Aou fuori legge. Serve una sanatoria, non l’indifferenza
di Ettore Jorio
Basti pensare, al riguardo, che la più nota università italiana nel mondo, La Sapienza di Roma, nonostante rettori di alto peso specifico non esprime il proprio compito assistenziale con una AOU di riferimento. Lo fa attraverso una sedicente AOU, sprovvista colpevolmente del Dpcm che ne avrebbe di contro costituita l’esistenza.
09 GIU -
Ho ben letto la nota trasmessa al direttore, pubblicata il 6 giugno scorso, a firma di Pierino Di Silverio e Gerardo Anastasio, rispettivamente, Segretario Nazionale Anaao Assomed e Coordinatore Commissione Nazionale SSN - Università Anaao Assomed, che richiamano i miei scritti che, da circa un decennio afferiscono alla tematica della inesistenza giuridico-economica di 30 AOU su 31.
Ne ho apprezzato il contenuto, di netta condivisione a ciò che sostengo, così come ho fatto con la posizione assunta primariamente dall’ACOI in tale senso. Una situazione, quella che ho da tempo stigmatizzato, che altrove avrebbe fatto saltare dalla sedia Premier, Ministri, Rettori, Dirigenti impropri e prepotenti per la netta violazione di legge perpetrata, finanche della Costituzione. Ma anche per avere consentito per oltre 21 anni di vendere al pubblico una offerta sanitaria non corrispondente al vero, con conseguente inganno (grave) della domanda nel garantirle una prestazione resa da professori universitari benemeriti, nel senso di essere stati preposti alla direzione delle UOC nell’assoluto rispetto delle leggi. Così non è stato, così non è, così non può continuare ad essere.
Basti pensare, al riguardo, che la più nota università italiana nel mondo, La Sapienza di Roma, nonostante rettori di alto peso specifico non esprime il proprio compito assistenziale con una AOU di riferimento. Lo fa attraverso una sedicente AOU, sprovvista colpevolmente del Dpcm che ne avrebbe di contro costituita l’esistenza. Ciò nonostante sia stata nel 2002 l’Università antesignana nel predisporre un protocollo d’intesa, uscito allora dalla esemplare penna di Tommaso Longhi, preparatorio della successiva ineludibile richiesta del Dpcm, appena trascorso l’allora periodo di transitorietà concesso dal d.lgs. 517/1999, cui ha fatto però seguito un irresponsabile silenzio del binomio Università/Regione.
Nell’anzidetta nota al Direttore, i due importanti esponenti dell’Anaao prendono atto di una siffatta situazione che va nettamente oltre il borderline perché viola spregiudicatamente la norma. Lo fanno dopo anni di silenzio in tale senso dell’istituzione sindacale rappresentata, ma lo fanno bene. Tuttavia evitano di suggerire – disperdendosi in un certo senso in “proposte” non propriamente accettabili sul piano strettamente giuridico ma anche “politico sanitario – il giusto rimedio a tutto.
Nel farlo occorre curare e programmare di pervenire alla corretta esistenza giuridica delle AOU, attraverso l’approccio ad un benefico percorso che eviti di “buttare l’acqua insieme al bambino”. Ma soprattutto che abbia il fine di sistemare quanto tanti rettori e governatori regionali hanno inguaiato, agendo con una superficialità tale da mettere in dubbio le capacità delle trascorse governance universitarie, responsabili dirette di aver prodotto e quantomeno volutamente tollerato, oltre ogni misura accettabile, una siffatta situazione di concreta illegalità. In tuttao, senza ben comprendere la gravità del loro operare in regime associativo, aggravante delle responsabilità penali evidenziabili oltre ai danni erariali provocati di somma vicini ai nove zeri.
La soluzione c’è, peraltro già ben tradotta in un emendamento, pare elaborato dai ministri Bernini e Schillaci, di corretta portata giuridica avente, peraltro, una esemplare e benefica ricaduta sugli atti adottati dalle sedicenti AOU, viziati altrimenti da nullità assoluta.
E’ stato un emendamento rubricato al n. 6.0.100 che proponeva opportunamente di aggiungere, nel testo del Ddl di riordino delle professioni sanitari, il seguente:
«Art. 6-bis(Disposizioni in materia di costituzione di Aziende ospedaliero-universitarie (AOU))1. Ferma restando la vigenza della disciplina di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999 , n. 517, in materia di rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, le Aziende ospedaliero-universitarie, ancorché sprovviste del richiesto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 del richiamato decreto legislativo, sono da considerarsi costituite, ora per allora, purché istituite e rese operanti attraverso leggi e provvedimenti regionali adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Ai fini della regolarizzazione, è dato modo alle medesime di proporre istanza, a mente dell'anzidetto articolo 8 del decreto 21 dicembre 1999, n. 517, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, allo scopo di regolarizzare ogni procedura necessaria e conseguente.».Il seguito? Nessun paladino a difenderlo. E come sempre accade a causa della frequente incoscienza tipica delle meccaniche del nostro legislatore, è stato ritirato senza che se ne conoscessero i motivi. Meglio, senza che ce ne fossero. Anzi. Se non quello di lasciare l’ambito del rapporto SSN e Università nel disordine più assoluto, generativo di pericoli reali nell’affidamento del corpo e della psiche dell’utenza in mani non propriamente scelte secondo i canoni meritori pretesi dalla Costituzione e delle leggi vigenti.
Ettore Jorio
09 giugno 2025
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