Farmaci con obbligo di ricetta. Corte Ue: “Si possono vendere solo in farmacia. Legittima la legge italiana”

Farmaci con obbligo di ricetta. Corte Ue: “Si possono vendere solo in farmacia. Legittima la legge italiana”

Farmaci con obbligo di ricetta. Corte Ue: “Si possono vendere solo in farmacia. Legittima la legge italiana”
“Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie determinati medicinali soggetti a prescrizione medica, ciò equivarrebbe a commercializzare tali medicinali senza osservare il requisito della pianificazione territoriale dlle farmacie". E il rischio - dice la Corte Ue - è che i presidi si concentrerebbero solo nelle zone più redditizie. La sentenza.

“Il divieto previsto dalla legge italiana di vendere in parafarmacia medicinali soggetti a prescrizione è conforme al diritto dell’Unione europea. Tale divieto è giustificato dall’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità”. Ad affermarlo è stata oggi la Corte di giustizia Europea, confermando con una sentenza ufficiale il parere dell'avvocato generale della Corte che già si era espresso a favore della vendita di farmaci con obbligo di ricetta medica esclusivamente in farmacia

In Italia, ricorda la nota della Corte Ue che spiega le motivazione della sentenza, il sistema delle farmacie sul territorio è oggetto di un regime di pianificazione “diretto da un lato ad evitare il rischio che le farmacie si concentrino unicamente nelle zone commercialmente più attraenti e a garantire a ciascuna di loro una quota di mercato e, dall’altro, a soddisfare il fabbisogno di medicinali su tutto il territorio”.

Tale normativa “può ostacolare e scoraggiare lo stabilimento sul territorio italiano di un farmacista” e “costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”. “Tuttavia – spiega il comunicato della Corte – essa può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale. La normativa italiana persegue l’obiettivo di garantire alla popolazione un rifornimento di medicinali sicuro e di qualità, il quale rientra nell’obiettivo più generale di tutela della salute”.

Al riguardo, la Corte ricorda che un regime di pianificazione può rivelarsi “indispensabile per colmare eventuali lacune nell’accesso alle prestazioni sanitarie e per evitare una duplicazione nell’apertura delle strutture, in modo che sia garantita un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra tutto il territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate”. “Se fosse consentito vendere nelle parafarmacie determinati medicinali soggetti a prescrizione medica – si legge ancora nella nota -, ciò equivarrebbe a commercializzare tali medicinali senza osservare il requisito della pianificazione territoriale, con il rischio che le parafarmacie si concentrino nelle località considerate più redditizie e che le farmacie situate in tali località vedano diminuire la propria clientela e subiscano una perdita di reddito”.

Questa situazione “potrebbe causare una diminuzione della qualità del servizio che le farmacie forniscono al pubblico e comportare perfino la chiusura definitiva di alcune di esse: una penuria di farmacie in determinate parti del territorio condurrebbe allora ad un approvvigionamento di medicinali inadeguato quanto a sicurezza e a qualità”. Insomma, per la Corte Ue il sistema italiano, che non consente alle parafarmacie di vendere farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì pagati interamente dall’acquirente, “riduce il rischio di una penuria di farmacie in modo proporzionato all’obiettivo di garantire un rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità”.

La Corte sottolinea, infine, che ogni Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto.

05 Dicembre 2013

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