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Milleproroghe. Il Senato approva il decreto che ora passa alla Camera. Ecco il testo


Con 153 voti favorevoli e 99 contrari il Senato ha approvato il maxiemendamento del Governo sul decreto Milleproroghe sul quale era stata posta la fiducia. Confermate tutte le novità introdotte durante l’esame parlamentare per farmacie, precari Iss e sperimentazione animale. IL TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO E IL TESTO DEL DECRETO ORIGINARIO

16 FEB - Si chiude la prima tappa del decreto Milleproroghe che passa l’esame del Senato che detto sì alla fiducia posta dal Governo al Maxiemendamento. Ora il testo passa alla camera. Il decreto deve essere convertito definitivamente entro il 28 febbraio e ciò fa presupporre che non ci saranno altre modifiche e che la Camera approverà il testo varato oggi da Palazzo Madama.
 
Queste le principali misure di interesse sanitario.

- Proroga di un anno per la revisione della governance farmaceutica al 31 dicembre 2017 (articolo 7).
 
- Proroga di un anno della revisione del sistema di remunerazione di grossisti e farmacisti al 1 gennaio 2018 (articolo 7).
 
- Proroga di un anno per il calcolo del fabbisogno e per l’effettuazione dei concorsi per il personale del Ssn a fronte dell’entrata in vigore dell’orario di lavoro europeo e proroga stipula nuovi contratti flessibili. In particolare slittano di 12 mesi le scadenze previste per indire le procedure concorsuali (31 dicembre 2017) e concluderle (31 dicembre 2018) e la possibilità di contrarre nuovi contratti flessibili nel Ssn (fino al 31 ottobre 2017) (articolo 1).

- Prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (articolo 12).

- Viene modificato l'articolo 11 del decreto legge 1/2012 (legge 27/2012) in materia di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, sopprimendo la durata biennale della graduatoria unica determinata dalla Commissione esaminatrice in ciascuna regione, disponendo che la stessa deve essere utilizzata per 6 anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate del medesimo articolo (articolo 7).

- Per il triennio 2017-2019 c’è la possibilità per l'Istituto superiore di sanità di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, per 230 unità complessive, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 1).

- Per consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, si dispone che le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell’Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell’anno di scadenza. La proclamazione degli eletti dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, saranno prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate (articolo 4).

- Vengono prorogate al 1° gennaio 2020 le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso. Inoltre in materia di riutilizzo degli animali impiegati nelle procedure, viene prorogata al 31 dicembre 2019 l'applicazione della disposizione che prevede che un animale già usato in una o più procedure può essere riutilizzato in altre procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: la procedura successiva è classificata come "lieve" o "moderata" o "non risveglio" (articolo 7)
 
- I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli Albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese (articolo 7). 
 
- Rinnovata la proroga nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, del contributo in favore dell'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus (articolo 7).

16 febbraio 2017
© Riproduzione riservata

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