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Orario di lavoro. Anaao: “Assurdo silenzio Governo. Medici chiederanno risarcimenti”

di S.Costantino e C.Palermo

Qualsiasi  Governo di uno Stato membro dell'Unione europea ha obbligo di risultato nell'applicazione delle Direttive europee, obbligo che, nel caso del richiamo sul rispetto dei limiti dell’orario di lavoro dei sanitari, è stato “scansato più che assecondato”. E se il Governo non farà nulla scatteranno le richieste di risarcimento per danni

02 AGO - Il Governo italiano resta al momento muto di fronte alla richiesta di recepimento corretto della Direttiva europea sull'orario di lavoro (2003/88 CE) per i Dirigenti medici e sanitari del SSN.
Nel 2003, confidando su acrobazie interpretative, voleva la categoria dei Dirigenti medici e sanitari esclusa dai benefici della Direttiva.
Provvedimenti degli Ispettorati del Lavoro nel 2007 hanno fatto ricredere i fautori di tale interpretazione. Il Governo allora ha saputo dare una risposta par suo: da una parte "depenalizzando" le violazioni del D.Lgs. 66/2003 (tardivo recepimento italiano della Direttiva sull'orario di lavoro primigenia del 1993) e dall'altra con azione di basso profilo ha dapprima escluso d'imperio dai diritti sanciti dalla Direttiva i lavoratori della sanità tutti salvo poi successivamente ricredersi limitandosi ad escludere unicamente i Dirigenti medici e sanitari.
 
L'Anaao Assomed ha iniziato da quell'anno un braccio di ferro responsabile con la controparte che non ha tuttavia mostrato l'acume necessario per addivenire ad un compromesso utile preferendo, e non si capisce per quale motivo, la linea oltranzistica.
Tutti i nodi vengono al pettine e dopo anni di richieste fatte alla Commissione europea (da Anaao e FEMS) , dopo interrogazioni al Parlamento europeo di eurodeputati italiani, dopo fasi interlocutorie nel 2012 (richiesta di spiegazioni al Governo italiano da parte della Commissione europea) finalmente lo scorso maggio  è arrivata la richiesta formale di adeguamento entro due mesi, che il Governo ha preferito ignorare. Abbiamo l’impressione che gli strateghi del Ministero e delle Regioni non abbiano ben chiaro il quadro giuridico di riferimento europeo e le pesanti penalizzazioni economiche a cui lo Stato italiano potrebbe andare incontro per il mancato rispetto delle norme  relative all’orario di lavoro massimo settimanale e al riposo minimo giornaliero. Va da sé  l'azione sanzionatoria oramai inevitabile  della UE nei confronti dell'Italia, ma questa volta i  Dirigenti medici e sanitari italiani  hanno  la concreta possibilità  di intraprendere un'azione legale direttamente contro il Governo legittimati da alcune sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle quali l'orientamento giurisprudenziale è costantemente favorevole ai ricorrenti.
Come ricordato più volte,  la non applicazione della Direttiva rappresenta un danno non solo per la salute dei singoli lavoratori a breve ed a lungo termine ma soprattutto  rappresenta una sicura fonte di pericolo per i pazienti.
 
Qualsiasi  Governo di uno Stato membro dell'Unione europea ha obbligo di risultato nell'applicazione delle Direttive europee, obbligo qui scansato più che assecondato.
Uno Stato membro non può utilizzare deroghe improprie per ottenere un vantaggio nei confronti dei lavoratori pubblici, nonché propri dipendenti.
Ogni espressione amministrativa dello Stato è tenuta ad applicare direttamente le Direttive europee e qui c'è un profilo interessante oggettivo di non applicazione che dovrebbe ricadere in capo ai singoli (Corte dei Conti... se ci sei batti un colpo).
Sopra tutte, però, è da considerare la sentenza C429/09, conosciuta come Fuss 2, che ripercorre come un paradigma gli obblighi degli Stati membri ed i diritti dei singoli lavoratori.
La Corte ha in particolare stabilito che ai singoli lesi sia riconosciuto un risarcimento nel caso ricorrano tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire loro dei diritti, che la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai singoli.
 
E’ evidente, nel caso di una mancata risposta del Governo italiano, che le condizioni richiamate  sussistano e che pertanto i Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN possano, come è scritto nella sentenza Fuss 2, “avvalersi  del diritto dell’Unione per far dichiarare la responsabilità dello Stato membro interessato al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione di tale disposizione”.
 
Sergio Costantino
Segretario Aziendale Anaao Assomed Policlinico di Milano
 
Carlo Palermo
Segretario Regionale Anaao Assomed della Toscana

02 agosto 2013
© Riproduzione riservata

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