Anche l’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta del medico imputato

Anche l’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta del medico imputato

Anche l’assicuratore può essere citato nel processo penale a richiesta del medico imputato

La Corte Costituzionale ha stabilito che i medici dipendenti possono citare in giudizio l'assicuratore della struttura sanitaria come responsabile civile. Questa decisione equipara la loro posizione a quella di altri soggetti con assicurazioni obbligatorie, come automobilisti e cacciatori. Riconoscere questo diritto evita disparità di trattamento e garantisce la tutela del medico fin dall'inizio del processo penale

Ancora una pronuncia di costituzionalità in materia sanitaria, recentissima peraltro, visto che reca la data di ieri 25 novembre, questa volta con riferimento a un articolo del codice di procedura penale.

A rimettere la questione al giudice delle leggi è stata la sezione penale del Tribunale di Verona nel procedimento a carico di un medico strutturato, dipendente a tempo indeterminato di una Azienda socio-sanitaria, imputato del delitto di omicidio colposo commesso nell’esercizio della professione sanitaria, di cui agli artt. 589 e 590-sexies del codice penale.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata con riferimento all’art. 83 del codice, «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall’art. 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), l’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato».

E la Corte ha concordato con la sollevata illegittimità costituzionale, richiamando la posizione assunta in precedenti analoghi.

Questi i fatti
L’imputato, dirigente medico in servizio presso l’Unità Operativa di chirurgia di una struttura sanitaria della città, avrebbe provocato, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, nonché per colpa specifica non avendo osservato le linee guida, la morte di un paziente per shock settico.

In sede di udienza preliminare si erano costituiti come parti civili i congiunti del paziente defunto e, alla prima udienza dibattimentale, il difensore dell’imputato aveva chiesto la citazione, quale responsabile civile, dell’assicurazione della struttura sanitaria pubblica di cui l’imputato è, ed era, dipendente.

I precedenti
I precedenti cui si è richiamata la Corte costituzionale nell’accogliere la questione di legittimità sollevata sono stati l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, rispettivamente, dalla circolazione dei veicoli a motore e dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria.

Lo strutturato, quindi, come il conducente di autovettura e un cacciatore.

Sì, perché la motivazione alla base è la medesima: l’obbligatorietà.

Anche l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi della struttura sanitaria, pubblica o privata, per danni cagionati dal personale “a qualunque titolo operante presso di essa” è, infatti, obbligatoria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 24 del 2017.

La “funzione plurima” della garanzia
Ciò deriva dalla riconosciuta “funzione plurima” del rapporto di garanzia, in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima sia il danneggiante, che deve necessariamente comportare l’allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di “chiamata” riconosciuti in sede civile.

Da qui la riscontrata violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento dell’imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell’ambito del processo penale rispetto al convenuto con la stessa azione in sede civile.

Se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento, sul piano delle facoltà difensive, fra l’imputato nei cui confronti è esercitata l’azione civile risarcitoria nel processo penale, che non può citare come responsabile civile l’impresa di assicurazione, e il convenuto con la stessa azione in sede civile, al quale è invece riconosciuto il diritto di chiamare in garanzia il proprio assicuratore.

La disciplina degli obblighi assicurativi
La Corte, quindi, nel ritenere fondata la questione posta, ha richiamato la ricostruzione già operata in precedente sentenza della disciplina degli obblighi assicurativi previsti dalla legge, che riguardano distintamente tre categorie di soggetti:
a) le strutture sanitarie;
b) i medici liberi professionisti;
c) i medici “strutturati”.

Le strutture sanitarie devono assicurarsi, anzitutto, per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, anche per i danni causati dal personale. In altre parole, per la responsabilità civile derivante sia da fatto proprio (ad esempio, carenze organizzative), sia da fatto altrui di cui esse debbano rispondere (condotte dei prestatori d’opera).

Come anche hanno l’obbligo di coprire con polizze assicurative la responsabilità civile del personale medico di cui esse si avvalgono, per l’ipotesi in cui questo sia chiamato a rispondere in proprio del danno, a titolo di illecito aquiliano.

La differenza tra le coperture
La differenza è che il primo tipo di rischio forma oggetto di un’assicurazione per conto proprio, il secondo, invece, di una assicurazione per conto altrui, nella quale la struttura sanitaria assume la veste di contraente e il medico quella di assicurato.

Tanto perché sui medici “strutturati” non grava alcun obbligo di assicurazione per la propria responsabilità civile verso i pazienti, dovendo essa essere coperta dall’assicurazione imposta alla struttura sanitaria per cui operano, a differenza dei medici liberi professionisti, per i quali la legge lascia fermo l’obbligo di assicurazione, a tutela del cliente, già stabilito da disposizioni previgenti e, quindi, essi devono assicurarsi autonomamente.

La ripartizione degli oneri
L’obbligo assicurativo legislativamente previsto grava sulla struttura sanitaria, invece che sul medico “strutturato”, perché si vuole che i costi dell’assicurazione – anche per quanto attiene alla responsabilità extracontrattuale del medico verso il paziente – restino a carico della struttura sanitaria.

Oggetto dell’obbligo assicurativo normativamente previsto è, quindi, pur sempre la responsabilità civile del medico “strutturato” verso il paziente, indipendentemente dal soggetto su cui detto obbligo grava.

Inoltre, è indubitabile che l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del medico verso il paziente assolva a quella “funzione plurima” di garanzia cui la Corte costituzionale ha già parlato in precedenti occasioni, tutelando, anzitutto, i pazienti danneggiati dall’attività medica, garantendo loro, entro i limiti del massimale assicurativo, il ristoro dei danni subiti.

La tutela del medico
Come ogni forma di assicurazione, poi, anche quella di cui si discute tutela l’assicurato, che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con correlato diritto di regresso verso l’assicuratore qualora le abbia già soddisfatte.

Trattandosi, allora, di un’assicurazione per conto altrui, è il medico che assume la veste di assicurato, abilitato, come tale, a far valere i diritti derivanti dal contratto ai sensi del codice civile, ivi compreso quello di manleva dalle pretese della parte civile.

Del resto, non può ignorarsi che una tra le finalità che la legge persegue, attraverso la previsione dell’assicurazione obbligatoria e la sua disciplina, è quella di garantire un più sereno esercizio dell’attività del personale medico, caratterizzata da intrinseci e ineliminabili margini di rischio e da una crescente esposizione a richieste risarcitorie da parte dei pazienti, traslando tra l’altro i costi della copertura assicurativa della relativa responsabilità civile sulla struttura sanitaria per cui il personale stesso opera.

Tale obiettivo rischierebbe di rimanere frustrato qualora il medico assoggettato ad azione risarcitoria in sede penale potesse far valere il diritto alla manleva da parte dell’assicuratore solo “a valle” della propria condanna, con il rischio di dover nel frattempo soddisfare con risorse personali le pretese del danneggiato.

Il concorrente effetto di contrasto alle dannose dinamiche della medicina difensiva è innegabile.

Le conclusioni
Conclusivamente, allora, anche al medico “strutturato”, contro il quale sia esercitata un’azione risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere la citazione dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alla struttura sanitaria di appartenenza, come responsabile civile.

In mancanza, l’effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo, voluto dal legislatore, resterebbe irrimediabilmente compromessa, secondo la scelta del danneggiato riguardo alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese, con conseguente violazione dell’art. 3 della Costituzione.

Fernanda Fraioli
Presidente di Sezione della Corte dei Conti
Procuratore regionale per il Piemonte

Fernanda Fraioli

26 Novembre 2025

© Riproduzione riservata

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