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Cassazione. Condannata (dopo venti anni) un'azienda sanitaria per il decesso da ‘superlavoro’ di un tecnico di radiologia


La Cassazione, sezione Lavoro, condanna l'Asp di Enna per decesso per superlavoro di un tecnico di radiologia. La sentenza a venti anni dalla morte e dopo dieci anni di iter nelle auele dei tribunali. La Corte ha ribadito come in nessun caso sia possibile per il datore di lavoro (pubblico in questo caso) giustificare la condizione di 'superlavoro' del tecnico, con esigenze di assicurare il servizio all’utenza. LA SENTENZA.

18 GIU - L’azienda sanitaria non se ne può approfittare caricando di lavoro i suoi dipendenti oltre i limiti fisicamente sopportabili. Anche se questi svolgono i compiti loro assegnati senza protestare, per garantire l’efficienza dei servizi.
 
Ci sono voluti venti anni - di cui dieci nelle aule dei tribunali - perché con questo principio la Cassazione, sezione lavoro, desse ragione alla richiesta di risarcimento della famiglia di un tecnico di radiologia deceduto a 30 anni, nel 1998, per 'superlavoro'. La Corte, dopo aver richiamato i principi in materia di riparto dell’onere della prova, ribadisce come in nessun caso sia possibile per il datore di lavoro (pubblico, nel caso in esame) giustificare la condizione di superlavoro del tecnico, con esigenze di assicurare il servizio all’utenza.

Nel caso, come riportato in sentenza, era stato dimostrato che:
- dal 1991 al 1998 (data del decesso del tecnico) i quattro tecnici di radiologia avevano effettuato ben 148.513 esami, corrispondente ad una media di 18.564 esami annui, cui andavano aggiunti gli esami del servizio di tomografia computerizzata, pari ad una media di circa 662 esami annui;
- lo svolgimento di turni di pronta disponibilità notturna e festiva e di pronta disponibilità diurna in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla contrattazione collettiva vigente;
- il fatto che il tecnico, per recarsi nei servizi di radiologia, ecografia e tomografia computerizzata, si era trovato a percorrere, anche nei periodi invernali, il tragitto esterno che collegava tali servizi;
- vi era stata la violazione reiterata e sistematica dei limiti legali e contrattuali dell’adibizione del dipendente ai turni di pronta reperibilità (violazione dell'art. 44 CCNL comparto sanità del 1.9.95, il quale ha previsto che l'istituto della pronta disponibilità rimane regolato dall'art. 18 del D.P.R. 270/1987 ed è applicato rigorosamente agli operatori ed alle condizioni ivi indicate). 

Una condizione lavorativa, precisa la Corte, che configura la piena imputabilità di tali scelte organizzative adottate alla P.A. che, per far fronte alla necessità di smaltire una notevole mole di lavoro ed assicurare la regolarità del servizio per gli utenti, ha imposto condizioni di 'superlavoro' eccedenti i limiti contrattuali e legali.
 
Per la Cassazione, nel lavoro ospedaliero caratterizzato da costanti carenze di organico, non è "accettabile riversare sui dipendenti tutto l’onere di garantire le prestazioni sanitarie ai pazienti".
In primo grado il tribunale di Nicosia aveva riconosciuto agli eredi che il decesso era imputabile all’enorme carico di lavoro, condannando l’Azienda sanitaria al pagamento dell’equo indennizzo e al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale per la perdita della figura familiare. La Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva invece accolto il ricorso presentato dai legali dell’Asp di Enna, annullando quella di primo grado. La famiglia è allora ricorsa in Cassazione che ha riconosciuto il superlavoro come causa di morte del tecnico radiologo e il diritto degli eredi al risarcimento del danno.
 
"L’imprenditore – si legge nella sentenza - è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». E, ha aggiunto la Corte, è «irrilevante che il dipendente non si sia lamentato".
 
E la Corte ha affermato anche come “un’eventuale predisposizione costituzionale del soggetto», deceduto per una cardiopatia ischemica silente, «non possa elidere l’incidenza concausale, anche soltanto ingravescente, dei nocivi fattori esterni individuabili in un supermenage fisico e psichico, quale quello documento in atti".

18 giugno 2017
© Riproduzione riservata

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