Medici di famiglia. La rivoluzione di Forza Italia: 38 ore settimanali e nuovo ruolo nelle Case della Comunità

Medici di famiglia. La rivoluzione di Forza Italia: 38 ore settimanali e nuovo ruolo nelle Case della Comunità

Medici di famiglia. La rivoluzione di Forza Italia: 38 ore settimanali e nuovo ruolo nelle Case della Comunità

La proposta di legge a prima firma Benigni ridisegna lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale, adeguandoli agli standard del Pnrr. Prevista una quota variabile del compenso fino al 30% legata agli obiettivi di salute. Il testo all'esame della Affari Sociali della Camera. IL TESTO

Ha preso il via nei giorni scorsi l’esame della Commissione Affari Sociali della Camera sulla proposta di legge, a prima firma Stefano Benigni (FI), riguardante le “Disposizioni concernenti l’attività, lo stato giuridico e il trattamento dei medici di medicina generale”.

Un intervento che mira a ridefinire il ruolo del medico di famiglia nel nuovo scenario delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità e della presa in carico integrata del paziente cronico e fragile. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, potenziare l’assistenza territoriale per renderla più efficace e prossima ai cittadini; dall’altro, valorizzare la professione per renderla più attrattiva, invertendo la tendenza che vede sempre più giovani medici rinunciare alla carriera di medico di base .

La legge si propone come il “primo tassello” di una riforma strutturale più ampia del Servizio Sanitario Nazionale . Ecco, nel dettaglio, i suoi contenuti principali.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta)
Il cuore della riforma è l’articolo 1, che ridefinisce l’orario di lavoro dei medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta. Per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e dare attuazione al DM 77/2022, i medici in regime di convenzione saranno chiamati a garantire 38 ore settimanali complessive.

Queste ore saranno suddivise in due tipologie di attività:

– Attività a ciclo di scelta e rapporto fiduciario con i propri assistiti, da svolgere presso i propri studi o quelli dell’Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) di riferimento.

– Attività orarie programmate, definite in coordinamento tra azienda sanitaria, distretto e Casa della Comunità, per obiettivi di cure primarie e tutela della salute pubblica.

L’articolo declina l’impegno orario in base al numero di assistiti. Per i medici con un massimale non inferiore a 1.500 pazienti, sono previste almeno 20 ore per l’attività a ciclo di scelta e 18 per l’attività oraria. Per chi ha tra 500 e 1.500 assistiti, si scende a 15 ore per l’attività a ciclo di scelta, mentre per chi ha meno di 500 pazienti, le ore minime sono 10. In tutti i casi, le restanti ore fino al raggiungimento delle 38 sono coperte dall’attività oraria.

Viene inoltre specificato che le attività orarie – che includono progetti di salute, PDTA, PAI, campagne di prevenzione, vaccinazioni, assistenza domiciliare e telemedicina – sono vincolanti per i medici e possono essere svolte presso la Casa della Comunità, lo studio del medico o la sede AFT. È un cambio di paradigma che introduce una “medicina d’iniziativa” strutturata e non più episodica. Gli studi dei medici, si precisa, diventano così “le articolazioni di una rete” in cui le Case della Comunità rappresentano i luoghi fisici dell’integrazione socio-sanitaria.

Il comma 6 apre anche alla possibilità, su base volontaria, di esercitare ulteriori 6 ore settimanali di attività libero-professionale, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale)

L’articolo 2 demanda all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) l’adeguamento necessario per attuare la riforma, con una tempistica stretta: 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, con effetto retroattivo dal 1° marzo 2025. Se le parti non troveranno un’intesa, interverrà un decreto del Ministero della Salute in via transitoria.

Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

L’articolo 3 modifica l’articolo 8 del Dlgs 502/1992, che disciplina i criteri per gli Acn. La novità più significativa riguarda la lettera e), che riscrive i criteri per il compenso del medico. Il trattamento economico sarà così composto:

– Una quota per numero di scelte, corrisposta su base annuale.

– Una quota per ogni ora di attività svolta.

– Una quota variabile, non inferiore al 30 per cento del compenso complessivo, legata al conseguimento degli obiettivi definiti dall’Asl e dal distretto.

Si supera così, di fatto, la logica della sola quota capitaria, introducendo una parte variabile significativa che lega il reddito al raggiungimento di risultati di salute e alla partecipazione attiva ai programmi territoriali.

Articolo 4 (Modifica all’articolo 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e disposizioni in materia di assegnazione di incarichi a laureati in medicina e chirurgia)

L’articolo interviene sulla formazione, modificando il corso di formazione specifica in medicina generale. Il periodo di formazione pratica presso un medico di famiglia (12 mesi) viene esteso anche alle Case della Comunità e alle strutture residenziali e semiresidenziali.

Ma la vera novità è la possibilità, per i laureati in medicina abilitati e iscritti al corso di formazione specifica, di ricevere incarichi convenzionali vacanti, in subordine rispetto ai medici già diplomati. Questi giovani medici lavoreranno sotto la supervisione di un tutor, percependo il trattamento economico previsto dall’Acn in aggiunta alla borsa di studio. Al conseguimento del diploma, l’incarico sarà conferito a tempo indeterminato. Una misura pensata per far fronte alla cronica carenza di medici di famiglia e per valorizzare i futuri professionisti.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

L’articolo 5 modifica la composizione della struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato, aggiungendo due componenti nominati dal Ministro della Salute per rafforzare il raccordo con lo Stato.

Articolo 6 (Disposizioni transitorie)

L’articolo 6 introduce una misura per favorire il ricambio generazionale, concedendo ai medici in servizio a cui mancano non più di cinque anni alla pensione la facoltà di optare per l’accesso anticipato.

Articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria)

Ll’articolo 7, che garantisce la neutralità finanziaria del provvedimento. L’attuazione sarà coperta dalle risorse già stanziate a legislazione vigente, in particolare dai fondi previsti dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 274) per il potenziamento dell’assistenza territoriale, che ammontano a oltre un miliardo di euro a decorrere dal 2026 

Articolo 8 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

Si spiega, infine, che le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, tenuto anche conto dell’autonomia organizzativa e delle peculiarità demografiche e territoriali.

04 Marzo 2026

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