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Responsabilità professionale. I “paletti” dei chirurghi italiani: “Onere della prova a carico del paziente e 5 anni di prescrizione”

di Nicola Surico

La salute dei cittadini è un bene costituzionalmente protetto: non lo si persegue con i medici stressati da pretese punitive e risarcitorie innumerevoli, esorbitanti e, spesso, infondate. Il medico non può essere trattato dallo Stato come un ubriaco al volante che investe un pedone

14 SET - Il Collegio Italiano dei Chirurghi chiede che nella prossima Legge di stabilità (o finanziaria che dir si voglia) possa essere inserito il testo di legge unico in  materia di professione sanitaria. L’inserimento dell’argomento nella legge finanziaria non è un fuori tema poiché il contenzioso pazienti – medici - strutture origina una spesa ingentissima che, con opportuni rimedi, può essere utilmente contenuta.Le migliaia di azioni civili e penali che vengono intentate contro i medici (e soprattutto alcuni specialisti: chirurghi, ginecologi e traumatologi) si concludono con il 98% di proscioglimenti in sede penale e l’80% di assoluzioni in sede civile.
 
Ma in attesa dell’epilogo giudiziario (a volte per anni) già si verificano effetti profondamente negativi:
- demotivazione degli operatori sanitari con spinta a scelte omissive
- elevatissimi costi in termini di medicina difensiva
- lievitazione abnorme dei premi assicurativi.
 
Il Collegio Italiano dei Chirurghi ritiene che il quadro sopra descritto non sia affatto confutabile e, pertanto, occorre por mano ad una riforma che preveda un completamento ed un miglioramento della cosiddetta Legge Balduzzi, affinché sia restituita serenità ai medici e certezza della cura ai cittadini – pazienti.
 
Crediamo che la norma in itinere debba sancire alcuni principi:
1.     L’obbligazione del medico verso il paziente non è certamente di garanzia di risultato bensì di correttezza, capacità e diligenza: in mancanza di esse si configura la colpa che non può che essere extracontrattuale con l’onere della prova a carico del paziente.  
A tal proposito il CIC chiede che non vi siano differenze fra rapporto istituzionale (medico in struttura ospedaliera) e libero professionista.
 
2.     La prescrizione deve essere quella prevista dall’art. 2947 Codice Civile, quindi ferma a cinque anni, a meno che non si voglia un trattamento deteriore del medico rispetto a tutti gli altri cittadini. La prescrizione dovrà farsi decorrere dall’atto medico e non dall’evento,  infatti non è dato intendere perché se nelle obbligazioni da fatto illecito la prescrizione è di cinque anni (talora meno) allorché si tratti di preteso illecito (colposo) del medico questa debba essere di maggior durata.
A queste affermazioni le associazioni di pazienti hanno obiettato che il paziente necessiti di tempo per acquisire la necessaria documentazione (es. cartella clinica); codesta obiezione è inaccettabile perché, statisticamente, in cinque anni si possono acquisire ogni genere di atti e, avviata l’azione, il decorso  della prescrizione è interrotto.
 
 
3.     Il Collegio Italiano dei chirurghi chiede che la responsabilità per colpa dei medici trovi una autonoma collocazione. Tale responsabilità è attualmente disciplinata dagli artt. 34 III° comma, 589 C.P. (omicidio colposo), 590 C.P. (lesioni colpose).               
In definitiva, la pretesa punitiva dello Stato si rivolge al medico proprio come all’ubriaco che alla guida di un’auto ammazzi un pedone. Ciò pare decisamente inaccettabile non perché ai medici deve essere riservato un porto franco ma per la natura della loro attività normalmente protesa ad affrontare l’imponderabile. Il tema è già stato affrontato della legge Balduzzi che ha escluso la responsabilità penale per colpa lieve.                                    
Ciò non lederebbe in alcun modo le aspettative delle parti lese e delle parti offese poiché, in caso di accertamento di colpa in sede peritale, il processo farebbe il suo naturale corso.
Ciò fatto, non si è ancora aggredita la proliferazione di infondati processi penali; noi pensiamo che, ferma l’obbligatorietà dell’azione penale, si potrebbe evitare l’evoluzione di indagini e di dibattimenti facendo ricorso ad un istituto già esistente nel codice di rito: l’incidente probatorio previsto dall’art. 392 lett. F e comma 2 C.P.P.
In altri termini dovrebbe essere immediatamente disposta perizia (medico – legale) prima di ogni atto d’indagine. Con questo semplice strumento si eviterebbero molti processi (e relativi costi) e verrebbe ridata serenità ai medici, senza dover attendere (per anni) una sentenza d’assoluzione.
 
4.     Il Collegio Italiano dei Chirurghi intende prendere posizione anche rispetto al grave problema della cosiddetta rivalsa: ciò accade allorché, affermata la responsabilità del medico, l’ente di appartenenza (ospedale – casa di cura), dopo aver liquidato parte attrice richieda il rimborso al medico medesimo il quale può addirittura non essere stato parte nel processo civile.   
A questa pretesa occorre porre un limite con una seria di interventi:
·       è necessario che l’azione civile sia preceduta da un tentativo di conciliazione ed all’uopo sia creato un albo di esperti di alto profilo;
·       deve essere predisposta una tariffa per gli indennizzi così da evitare speculazioni (numerose);
 
Le proposte del Collegio Italiano dei Chirurghi mirano a tutelare il Cittadino che anziché dare luogo a lunghi procedi-menti potrà vedere risolto velocemente il proprio iter con conseguente remunerazione del danno in tempi brevi.
 
Nicola Surico
Presidente Collegio italiano dei chirurghi

14 settembre 2015
© Riproduzione riservata

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