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Specializzazioni non mediche. Interrogazione di D’Ambrosio Lettieri (DI) e Mandelli (FI): “Porre fine a una grave ingiustizia”


La richiesta dei due senatori ai ministri dell'Economia e della Salute è di assicurare in tempi rapidi le risorse necessarie all'attivazione dei corsi, in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Ssn. 

27 APR - Assicurare in tempi rapidi la disponibilità delle risorse necessarie all'attivazione dei corsi di specializzazione per le professioni sanitarie non mediche, e in particolare per i farmacisti, e consentire a tutti i professionisti del settore di completare il proprio percorso formativo e la possibilità di accedere ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale: è la richiesta contenuta nella interrogazione presentata dai senatori Luigi d’Ambrosio Lettieri (Direzione Italia) e Andrea Mandelli (Forza Italia) ai ministri dell'economia e finanze e della salute.

“Da diversi anni ormai gli Atenei non emanano più i bandi per le scuole di specializzazione per i suddetti professionisti - afferma d’Ambrosio Lettieri in una nota -. Ed è inutile dire che lo stallo provoca loro un grave danno, poiché non consente di accedere alle specializzazioni e quindi completare il proprio percorso formativo. E siccome la specializzazione è necessaria per l'accesso ai concorsi pubblici del Servizio sanitario nazionale, si tratta di una grave ingiustizia cui mettere fine”.

“L'art. 8 della legge n. 401 del 2000 - si legge nella interrogazione - stabilisce che il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni, secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste. Tale disposizione è rimasta sinora inattuata a causa della mancanza di risorse economiche necessarie alla copertura dei costi delle borse di studio”.

D’ambrosio Lettieri e Mandelli sottolineano come “successivamente alla legge 401/2000, al fine di consentire anche a tali professionisti di proseguire il proprio percorso formativo, in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata inserita la disposizione contenuta nell'articolo 2-bis. Questo articolo prevede che, nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401”.
 
“L'art. 2-bis non ha abrogato la disposizione contenuta nell'articolo 8 citato ma ne ha sospeso soltanto gli effetti - precisano i senatori nella interrogazione, -- ed ha consentito, al contempo, di procedere all'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, in data 16 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2016, recante "Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici", a seguito del quale gli atenei avrebbero potuto procedere all'attivazione delle scuole di specializzazione già a partire dall'anno accademico 2015/2016”.

27 aprile 2017
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