Coronavirus. Le indicazioni per i farmacisti dall’Ordine e Federfarma Lombardia
A seguito del focolaio epidemico in Lombardia, Ordine e sindacato dei titolari di farmacia hanno diramato specifiche indicazioni a partire dalle precauzioni da adottare fino a come comportarsi dinanzi a un caso sospetto. Ribadito che le farmacie resteranno aperte in qualità di esercizi di pubblica utiità ed essenziali.
22 FEB - Dopo l’emergenza del focolaio di nuovo Coronavirus in Lombardia con (dati delle ore 14.30 di oggi) 39 casi, di cui 35 a Codogno, 2 a Cremona e 2 a Pavia, l’Ordine dei farmacisti di Milano, Lodi e Monza Brianza, insieme a Federfarma Lombardia hanno diramato una circolare che pubblichiamo intergralmente:
Le precauzioni per il farmacista
Per diminuire il rischio di contagio, secondo quanto comunicato da Ministero della Salute e ISS, è sufficiente applicare le misure normalmente adottate in caso di malattie respiratorie:
·
lavarsi frequentemente le mani;
·
porre attenzione all’igiene delle superfici;
·
evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali.
·
adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
Per la popolazione generale valgono le stesse indicazioni e precauzioni così come riassunte
nell’opuscolo preparato da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità.
Chi va considerato un caso sospetto
Il Ministero della salute nella sua circolare prevede due casi:
A. Una persona con infezione respiratoria acuta grave, senza un'altra eziologia che spieghi pienamente i sintomi e almeno una delle seguenti condizioni:
• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute gravi ad eziologia sconosciuta.
B. Una persona con malattia respiratoria acuta e almeno una delle seguenti condizioni:
• contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID19 nei 14 giorni
precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei
14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
oppure
• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della
sintomatologia dove sono stati ricoverati pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov;
Come comportarsi di fronte a un caso sospetto
Contattare i servizi sanitari utilizzando esclusivamente il
numero unico delle emergenze 112.
Non recarsi direttamente al medico di medicina generale o al Pronto Soccorso
In attesa dell’arrivo del personale del 112:
• evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
• se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;
• lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
• far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
Che cosa ha disposto la Regione Lombardia per affrontare il focolaio epidemico
Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
hanno firmato il 21 febbraio un’ordinanza con la quale si dispongono una serie di
provvedimenti per 10 comuni: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.
L’ordinanza rende obbligatorie:
1.Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;
2. Sospensione di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti successivi; (
le farmacie dunque restano aperte)
3. Sospensione delle attività lavorative per le imprese dei comuni sopraindicati, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte al proprio domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);
4. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nei comuni sopraindicati, anche al di fuori dell’area indicata, ad esclusione di quelli che operano nei servizi essenziali;
5. Sospensione della partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti nei predetti comuni indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;
6. Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nei comuni sopraindicati;
7. Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione residente nei comuni sopracitati, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
8. Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni sopra indicati.
Infine, i lavoratori impiegati nei servizi essenziali sono ammessi al lavoro previa verifica quotidiana dello stato di salute, con riguardo ai sintomi e segni della COVID19 a cura dei datori di lavoro. La valutazione in merito al mantenimento e/o alla modifica delle presenti misure viene quotidianamente effettuata congiuntamente dal Tavolo di coordinamento di Regione Lombardia congiuntamente con le Autorità centrali.
22 febbraio 2020
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