Covid. Tar Umbria riapre i servizi per l’infanzia. Ma la didattica, dalla primaria in poi, resta a distanza

Covid. Tar Umbria riapre i servizi per l’infanzia. Ma la didattica, dalla primaria in poi, resta a distanza

Covid. Tar Umbria riapre i servizi per l’infanzia. Ma la didattica, dalla primaria in poi, resta a distanza
Il Tar dell'Umbria ha sospeso l’ordinanza regionale (n. 14 del 6 febbraio 2021) che disponeva, fino al 21 febbraio, la chiusura dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per bambini fino a 3 anni di d'età, nella provincia di Perugia e di Terni, dichiarati zona rossa. Respinta, invece, l’istanza di sospensiva dell'ordinanza nella parte in cui disponeva la chiusura delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado: per i giudici la questione sanitaria prevale e la formazione può proseguire a distanza. IL DECRETO DEL TAR

Genitori in rivolta con l’ordinanza regionale (n. 14 del 6 febbraio 2021) dell’Umbria che disponeva, fino al 21 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado chiuse in tutti i comuni della Provincia di Perugia e nei comuni della Provincia di Terni. Ma se per i giudici i servizi socio-educativi per la prima infanzia, per bambini fino a 36 mesi d’età, deve riaprire, la didattica dalla primaria in poi può restare a distanza. Il Tar dell’Umbria, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di sospensiva dell’ordinanza presentata da una cinquantina di geniori, ha infatti accolto l’istanza di uno solo di loro, disponendo la ripresa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, respingendo, invece, l’istanza del resto dei genitori. Trattazione collegiale in programma il 16 marzo 2021.

Se per il Tar l’ordinanza “reca un pregiudizio evidente nei confronti della ricorrente e del minore rappresentato” nel caso del singolo bambino che frequenta i servizi per l'infanzia, “la gravità dell’incremento epidemiologico sotteso a tale scelta, comporta la conferma dell’orientamento (già affermato da questo TAR) per cui, nel bilanciamento tra l’interesse alla salute pubblica e quello ad una formazione scolastica (che comunque può essere svolta temporaneamente a distanza), la prevalenza del primo. In tale situazione nemmeno appare legittimamente precludibile la fruizione del congedo per motivi familiari. Il Tar si è pronunciato, infatti, nel dicembre 2020 su un'altra ordinanza che disponeva lo stop delle lezioni in presenza per le scuole secondarie di primo grado, respingendo la richiesta di sospensiva. La successiva camera di consigliero si era conclusa con nulla di fatto perché, nel frattempo, l'ordinanza non era valida e dunque il ricorso era divenuto improcedibile.

Ma la Regione Umbria non si accontenta di una mezza vittoria e ha fatto sapere di avere proposto opposizione al Tar dell’Umbria nonché ricorso al Consiglio di Stato avverso il provvedimento di sospensiva del Tar regionale del 13/2/21 (la decisione del Tar, comunque, resta efficace fino all’esito dell’opposizione e/o del ricorso).

15 Febbraio 2021

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