Dopo la sentenza n. 204/2025 della Corte costituzionale la Regione Toscana deve rivedere parti della legge regionale n. 16/2025 sul suicidio medicalmente assistito. Questo passaggio può essere un’occasione per migliorare la legge. Qui intendo avanzare alcune osservazioni in merito al ruolo che il Comitato etico territorialmente competente deve avere nel percorso di valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito. L’obiettivo non è proporre modelli procedurali alternativi o più restrittivi o altro, ma valorizzare la funzione di garanzia sostanziale del Comitato per l’etica clinica come parte integrante del processo valutativo, nel rispetto dei limiti delle competenze regionali e dei principi delineati dalla Corte.
La pronuncia n. 204/2025 ha censurato alcune disposizioni della legge toscana 16/25 per invasione della competenza statale, ma non ne ha stravolto l’impianto complessivo: bisogna rimodulare la disciplina regionale, e ciò offre lo spazio per una più approfondita riflessione sul ruolo del Comitato etico nei procedimenti di valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito.
Nella sentenza n. 242/2019 la Corte costituzionale ha individuato quattro requisiti rigorosi — patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, capacità di assumere decisioni libere e consapevoli — e previsto il coinvolgimento delle strutture del Servizio sanitario nazionale e il parere consultivo dei Comitati etici territoriali come presìdi di garanzia minima. La Corte, tuttavia, non ha costruito un procedimento chiuso o rigidamente tipizzato, ma ha delineato un quadro di principi, lasciando aperti i profili organizzativi e attuativi.
Questo dato è rilevante, poiché colloca il suicidio medicalmente assistito non solo sul piano della legittimità giuridica, ma su quello, più complesso, della qualità del processo decisionale pubblico e interdisciplinare che conduce alla valutazione delle singole richieste.
Recependo tale impianto, la legge toscana n. 16/2025 ha articolato il processo decisionale in modo sequenziale: in una prima fase l’accertamento clinico-giuridico affidato a una Commissione del SSN e, poi, in una fase successiva, il parere consultivo del Comitato per l’etica nella clinica competente (ComEC). Nella pratica applicativa, questa procedura rischia di ridurre il contributo etico a un momento accessorio o meramente confermativo, su decisioni già sostanzialmente orientate.
L’esperienza mostra che l’accertamento dei requisiti indicati dalla Corte non si risolve mai in una verifica puramente tecnica. La qualificazione della sofferenza come “intollerabile”, la valutazione della capacità decisionale e, dopo la sentenza n. 135/2024, la stessa individuazione del trattamento di sostegno vitale, non sono operazioni automatiche e standardizzabili, ma richiedono una valutazione complessa, che intreccia elementi giuridici, clinici, psicologici, relazionali e valoriali.
La Commissione del SSN non è dunque chiamata soltanto a constatare condizioni oggettive, ma a qualificare giuridicamente e clinicamente una situazione umana concreta. Tale passaggio implica inevitabilmente una dimensione valutativa, e quindi anche etica, che non può essere espunta dal procedimento senza impoverirlo.
In questo senso, l’esperienza dei Comitati per l’etica nella clinica si colloca pienamente nei modelli contemporanei di etica clinica applicata, che concepiscono l’etica non come controllo esterno o successivo, ma come dimensione interna al processo decisionale, soprattutto nei casi caratterizzati da elevato impatto esistenziale. Analisi clinica, valutazione giuridica e riflessione etica concorrono, in modo dialogico e interdisciplinare, alla formazione del giudizio.
Il valore del Comitato etico non consiste né nell’introdurre requisiti ulteriori né nel sostituirsi alla Commissione del SSN, che resta l’unico organo titolare dell’accertamento dei requisiti e della decisione finale: il valore del Comitato etico sta nella capacità di rendere esplicite le dimensioni valutative implicite nella decisione clinico-giuridica che la Commissione del SSN è chiamata a costruire: il significato attribuito dal paziente alla propria sofferenza, la stabilità della richiesta nel tempo, il modo in cui la decisione si colloca nella storia di cura.
Per questo, il Comitato etico va coinvolto fin dalle fasi iniziali dell’istruttoria, e questo coinvolgimento non vincola né distorce l’esito del processo decisionale, ma anzi ne rafforza la qualità argomentativa, la trasparenza e la legittimazione istituzionale. In altri termini, non aggiunge un controllo, ma migliora il processo attraverso cui il controllo viene esercitato.
La sentenza n. 204/2025, nel richiamare i limiti delle competenze regionali senza imporre un modello procedurale rigido, conferma implicitamente che il fulcro della garanzia costituzionale non risiede nella sequenza formale delle fasi, ma nella qualità sostanziale del processo valutativo.
È auspicabile che il legislatore regionale tenga conto di queste considerazioni nella rielaborazione della nuova legge al riguardo, e che questa proposta sia presa in considerazione anche dal legislatore nazionale che sta preparando una disciplina organica per tutto il paese. Una migliore interazione tra Commissione SSN e Comitato etico porta a una più articolata decisione a beneficio dei pazienti.
Mariella Immacolato
Medico legale, già Direttrice UOC Medicina Legale, AUSL Toscana Nord Ovest – Direttivo della Consulta di Bioetica Onlus