ACN specialisti ambulatoriali, il Mef frena in Conferenza Stato-Regioni: dubbi su oneri e refusi tecnici

ACN specialisti ambulatoriali, il Mef frena in Conferenza Stato-Regioni: dubbi su oneri e refusi tecnici

ACN specialisti ambulatoriali, il Mef frena in Conferenza Stato-Regioni: dubbi su oneri e refusi tecnici

Il via libera all’ACN degli specialisti ambulatoriali è slittato in Conferenza Stato-Regioni dopo i rilievi del MEF su possibili nuovi oneri, refusi tecnici e norme sulla sorveglianza sanitaria. Pur confermando la coerenza degli aumenti, il Ministero chiede chiarimenti su coperture e impatti finanziari prima dell’intesa.IL DOCUMENTO

Il via libera all’Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) per il triennio 2022-2024 si è fermato in Conferenza Stato-Regioni. A determinare il rinvio dell’intesa è stato il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha chiesto approfondimenti su alcune disposizioni ritenute potenzialmente onerose e su elementi di carattere tecnico-contabile non pienamente chiariti nella relazione allegata all’accordo.

Nel documento trasmesso in sede di Conferenza, il MEF prende innanzitutto atto della coerenza complessiva degli incrementi contrattuali indicati al paragrafo 7 della Relazione tecnico-illustrativa (“disponibilità finanziarie”) con la normativa vigente e con le indicazioni del Tavolo tecnico sui conti sanitari. Gli aumenti complessivi, comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), sono pari allo 0,338% per il 2022, allo 0,5% per il 2023 e al 5,78% per il 2024, come riportato nella tabella sulle disponibilità percentuali del triennio. Tuttavia, il Ministero segnala un refuso formale nello stesso paragrafo, dove alla lettera a) viene erroneamente indicato il 5,78% come riferito al 2023 anziché al 2024, elemento che richiede una correzione ufficiale.

Le perplessità più rilevanti riguardano però il possibile impatto finanziario di alcune nuove previsioni dell’ACN. In particolare, sotto la lente del MEF finisce l’articolo 29 sull’organizzazione del lavoro. Il comma 10 introduce, rispetto al passato, l’obbligo per le Aziende sanitarie di garantire, tra i requisiti necessari allo svolgimento dell’attività, anche quelli relativi alla sorveglianza sanitaria. Su questo punto il Ministero dell’Economia rimanda alle valutazioni del Gabinetto, dell’Ufficio legislativo e del Ministero della Salute circa l’effettiva applicabilità della normativa in materia di sorveglianza sanitaria agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e alle altre professionalità coinvolte dall’accordo. La disposizione, avverte il MEF, potrebbe infatti tradursi in nuovi o maggiori oneri a carico delle aziende sanitarie, non esplicitati né quantificati nella relazione tecnico-illustrativa.

Ulteriori criticità vengono individuate in due dichiarazioni a verbale allegate all’intesa. La prima (dichiarazione n. 4) riguarda la sanità penitenziaria e prende atto della “necessità di valutare interventi volti a favorire lo sviluppo dell’assistenza”, anche attraverso una specifica remunerazione, in considerazione delle particolari condizioni lavorative. Secondo il MEF, questa formulazione potrebbe preludere a impegni di spesa aggiuntivi non coperti. La seconda (dichiarazione n. 5) fa riferimento all’ammodernamento tecnologico previsto dal PNRR e alla “fiducia” delle parti in finanziamenti destinati al potenziamento dell’assistenza territoriale: anche in questo caso, il Ministero segnala il rischio che si generino aspettative o vincoli finanziari non esplicitati nel quadro delle risorse disponibili.

Alla luce di queste osservazioni, il MEF ha quindi ritenuto necessario rinviare l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, in attesa di chiarimenti puntuali sulle possibili onerosità delle disposizioni segnalate e sulla loro copertura finanziaria. Un rinvio che non mette in discussione l’impianto generale del rinnovo, giudicato coerente con i parametri di legge, ma che evidenzia ancora una volta come, nei contratti del comparto sanitario, ogni innovazione organizzativa o prospettiva di sviluppo debba essere accompagnata da una chiara e dettagliata valutazione degli effetti sui conti pubblici.

20 Gennaio 2026

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