimento è individuato in due anni dalla data di approvazione del progetto di adeguamento.

“Nelle more dei tempi tecnici necessari all'effettivo adeguamento della struttura – spiega infine la nota – si rende possibile la prosecuzione dell'attività al fine di garantirne i livelli occupazionali e l'erogazione del servizio alla cittadinanza”.
 

04 Novembre 2015

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