Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Martedì 19 MARZO 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Biotestamento. Ecco cosa prevede il testo approvato dalla Camera


Divieto di qualunque forma di eutanasia con riferimento esplicito ad articoli del codice penale per il medico che aiuta o assiste forme eutanasiche o di suicidio; il consenso informato entra a far parte della cartella clinica; non si può dire no a idratazione e alimentazione; le dat si attuano solo in caso di stato vegetativo, il medico curante è libero di seguire o meno gli orientamenti espressi dal paziente. Questi punti principali del testo votato ieri dall’Aula di Montecitorio. 

13 LUG - Con un ampia maggioranza, la Camera ha approvato dopo più di due anni di lavoro e confronto nelle Commissioni, in particolare l’Affari Sociali e la Giustizia, il Ddl sul biotestamento che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato in quanto è stato modificato rispetto a quello uscito da Palazzo Madama nel marzo del 2009.
 
Il nuovo testo oltre ad aver perso un articolo, l’otto, che riguardava l’autorizzazione giudiziaria, prevede novità per quanto riguarda l’eutanasia che viene espressamente vietata, il consenso informato che deve far parte della cartella clinica, il divieto a rinunciare a idratazione e alimentazione e le dat che si attuano solo in caso di stato vegetativo
 
Ma entriamo nel dettaglio articolo per articolo.
 
Art. 1.
(Tutela della vita e della salute).
La legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” dunque si “garantisce la dignità di ogni persona” prioritariamente “all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. È vietata “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza”
Il medico deve “informare il paziente sui trattamenti sanitari più appropriati”, e si riconosce “come prioritaria l’alleanza terapeutica tra il medico e il paziente, che acquista peculiare valore proprio nella fase di fine vita”.
Il medico deve astenersi da trattamenti sproporzionati, non efficaci tecnicamente inadeguati nei casi “di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente”.
 
Art. 2.
(Consenso informato).
I trattamenti sanitari sono attivati “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”.

Il medico deve dare corrette informazioni precise “circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento” affinchè il paziente possa dare il suo consenso.
Il consenso informato, che può essere sempre revocato, “è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente”
Il paziente può “rifiutare in tutto o in parte le informazioni” e il rifiuto può intervenire in qualunque momento purché sia esplicitato “in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica”. In caso di soggetto interdetto o minore o inabilitato il consenso informato è prestato da un tutore o da un curatore. Il consenso informato “non è richiesto quando ci si trovi in una situazione di emergenza, nella quale si configuri una situazione di rischio attuale ed immediato per la vita del paziente”.
 
Art. 3.
(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento).
Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l'attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Nella Dat può “essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
La legge prevede che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.

Le Dat assumono “rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell'incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”.
L’accertamento è “certificato da un collegio medico formato (...) da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente”. Medici, ad eccezione di quello curante “designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

 
Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).
Le Dat “non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.

Le Dat durano cinque anni “salvo che il soggetto sia divenuto incapace” e possono essere rinnovate più volte così come possono essere revocate o modificata in ogni momento.
“La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico. In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica”.
 
Art. 5.
(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).
La legge prevede che “al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza”. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate è “assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari”. Infine l’assistenza domiciliare “è garantita dalla azienda sanitaria locale competente della regione nel cui territorio si trova il soggetto in stato vegetativo”.

 
Art. 6.
(Fiduciario).
Nella Dat “il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
Il fiduciario può essere sostituito”con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione”.
 Il fiduciario, può rinunciare alla nomina, ma una volta nominato “è l'unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell'esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata”.
 Il fiduciario interagisce con il medico e vigile affinché al paziente “vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico”.

Art. 7.
(Ruolo del medico).
“Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.

Il medico non può prendere in considerazione orientamenti volti a cagionare la morte del paziente o in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica.
 
Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).
Soppresso
 
Art. 9.
(Disposizioni finali).
Viene istituito il Registro delle Dat nellambito di un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il ministero della Salute che nel giro di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge “stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro”. Conseguentemente vengono stabiliti “i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali, le modalità di conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento presso le aziende sanitarie locali e le modalità di trasmissione telematica al Registro”. Il sito internet del Ministero della salute fornirà tutte le informazioni su come rendere le Dat  che comunque sono esenti da “imposta di bollo e da qualunque altro tributo”.

 
S. S. 

13 luglio 2011
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy