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UE: farmacie, ok ai limiti per le licenze, ma senza discriminazioni


Chiamati in causa i giudici della Corte di Giustizia Europea hanno confermato la validità dei limiti all’apertura di farmacie se questi sono necessari ad assicurare una adeguata fornitura di medicinali alla popolazione. Gli stessi limiti però non devono discriminare i cittadini Ue comprimendo il loro diritto di accedere alla titolarità della farmacia

01 GIU - Un’ulteriore pronuncia della Corte del Lussemburgo conferma la validità di eventuali limiti all’apertura o all’istituzione di nuove farmacie, anche se tali da configurare una restrizione della libertà di stabilimento fissata dalle norme comunitarie. È però necessario che tali limiti rispettino, come viene indicato nel comunicato dei giudici del Lussemburgo, quattro specifiche condizioni:
• devono essere applicati in maniera non discriminatoria;
• devono essere giustificati da motivi “imperanti” di interesse generale;
• devono garantire la realizzazione dell’obiettivo per il quale sono stati emanati;
• non devono oltrepassare i “confini” normativi della loro portata.
La questione che ha determinato l’odierna decisione della Corte di Giustizia Europea nasce dal ricorso che due farmacisti spagnoli avevano mosso contro le norme della Comunità autonoma delle Asturie in materia di apertura di nuove farmacie. Le norme in questione limitavano il numero di farmacie in ragione del numero di abitanti (una farmacia ogni 2800 abitanti con un’eccezione qualora gli abitanti superassero di 2000 unità la soglia prefissata) e della distanza tra una farmacia e l’altra (vietata se tale distanza fosse inferiore a 250 metri), Le norme asturiane, inoltre, attribuivano  un punteggio di favore per chi potesse vantare una particolare esperienza professionale (relativa in particolare all’esercizio dell’attività professionale proprio nel territorio della Comunità delle Asturie).
In sostanza la suprema Corte europea ha deciso confermando la validità delle norme della Comunità asturiana in quanto queste rispondevano ad almeno tre delle condizioni sopra citate. E, di conseguenza, fossero state emanate allo scopo di assicurare alla popolazione un adeguato e corretto approvvigionamento di medicinali. Ha però riscontrato una violazione delle  norme comunitarie generali sulla libertà di stabilimento nella parte delle disposizioni spagnole che riconoscevano un punteggio superiore per l’acquisizione della titolarità della farmacia a chi avesse esercitato la propria attività nel territorio spagnolo. Discriminando, di conseguenza, i farmacisti  cittadini di altri Stati membri che “più frequentemente” esercitano la loro attività in un territorio diverso da quello spagnolo e di quello asturiano in particolare.
 

01 giugno 2010
© Riproduzione riservata

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