Covid. Il Tar Sardegna sospende ordinanza Solinas su test obbligatori per chi arriva sull’isola 

Covid. Il Tar Sardegna sospende ordinanza Solinas su test obbligatori per chi arriva sull’isola 

Covid. Il Tar Sardegna sospende ordinanza Solinas su test obbligatori per chi arriva sull’isola 
Il Tribunale ha accolto la domanda di sospensiva del Governo solo per gli articoli 10, l'11 e il 12 dell'ordinanza regionale. Il motivo è nel limite imposto alla circolazione delle persone, diritto previsto dall'art. 16 della Costituzione e che può essere limitato solo per Dpcm in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza. Secondo il giudice, peraltro,l'incremento dei contagi nella regione non è tale da giustificare la misura, tenuto anche conto che la stagione turistica è agli sgoccioli. Resta invece l'obbligo di mascherina h24. L’udienza di merito fissata per il 7 ottobre. IL DECRETO DEL TAR

Il Tar della Sardegna ha accolto il ricorso del governo sospendendo gli articoli 10, 11 e 12 dell'ordinanza del governatore della regione, Christian Solinas, che imponeva test Covid obbligatori per chiunque arrivasse nell'Isola, a partire da lunedì 14 settembre. Lo hanno deciso i giudici amministrativi con un decreto, a firma del presidente del Tribunale amministrativo Dante D'Alessio, che ha accolto la domanda cautelare di sospensiva proposta dall'avvocatura dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fissata anche la data dell'udienza di merito: il 7 ottobre.

Quanto alle motivazioni, il Tar evidenzia come le disposizioni impugnate devono ritenersi “limitative della circolazione delle persone” e “le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone, incidendo su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione) e su una delle libertà fondamentali garantite dall’ordinamento giuridico dell’Unione Europea, possono essere adottate con D.P.C.M. solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e, come si è detto, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in determinate aree”.

Non solo. Per il Tar l’aggravamento del rischio sanitario, determinato dall’incremento dei contagi accertati nella regione, che ha determinato l’adozione delle misure in contestazione, “non sembra comunque di tale rilevanza da giustificare l’adozione di una misura, che incide sulla libera circolazione delle persone ed interviene solo pochi giorni dopo l’adozione dell’ultimo D.P.C.M., in data 7 settembre 2020, che già ha tenuto conto dell’evolversi in tutte le regioni dell’epidemia in corso”.

Va anche considerato, secondo i giudici, che il rilevante incremento dei contagi nella Sardegna “si è verificato in relazione al forte afflusso turistico del mese di agosto in condizioni che non sono peraltro destinate a ripetersi con l’imminente termine della stagione estiva”.

Inoltre “non risulta dimostrata una insostenibile pressione sul sistema sanitario regionale, tale da imporre limitazioni alla libera circolazione delle persone, anche perché l’incremento del numero dei contagiati nella regione è stato in buona parte determinato dall’incremento del numero dei test e della rilevazione del virus in numerosi soggetti asintomatici”.

In sintesi, la misura contestata “non appare pertanto adottata nel rispetto delle indicate disposizioni normative e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente nella regione nonché in presenza di ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’adozione, con ordinanza regionale (e non con un D.P.C.M), di una misura limitativa della libera circolazione delle persone fra le regioni e fra le nazioni”.

Come precisato in apertura, la sospensione riguarda solo tre articolari dell’ordina-za – 10, 11 e 12, mentre “non vi sono ragioni per una pronuncia cautelare sulle ulteriori disposizioni dettate negli altri articoli dell’ordinanza impugnata che potrebbero ritenersi peraltro giustificate dall’evolversi della situazione epidemiologica nella regione”. Resta quindi in vigore quanto previsto nell'ordinanza numero 13 sull'obbligo di indossare le mascherine H24 in tutti gli ambienti chiusi o aperti dove sia concreto il rischio di assembramento così come le disposizioni che, in vista della riapertura delle scuole il 22 settembre, portano fino all'80% l'occupazione dei posti a sedere nei mezzi del trasporto pubblico locale.

17 Settembre 2020

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