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La sentenza del Consiglio di Stato


05 DIC - Ecco la sentenza del Consiglio di Stato che interviene sulla libera del titolare di farmacia di traferire la sede del proprio servizio fermi restando i vincoli di distanza dalle altre farmacie e la discrezionalità della Pubblica Amministrazione di concedere il trasferimento.
 
N. 10224/2000 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10224 del 2000, proposto da:
Losito Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, 24;
contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Piernicola De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Germanico N.172;
A.S.L. BA/5, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Perchinunno, con domicilio eletto presso Vincenzo Del Pozzo in Roma, via L. Arbib Pascucci 66;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 01318/1999, resa tra le parti, concernente PIANTA ORGANICA FARMACEUTICA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2011 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti gli avvocati Mastroviti su delega di Bagnoli , Corrente su delega di De Leonardis e Distante su delega di Perchinunno;

RITENUTO:
- che gli atti avversati dall’attuale appellante, già ricorrente in primo grado, riguardano la modifica della pianta organica delle farmacie del Comune di Monopoli mediante l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche da assegnare mediante concorso;
- che l’appellante, che ricorre quale titolare di una delle sedi preesistenti, non nega che in base al criterio demografico (rapporto fra il numero delle farmacie e popolazione del Comune) la istituzione di due nuove sedi sia in realtà giustificata e anzi doverosa;
- che a quanto pare l’oggetto della contestazione è solo l’individuazione delle porzioni di territorio da assegnare alle due nuove sedi;
- che peraltro è incontroverso che nella nuova pianta organica la zona di competenza dell’attuale appellante non subisce alcuna diminuzione o modificazione;
- che in questa luce si ravvisa il difetto di interesse a ricorrere, in quanto, una volta accertato che il numero complessivo delle farmacie del Comune corrisponde a quello legale e che non vi è stata alterazione della zona di competenza del ricorrente, il singolo titolare non ha un interesse giuridicamente qualificato a discutere dell’ubicazione delle altre farmacie (salvo beninteso il rispetto dei limiti di distanza fra i rispettivi locali, che però qui non viene in discussione);
- che per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che siano stati presi a base della nuova pianta organica dati anagrafici asseritamente non aggiornati, di nuovo si ravvisa il difetto d’interesse a ricorrere, in quanto il ricorrente non ha dedotto né dimostrato che la (supposta) diversità dei dati più recenti sia tanto rilevante da incidere sul calcolo delle farmacie spettanti al Comune secondo il criterio demografico;
- che infine per quanto riguarda la doglianza relativa al fatto che la nuova pianta organica non preveda decentramenti delle sedi farmaceutiche esistenti, ulteriormente non si ravvisa l’interesse a ricorrere, in quanto la legge regionale pugliese n. 16/1996 dispone che possono concorrere al decentramento solo i titolari delle sedi che risultino “soprannumerarie” in rapporto alla popolazione, e non è questo il caso dell’attuale appellante (o comunque egli non dimostra che lo sia);
- che in conclusione, risultando comprovata l’inammissibilità del ricorso di primo grado, l’appello va respinto;
- che le spese del grado debbono seguire la soccombenza, tenendosi conto anche della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese legali del grado, liquidate in Euro 3.000 (oltre gli accessori di legge) per ciascuna delle controparti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore
Lanfranco Balucani, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Dante D'Alessio, Consigliere
        
        
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
            
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
 

05 dicembre 2011
© Riproduzione riservata
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