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Eutanasia. Avviato alla Camera iter proposta di legge d’iniziativa popolare. Sancito il diritto a rifiutare trattamenti sanitari, sostegno vitale e terapie nutrizionali. Risarcimento del danno per i medici che non rispetteranno volontà pazienti

di G.R.

La proposta di legge di iniziativa popolare è stata incardinata oggi presso le Commissioni Giustizia ed Affari Sociali. Proposta anche la modifica degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale che non si dovranno più applicare ai medici e al personale sanitario che praticano trattamenti eutanasici disciplinati da alcune stringenti condizioni. Le presidenti delle due Commissioni Marialucia Lorefice (M5S) e Giulia Sarti (M5S): "Tema sensibile e molto sentito dalla società civile, sul quale da anni si tenta di trovare una sintesi tra diverse e opposte visioni della società". IL TESTO

30 GEN - È stata incardinata oggi presso le Commissioni Giustizia ed Affari Sociali della Camera, la proposta di legge di iniziativa popolare "Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia". A darne notizia sono le due presidenti pentastellate della II e XII Commissione Marialucia Lorefice e Giulia Sarti: “Con le relazioni illustrative dei deputati Trizzino e Turri è stato avviato l’iter della proposta di legge d’iniziativa popolare che disciplina il rifiuto dei trattamenti sanitari e la liceità dell’eutanasia. In un prossimo ufficio di presidenza programmeremo il ciclo delle audizioni che verranno richieste entro l’8 febbraio”
 
“Si tratta di un tema sensibile e molto sentito dalla società civile, sul quale da anni si tenta di trovare una sintesi tra diverse e opposte visioni della società. Questa proposta di legge infatti, è di iniziativa popolare, e noi del MoVimento 5 Stelle dobbiamo rispondere in primis ai cittadini, ascoltare i loro bisogni e portare in Parlamento i temi che più li coinvolgono e influiscono direttamente sulla loro vita quotidiana. Inoltre, ricordiamo che la Consulta ha già invitato il Parlamento a occuparsi della questione revisionando la legge in vigore, e per questo, siamo certe di poter lavorare nel pieno spirito di collaborazione fra tutte le forze politiche”, concludono.
 
La proposta di legge è composta da 4 articoli. All'articolo 1 si spiega che ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale o di terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario sarà tenuto a rispettare la volontà del paziente nei casi in cui essa:
a) provenga da un soggetto maggiorenne;
b) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto successivamente dall’articolo 3;
c) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea, dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura.
 
Il personale medico e sanitario che non rispetterà la volontà manifestata dai soggetti, si spiega all'articolo 2, sarà tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.
 
Proposta poi, all'articolo 3, una modifica del Codice penale. Si spiega qui infatti che le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che hanno praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
b) il paziente sia maggiorenne;
c) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto successivamente dall’articolo 4;
d) i parenti entro il secondo grado e il coniuge, con il consenso del paziente, siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
e) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
f) il paziente sia stato congruamente e adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici e abbia discusso di ciò con il medico;
g) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto di tali condizioni deve essere attestato dal medico per scritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico.
 
Arriviamo così all'articolo 4, dove si dice che ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia nell’ipotesi in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e sia incapace di intendere e di volere ovvero di manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’articolo 1, un fiduciario perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
 
La richiesta di applicazione dell’eutanasia, si spiega nel testo, deve essere chiara e inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Questa deve essere inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesta di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici e umani ad essa relativi.
 
Anche la conferma della richiesta da parte del fiduciario, ai sensi del comma 1, dovrà essere chiara ed inequivoca, nonché espressa per scritto.
 
Nel caso in cui siano rispettate tutte queste condizioni, al medico e al personale sanitario che hanno attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte del paziente, non si verranno applicate le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
 
Giovanni Rodriquez

30 gennaio 2019
© Riproduzione riservata

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