Dal 1° marzo è partita la nuova remunerazione delle farmacie. Ecco le novità

Dal 1° marzo è partita la nuova remunerazione delle farmacie. Ecco le novità

Dal 1° marzo è partita la nuova remunerazione delle farmacie. Ecco le novità
È scattata dal primo marzo il nuovo modello fissato dalla legge di Bilancio per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale che viene sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Ecco cosa prevede.

È partito dal 1° marzo il nuovo sistema di remunerazione delle farmacie come disciplinato dall’ultima Legge di Bilancio.

Si stabilisce che il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse. Dette quote sono così determinate: a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco (quota variabile); b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,1 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Quest’ultima quota è, dal successivo comma 3, rideterminata in euro 0,115 a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Al fine espresso di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute ulteriori quote fisse: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 150.000,00; b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle rurali sussidiate – con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 300.000,00; c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, con fatturato Ssn al netto dell’Iva non superiore a euro 450.000,00.

Si stabilisce che, a decorrere dal 1° marzo 2024, cessa l’applicazione di una serie di sconti, ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali, per malattie croniche ed equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto). La relazione tecnica quantifica in 77 milioni annui (53 per il 2024) l’onere derivante dal descritto nuovo sistema, coperto a valere sull’incremento del fabbisogno sanitario (art. 41).

Allo scopo espresso di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, demanda ad un decreto del Ministero della salute l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, dovrà monitorare l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci Ssn da parte delle farmacie. Si prevede che al tavolo tecnico anzidetto partecipino rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, senza diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In conseguenza delle innovazioni previste dai commi precedenti, si dispone l’abrogazione, con decorrenza dal 1° marzo 2024, della disciplina in materia di remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, recata dai commi da 532 a 534 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), espressamente finalizzata a salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane.

Si prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), predisponga linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l’attuazione della disciplina in materia di aggiornamento dei prontuari terapeutici regionali, di cui al richiamato all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158.

Si prevede infine che, al fine espresso di favorire gli assistiti nell’accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, l’Agenzia italiana del farmaco provveda ad un aggiornamento del prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (Pht), individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT alla classe A(, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. La misura è volta a incrementare i livelli di assistenza di prossimità, consentendo alla farmacie convenzionate col Servizio sanitario nazionale di dispensare farmaci ad oggi reperibili solo presso le farmacie ospedaliere, al primario scopo di favorire la dispensazione capillare del farmaco a favore della collettività attraverso la rete delle farmacie di comunità.

05 Marzo 2024

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