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Responsabilità medica. Servono norme ancora più chiare. Ecco i nostri emendamenti al testo

di Benedetto Fucci

Obbligo per le aziende ospedaliere di istituire l'Unità di gestione del rischio clinico. A livello processuale, procedere con l'udienza preliminare e dare la possibilità di citare nel giudizio penale l'assicurazione del professionista. Riconoscere anche in capo alle strutture una forma di responsabilità extracontrattuale e porre più attenzione nella selezione di consulenti e periti

07 OTT - L’avvio dell’esame degli emendamenti sul testo unificato in materia di responsabilità professionale, nella Commissione Affari Sociali della Camera, è una tappa importante nel percorso di un provvedimento atteso da anni e che, a mio parere, può essere reso ancor più in grado di contemperare le esigenze degli operatori e dei fruitori della sanità. A questo scopo ho presentato, insieme al collega Nicola Ciracì, un pacchetto di emendamenti che affrontano varie questioni, tra cui quelle che evidenzio come di maggiore importanza:

Gestione del rischio clinico. Occorre prevedere l'obbligo in capo alle aziende ospedaliere di istituire l'Unità di gestione del rischio clinico per individuare rischi, eventi avversi e fonti di responsabilità. Il “sistema”, per essere funzionante, deve raccordare le Unità di gestione del rischio clinico a livello aziendale (obbligatorie) con Agenzie a livello regionale ed un Osservatorio Nazionale (presso il Ministero della Salute). Al monitoraggio dei rischi e degli eventi avversi nelle strutture sanitarie devono seguire la raccolta e la fruizione dei dati a livello regionale e nazionale al fine di emettere, in collaborazione con le società scientifiche, direttive e raccomandazioni per aver modelli più omogenei e più efficienti di erogazioni delle cure. Perché un sistema del genere – che è necessario per garantire finalmente all’Italia, che sconta un forte ritardo a livello europeo, una vera ed efficacie capacità di gestione del rischio clinico – funzioni andrebbe previsto che le dichiarazioni potenzialmente «auto indizianti» rese dai professionisti medici e/o sanitari nel corso degli audit di monitoraggio/gestione del rischio clinico non possano essere fatte valere in sede processuale penale.

Livello processuale. In merito al processo penale reputo utile proporre quanto segue:
•    Nei processi per responsabilità medica anche di lesioni, oltre che di omicidio colposo, dovebbe procedersi con l'udienza preliminare per consentire attraverso l'udienza filtro di accertare i casi più evidenti di innocenza dell'indagato, evitando la sofferenza del giudizio (così come avviene per esempio per i giornalisti in base alla giurisprudenza costituzionale per i reati di diffamazione a mezzo stampa).
•    La possibilità di citare direttamente nel giudizio penale l'assicurazione del professionista come avviene per i sinistri stradali, offrendo maggiori garanzie sia agli operatori sanitari che ai pazienti, specie nelle ipotesi procedibili a querela dove può essere favorita la composizione bonaria e la remissione della querela. Ciò anche in relazione all'obbligo sancito dall'articolo 8 dello stesso provvedimento all’esame della Commissione per cui i professionisti avranno l'onere di una personale assicurazione.

Natura della responsabilità. Il testo unificato distingue tra la responsabilità del medico, che sarebbe extracontrattuale, e la responsabilità della struttura che sarebbe contrattuale ex articolo 1218 del codice civile. La conseguenza di questo "doppio binario di responsabilità" è che, se il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti sia del medico che della struttura sanitaria presso la quale l'autore materiale del fatto illecito ha operato, ci saranno due cause distinte, con conseguente diverso atteggiarsi dell'onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento. Sarebbe auspicabile riconoscere anche in capo alla struttura una forma di responsabilità extracontrattuale. Ma certamente sul campo vi sono altre soluzioni alternative.

Consulenti e periti. Il testo unificato interviene sul tema ma ritengo che si possa migliorarlo richiamando da un lato il ruolo delle società scientifiche nella selezione dei consulenti tecnici e dei periti, dall’altro la previsione di una consulenza tecnica preventiva obbligatoria nel processo civile quale condizione di procedibilità per l’azione risarcitoria, il che aiuterebbe – l’esperienza insegna quanto ciò sia necessario - ad evitare lunghi e defatiganti iter giudiziari che oltretutto, in base alla statistiche, si concludono quasi sempre in assoluzioni al termine del processo.

Benedetto Fucci
Commissione Affari Sociali della Camera


07 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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