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Elenco idonei direttori generali. Regali e “dispetti” di Natale

di Ettore Jorio

Sono infatti tantissimi i destinatari di un regalo di Natale all’interno del nuovo Elenco degli idonei alla direzione generale di Asl e Ospedali del Ssn. Come i dichiarati idonei d’ufficio, sulla base del corretto principio tempus regit actum, ovvero quelli ritenuti tali nella edizione precedente del 2020. Moltissimi invece i delusi, già idonei ante 2020 a pieno titolo, ritenuti anch’essi idonei ma solo nelle aziende sanitarie attive in regioni con meno di 500 mila abitanti

23 DIC -

E’ stata pubblicata in questi giorni la scansione dei dichiarati idonei alla direzione generale delle Aziende della Salute, redatta a mente del vigente D.lgs. 171/2016. Più esattamente, l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale

Tantissimi i regali di Natale. Dichiarati idonei d’ufficio, sulla base del corretto principio tempus regit actum, quelli ritenuti tali nella edizione precedente del 2020. Moltissimi invece i delusi, già idonei ante 2020 a pieno titolo, vistisi declassificati nell’elenco di fine anno.

Meglio, ritenuti idonei a rivestire lo stesso incarico di direzione generale ma nelle aziende sanitarie attive in regioni con meno di 500 mila abitanti.

Il tutto affermato con il conseguimento della “idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art.1, comma 7 quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’articolo 4, comma 5 dell’Avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale del 29 marzo 2022, n. 25”

Prescindendo dal fatto dell’incomprensibilità, sotto il profilo della logica comune, delle scelte effettuate dalla Commissione esaminatrice - atteso che le sue determinazioni non sono affatto suffragate da motivazioni sufficienti a giustificare un siffatto discrimen -, è dato rilevare che l’accaduto costituisce il prodotto amministrativo finale di una legislazione unta di irragionevolezza.

Non si riesce, infatti, a capire la ratio legislativa di penalizzare chi abbia fatto svolto per anni alte funzioni dirigenziali in enti del sistema sanitario ovvero in altri finito così per guadagnare, seppure nella continuità di esercizio, una inidoneità a svolgere l’incarico nella gran parte delle regioni del Paese. Ciò in quanto quelle che contano meno di 500 mila abitanti sono soltanto due: la Valle d’Aosta e il Molise.

Tutto questo senza comprendere, per altri versi, la opzione discriminatoria, introdotta dal legislatore del 2017 (d.lgs. n. 126) di integrazione all’originario testo, di ritenere come differenti e differenziati gli oneri dirigenziali previsti a carico di un manager aziendale a seconda se preposto in una azienda ubicata in una regione al di sopra ovvero al di sotto di 500 mila abitanti.

Al riguardo, vale appena la pena di sottolineare che i livelli essenziali di assistenza (i Lea) da garantire all’utenza tutta sono (fortunatamente) uguali su tutto il territorio nazionale.

Un obbligo istituzionale non affatto soggetto, pertanto, ad alcuna elusione tanto da non giustificare la presenza di manager, cui affidare il compito erogativo, di fasce di capacità presunta distinti tra titolari e riserve.

Quanto ai compiti di valutazione delle esperienze dirigenziali esercitati c’è tanto da dire. Ma lo faremo con l’anno nuovo, sottolineando sin d’ora che gli esiti cui la commissione è pervenuta sono stati di mera e asettica conferma dei risultati estimativi provenienti dai soliti aridi algoritmi.

La certezza è comunque quella che si sarà tanto gravame, dal quale è verosimile attendersi reinserimenti in prima fascia di quelli che sono stati, spesso incomprensibilmente, esclusi.

Ettore Jorio

Università della Calabria



23 dicembre 2022
© Riproduzione riservata


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