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Perché il nuovo contratto sanità è veramente innovativo

di Saverio Proia

La recente intesa contrattuale per il personale del comparto sanità ha colto l’obiettivo di iniziare a dare risposte più avanzate nella direzione di valorizzare i professionisti sanitari e sociosanitari dopo la tragica vicenda pandemica, purtroppo non ancora né finita né debellata. Ecco come ci è riuscita

20 GIU -

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi: contratti della sanità fatti a Palazzo Vidoni e emanati con DPR e ho visto contratti fatti all’ARAN con la mitica Silvana Dragonetti…E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, dopo questo rinnovo contrattuale”.

Parafrasando il celeberrimo monologo presente nel kolossal Blade Runner, vorrei esprimere qualche considerazione sulla recente intesa contrattuale per il personale del comparto sanità che ha colto l’obiettivo di iniziare a dare risposte più avanzate nella direzione di valorizzare i professionisti sanitari e sociosanitari dopo la tragica vicenda pandemica, purtroppo non ancora né finita né debellata.

Penso di essere tra i pochi o forse l’unico che ha partecipato a tutte le stagioni dei rinnovi contrattuali del personale del SSN, dal primo quando si faceva ancora al Ministero della Funzione Pubblica sino all’attuale presso l’ARAN, riuscendo a svolgere più ruoli da dirigente sindacale a componente nel Comitato di Settore Regioni e Sanità prima di parte tecnica per il Ministero della Salute e poi delegato del Sottosegretario alla Salute ed ultimamente quale consulente dell’ARAN.

In verità questo nuovo contratto, qual è l’intesa raggiunta con tutti i sindacati rappresentativi, si sta delineando così innovativo se non discontinuo e non mi pare che si sia mai realizzato, se la memoria non mi tradisce.

Sin da quando ho iniziato questa esperienza contrattuale negli anni ottanta dell’altro secolo, la prima affermazione che sentivo recitava che un infermiere, un tecnico sanitario, un fisioterapista viene assunto e va in pensione senza sviluppo di carriera professionale a meno che riesca ad entrare nella carriera organizzativa/gestionale, ridottissima nel numero.

Nei precedenti contratti nazionali del personale ospedaliero e mutualistico, anche se ridotta, era presente una possibilità di evoluzione professionale, possibilità successivamente scomparsa nella contrattazione del personale del SSN  nonostante che la complessità delle professioni sanitarie e sociosanitarie richiedessero e richiedono l’acquisizione di ulteriori competenze specialistiche, avanzate e complesse e, nel caso specifico della professione infermieristica, il Consiglio d’Europa, sin dagli anni ’80, le aveva individuate e descritte e come tali sono state recepite nel DM istitutivo del profilo professionale nel 1994 anche se, come spesso succede, dall’enunciazione non si è passati all’attuazione fino alla stipula del precedente CCNL.

Questo rinnovo contrattuale, invece, evolve l’intuizione felice del precedente CCNL che aveva introdotto l’incarico professionale di professionista esperto e professionista specialista, purtroppo attivati, sinora, in poche aziende conquistando il diritto, già sancito non solo a tutta la dirigenza pubblica ma nello specifico a tutti i dirigenti medici e sanitari, che per la complessità delle proprie competenze, tra l’altro in continua evoluzione anche clinica e specialistica, per ogni laureato del comparto sanità sia riconosciuta una carriera sia professionale che organizzativa, così che, sin dal superamento positivo del periodo di prova nello specifico della carriera professionale, è previsto una graduazione dell’incarico professionale di complessità di base, media e alta con diversi range di importi economici.

Si conferma in questa nuova carriera professionale la specificità dei laureati del ruolo sanitario per i quali vale non solo la validità del requisito del master di coordinamento per l’incarico organizzativo ma anche l’incarico di professionista specialista in possesso del master in funzioni specialistiche in quanto per essi e solo per essi questa tipologia di carriera e i relativi requisiti sono già fissati dalla legge e cioè dall’articolo 6 della legge 43/06; in questo quadro per essi è confermato anche l’incarico di professionista esperto in possesso di formazione programmata e realizzata in sede aziendale e non più regionale.

Gli incarichi professionali e organizzativi avranno uno specifico fondo aziendale e vorrei ricordare che svolgere un incarico professionale di media e alta complessità presuppone che il laureato svolga competenze diverse dal profilo di base, quindi più complesse, avanzate o specialistiche con il dovuto riconoscimento che l’agire e il sapere dei laureati del comparto sanità è complesso ed in crescita continua non solo per la continua evoluzione scientifica, tecnologica, ordinamentale e formativa del SSN ma anche perché debbono con più efficienza ed efficacia rispondere a garantire la migliore risposta ai nuovi bisogni di salute individuale e collettiva determinati dal mutati quadro epidemiologico, nosologico e demografico del Paese.

L’intesa prevede infatti che gli incarichi professionali di media e elevata complessità siano così caratterizzati: “Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato”.

Quindi una risposta contrattuale che diventa strumentale per l’attuazione di quanto programmato nel Patto per la Salute e nel PNRR; un esempio per tutti: è evidente in questa visione dell’organizzazione del lavoro in sanità il ruolo e le competenze descritte dal Patto per la Salute, dal PNRR e dal DM71 per l’infermiere di famiglia e di comunità, se dipendente dell’azienda sanitaria locale, proprio perché svolge competenze complesse, avanzate e specialistiche, non solo presuppone una ulteriore formazione post laurea, preferibilmente universitaria, ma anche il riconoscimento e il conferimento di un incarico di media o elevata professionalità.

Modello, a mio giudizio, estendibile a tutti i professionisti - ostetriche, fisioterapisti, dietisti, assistenti sociali ecc. - che operino nelle Case di Comunità, perché per quanto rilevante e centrale siano l’atto infermieristico e l’atto medico, il diritto alla salute come lo definisce l’OMS: “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non solo assenza di malattie o infermità” necessità del concorso integrato e con pari dignità dell’insieme delle competenze di tutti i professionisti della salute e questo è maggiormente vero nella ricostruzione e rimotivazione della risposta sanitaria e sociosanitaria sul territorio a tutela del diritto alla salute.

A questo risultato del riconoscimento erga omnes del sistema degli incarichi ai laureati del comparto sanità ci si è giunti attraverso l’elaborazione in tal senso di tutte le piattaforme per il rinnovo contrattuale dei sindacati del comparto sanità, che, almeno, in questa parte è stata recepita ed acquisita anche dalla parte pubblica con grande avvedutezza, ma vorrei ricordare che, senza togliere al positivo valore delle proposte sindacali, anzi, che sia in Parlamento era stata presentata una proposta di legge dalla senatrice Paola Boldrini con la quale insieme al diritto alla libera professione intramuraria veniva proposta una riforma ordinamentale che prevedeva per infermieri e le altre professioni del comparto un analogo sistema degli incarichi professionali così come delineato dall’intesa contrattuale e, inoltre, ne avevo già scritto in questo quotidiano, affermando che sarebbe stato un atto dovuto di governo e parlamento per una corretta politica contrattuale per il personale non solo in risposta al loro impegno nella lotta alla pandemia ma, soprattutto, per modernizzare l’organizzazione del lavoro in sanità ad iniziare da questo articolo e seguenti.

A proposito di “professionisti della salute” è quanto mai rilevante che questa denominazione sia stata fatta propria e recepita nella nuova intesa contrattuale dando, finalmente, il giusto riconoscimento anche nominalistica nel nuovo ordinamento contrattuale all’insieme dei profili sanitari e di assistente sociale in questa frase che li accomuna tutti nella forma e nella sostanza più adeguata distinguendo questi laureati dagli altri laureati amministrativi, tecnici e professionale denominati, invece,” funzionari.

Così come nel riconoscimento professionale anche nominalistico va l’articolo che prevede che “a decorrere dall’1 gennaio 2023, per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari sono disapplicati i seguenti suffissi: - ruolo sanitario: il suffisso di “collaboratore professionale sanitario”; - ruolo sociosanitario: il suffisso di “collaboratore professionale”, quindi da quella data varrà il solo titolo della propria professione di appartenenza un infermiere verrà chiamato infermiere così come un assistente sociale verrà chiamato assistente sociale archiviando, pertanto la denominazione di collaboratore professionale, riconoscendo il diritto ad essere denominato per la professione che si esercita e non per una criptica denominazione un po’ datata..

Vorrei, inoltre, sottolineare la positività del fatto che, allorché si descrive nell’intesa contrattuale quali competenze esercitano le professioni sanitarie, invece che attardarsi in descrizioni che risulterebbero sempre insufficienti si faccia riferimento solo alla normativa vigente ed in particolare gli articoli 1, 2, 3 e 4 che costituiscono la massima e migliore descrizione delle competenze delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica…nella sostanza contrattualizzando o meglio rendendo spendibile nella contrattazione le leggi 42/96, 251/00 e 43/06…senza se e senza ma: “Le competenze professionali sono esercitate nel rispetto delle declaratorie dei profili, dei codici deontologici, ove esistenti, e della formazione acquisita nonché, per le professioni sanitarie, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999, degli artt. 1-2-3 e 4 della L. 251/2000 e dell’art. 6 della Legge 43/2006”

Altra spendibilità contrattuale è data dall’immediato uso che se ne è fatto della modifica legislativa del ruolo sociosanitario, di cui più volte ho scritto e che ora è divenuto realtà nell’ordinamento contrattuale previsto dall’intesa contrattuale dando, così,  la giusta collocazione del personale appartenente ai profili di assistente sociale ed operatore sociosanitario, liberandoli dall’incongrua collocazione nel ruolo tecnico riconoscendo il loro determinante apporto per l’attuazione del diritto alla salute, permettendo, di conseguenza, di comprendere, senza alcun dubbio o remora, la collocazione degli esercenti la professione sociosanitaria di assistente sociale nella nuova area dei “professionisti della salute”.

Certo sarebbe stato più efficace, come proposi e fu recepito dal Ministro alla Salute pro tempore “professionisti produttori di salute” e recepito da anni dal Forum Risk Management,  ma va benissimo anche così.

Così come si sono rese spendibili le nuove indennità previste dalla legge: sia la riedizione dell’indennità di specificità infermieristica (di cui non ho mai capito né condiviso la sua soppressione nei precedenti contratti) che quella di tutela del malato e promozione della salute con cui si riconosce l’apporto di tutte le altre professioni sanitarie e sociosanitarie all’attuazione del diritto alla salute, nonché quella doverosa riguardante il personale del pronto soccorso. Si tratta di indennità che valorizzano ed apprezzano la specificità e la diversità dei profili sanitari e sociosanitari all’interno del comparto sanità.

E’, infine, apprezzabile lo sviluppo e il potenziamento delle relazioni sindacali che valorizzando il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze sindacali nella concertazione per partecipare e condividere all’innovazione dell’organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario, permettono loro di dare  il proprio originale contributo, se necessario anche critico, rafforzando e promuovendo il positivo loro protagonismo nella ricostruzione del SSN universale, solidaristico e pubblico nel quale la risorsa umana e professionale costituisce la prima, fondamentale, insostituibile e, come direbbero gli aziendalisti, strategica.

Certo non ho affrontato la questione degli incarichi di posizione della nuova area del personale di elevata qualificazione, ma essendo un’area tutta da riempire di laureati con elevate competenze ex novo non mancherà occasione di scrivere in merito.

Saverio Proia  

 



20 giugno 2022
© Riproduzione riservata


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