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“Sì allo psicologo di base”. La Consulta boccia il ricorso del Governo contro la legge della Campania

Per la Corte costituzionale il servizio istituito con la legge regionale 35/2020 non viola la Carta. Bocciato il ricorso presentato dal Governo. IL TESTO

13 DIC - La legge regionale della Campania che istituisce il servizio di psicologia di base e la figura dello psicologo delle cure primarie o psicologo di base non viola la Costituzione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che ha bocciato il ricorso del Governo.
 
Per la Consulta “l’art. 8, comma 1, lettera b-quinquies), del d.lgs. n. 502 del 1992, modificato dall’art. 12, comma 6, lettera a), del d.l. n. 35 del 2019, come convertito – norma, quest’ultima, espressamente richiamata dall’art. 1 della legge regionale Campania n. 35 del 2020 –, prevede la possibilità che i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta aderiscano ai modelli organizzativi multi-professionali, nei quali sia presente, tra l’altro, anche la figura dello psicologo. A fronte di questo dato, la particolarità che connota la legge regionale impugnata si sostanzia nella circostanza che, con riferimento al territorio campano, la struttura della psicologia di base opera presso i distretti del Servizio sanitario regionale e non si radica nell’organizzazione interna dei medici di base, pur essendo espressamente contemplata la collaborazione – evidentemente esterna – con questi ultimi”.
 
E ancora ”la normativa contestata risponde all’obiettivo perseguito dall’art. 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui, «[a]l fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nell’eccezionale situazione causata dall’epidemia da COVID-19 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini e agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) ai fini dell’applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale possono organizzare l’attività degli psicologi in un’unica funzione aziendale»”.
 
“Pertanto – rileva la Corte - , la regolamentazione di tale disciplina non presenta alcun collegamento con la materia dell’ordinamento civile, posto che essa non definisce diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso (sentenze n. 36 del 2021, n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020). Le disposizioni interessate dall’impugnazione non regolano, infatti, il rapporto convenzionato né il correlato rapporto di lavoro parasubordinato. Esse istituiscono il servizio di psicologia di base, disciplinano i compiti attribuiti agli psicologi di base, ne prevedono gli elenchi, individuando i requisiti di iscrizione, dettano l’organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base e di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell’assistenza psicologica, e creano un organismo indipendente con funzioni di osservatorio: tutto ciò nella cornice di un convenzionamento non espressamente regolato dalla legge regionale”.
 
Infine “la normativa in esame non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta la fonte di disciplina del rapporto di lavoro (sentenze n. 20 del 2021 e n. 53 del 2020)”.

13 dicembre 2021
© Riproduzione riservata

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