Gentile Direttore,
avendo partecipato nei mesi precedenti all’indagine promossa dalla Commissione Affari Sociali della Camere dei Deputati sulle professioni sanitarie ed avendo giudicato positivo il documento approvato al termine della stessa, abbiamo ritenuto opportuno confermare la nostra posizione chiedendo una modifica al ddl professioni sanitarie finale C.2700 d’iniziativa governativa che nell’intenzioni avrebbe dovuto far propri quanto da quel documento da tutti condiviso si era individuato e proposto.
Si ritiene, infatti, doveroso che il ddl in questione affronti anche le problematiche relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, normate da una legge che tra due anni compirà il suo primo secolo (!!!) modernizzandole ed attualizzandole nell’attuale contesto sanitario e per questo abbiamo proposto la seguente riscrittura con integrazioni del comma 1 dell’articolo 4:
“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall’articolo 2, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario: ivi compresi il personale di interesse sanitario e personale appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; nell’ambito delle professioni sanitarie è individuata la professione di odontotecnico, per l’istituzione della quale si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2 della legge 1 febbraio 2006, n.43.”
Si tratta infatti di completare la Riforma delle professioni sanitarie (leggi 42/99, 251/00, 43/06 e 3/201del 2018) che ha evoluto in professioni sanitarie autonome e laureate 22 profili di arti sanitarie ausiliarie e professioni sanitarie ausiliarie ad eccezione di due, quella di odontotecnico e di ottico.
L’attuale inquadramento giuridico del profilo professionale di Odontotecnico è quanto mai datato ed inadeguato risalendo al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, quasi un secolo fa, è una normativa ormai estranea all’attuale sistema delle fonti del diritto sanitario che si è evoluto in forma così impetuosa e discontinua, che non ha pari in nessun altro comparto, su cui si impernia il nostro ordinamento costituzionale.
Purtroppo, l’oggettivo e colpevole ritardo accumulato dal legislatore nell’aggiornare fonte e disciplina dell’attività professionale dell’odontotecnico contrasta con il richiamato processo di evoluzione delle professioni sanitarie, così ben delineato nella normativa italiana.
Il riconoscimento della professione sanitaria riconoscerebbe il diritto che è anche dovere di rispondere più adeguatamente a rispondere ai nuovi bisogni di salute nell’attuale quadro demografico e nosologico del Paese dove la salute orale ricopre un ruolo quanto mai strategico per la promozione e tutela dell’insieme della salute umana in quanto la realizzazione di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico e l’utilizzo delle correlative attrezzature presuppongono, infatti, un elevato e, in prospettiva, crescente livello di formazione scientifica, implicando, giocoforza, un maggior grado di autonomia e conseguente responsabilità.
Ciò è ancor più vero, se si tiene conto dell’entrata a regime delle norme approntate dal Regolamento (UE) 2017/745. In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri “fabbricanti” massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi; perciò, l’attuale diminutio non è quindi più ammissibile.
Il legislatore non può che prendere atto degli avanzamenti intervenuti in ambito sanitario e delle trasformazioni in atto e rendere la dovuta dignità giuridica alla professione di Odontotecnico, ancora denominata con il termine desueta di arte sanitaria ausiliaria prefigurando sia una regolamentazione transitoria per chi già opera nel settore ma soprattutto proponendo un attuale assetto di disposizioni preordinate all’abilitazione e allo svolgimento dell’attività odontotecnica.
Già il Consiglio Superiore di Sanità, nel 2002 e nel 2007, si era espresso definendo l’ odontotecnico il professionista sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante e dell’iscrizione allo specifico albo professionale, provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservato in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo e che può collaborare, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico allo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.
Si precisa, inoltre che la produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico è realizzata esclusivamente all’interno di laboratori odontotecnici in possesso dei requisiti previsti e autorizzati ai sensi della normativa vigente, sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico, il quale, nell’ambito delle proprie competenze:
- è responsabile dell’organizzazione, della pianificazione e della qualità degli atti professionali svolti;
- esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
- svolge attività didattica, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Si ricorda, inoltre, che è stato il Consiglio di Stato, con sentenza n. 00932/2024 , a ritenere che la richiesta di considerare l’odontotecnico tra le professioni sanitarie è legittima in quanto non si pone a modificare i contenuti del profilo professionale di odontotecnico né ad invadere ruoli o funzioni proprie della professione odontoiatrica, ma a far adeguare lo status formativo e professionale che l’odontotecnico ha maturato in questi anni, come è avvenuto positivamente per altri profili analoghi (audioprotesista, tecnico ortopedico…) che da oltre un lustro sono stati elevati a professione sanitaria.
Tra l’altro siamo in presenza di una proposta di nuovo profilo professionale, già approvato dal Consiglio Superiore di Sanità, che non prevede che l’odontotecnico possa svolgere attività senza l’intermediazione dell’odontoiatra, compreso l’intervento nel cavo orale. Ricordiamo che i capitolati in vigore da decenni tra le ASL e i Laboratori di odontotecnica, riconoscono che l’attività svolta dall’odontotecnico per come e quanto fa, è degna di essere elevata a professione sanitaria. Consideriamo anche che nei contratti del personale del SSN l’odontotecnico è già inquadrato tra le professioni sanitarie laureate. Anche questa volta il mondo del lavoro è più avanzato delle stesse norme vigenti tenendo conto che questi contratti sono approvati da Governo e Regioni.
Inoltre, il Consiglio di Stato, ribaltando la precedente sentenza del TAR e il parere del Ministero della Salute, ha solo affermato che la richiesta delle Associazioni professionali di chiedere l’evoluzione in professione sanitaria dell’odontotecnico è legittima. Questo non vuol dire che il risultato è raggiunto, bensì che non esiste alcun problema di carattere legislativo, ordinamentale e deontologico; pertanto, sarebbe quanto mai auspicabile che il Governo e il Parlamento evolvessero, finalmente, gli odontotecnici da arte ausiliaria a professione sanitaria nell’interesse primario dei cittadini.
Mauro Marin
Consigliere ANTLO responsabile per i rapporti istituzionali