Psicologi a capo di un Spdc? Una sentenza sbagliata

Psicologi a capo di un Spdc? Una sentenza sbagliata

Psicologi a capo di un Spdc? Una sentenza sbagliata

Gentile Direttore,
il T.A.R. di Latina ha annullato l'Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico di durata quinquennale per la copertura di n.1 posto di Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri indetto dalla A.S.L. Frosinone (la sentenza). La citata sentenza offre gli argomenti per risalire la corrente degli estremi di legge, di contratto e di giurisprudenza che hanno reso possibile, negli scorsi anni, l’attribuzione di analoghi (ma non sovrapponibili) incarichi di responsabilità nell’ambito della Direzione dei Dipartimenti di Salute Mentale a figure diverse da quelle del Medico con Specializzazione in Psichiatria.

Restando nel merito, avanzo due premesse:
– in primo luogo l’avviso pubblico era inerente l’attribuzione di un incarico di Direzione UOC SPDC, acronimo che sta per Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Sono questi i reparti, a carattere subintensivo, istituiti con la legge 180/1978, poi integrata con la 833/1978, per ricoveri in acuzie psichiatrica sia in regime volontario che obbligatorio: questi ultimi (TSO) sono di pertinenza esclusiva del SPDC e di competenza medica;

– in secondo luogo, per il sentenziante, che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, le ragioni che rendono la ASL di Frosinone rea di aver inopportunamente escluso la categoria professionale dello Psicologo dal concorrere, sono derivabili da analoghi provvedimenti dello stesso Tribunale amministrativo (TAR del Lazio, Sez. III quater, 11.1.18, n. 192) in una filiera interpretativa direi autoreferenziale, e al suo interno generosa di “consecutio” (sillogismi spuri) apparentemente logiche, e che vale la pena leggere direttamente sul testo della sentenza.

Ad avviso di chi sentenzia, alla UOF (o UOC) “(anche se limitatamente ai compiti gestionali e organizzativi sopra precisati), sono affidate non solo prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, ma anche terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico.” Il principio delineato è che nella parzialità delle competenze sia dello Psicologo che dello Psichiatra, l’attribuzione di ruolo segue un principio paritetico.
 
La correzione di questa para-logia è invece questa: lo Psichiatra, oltre che essere Medico, è anche Psicoterapeuta con iscrizione all’Albo. In tal senso l’attribuzione esclusiva della Dirigenza di una UOF multidisciplinare non deriva da un arbitrio ma dalla ampiezza della sua competenza formativa. Negare questo fatto, perché di un fatto si tratta, e accreditare le varie figure professionali al ruolo di Dirigenza UOC vuol dire certificare la scissione tra funzione gestionale e organizzativa da una parte e competenza sulla materia da gestire e organizzare dall’altra.

Nessun Direttore di UOF SPDC limita il suo lavoro agli aspetti dirigenziali e organizzativi perché la sua competenza clinica dà indirizzo, integra e sostiene il lavoro dei medici che sono sotto la sua direzione, oltre che quello di tutti gli altri operatori . Inutile dire, inoltre, che in SPDC la prevalenza dell’intervento terapeutico, così come l’inquadramento diagnostico, sono rispettivamente di tipo clinico e di tipo farmacologico, di esclusiva pertinenza e competenza dello Psichiatra. Non è fuori luogo menzionare, nel periodo che stiamo vivendo, la difficile gestione degli aspetti correlati alla pandemia da SARS Cov-2 che si articola non soltanto nella tutela della salute del personale, ma nel costante aggiornamento sugli indirizzi scientifici che chiamano in gioco il Dirigente Psichiatra in primo luogo nella sua competenza di Medico. 

Il T.S.O per ragioni inerenti la patologia mentale viene proposto e attivato da due medici, reso effettivo da una ordinanza del Sindaco e validato da ordinanza del Giudice Tutelare: va da sé che la responsabilità e la competenza conferita al medico e alla struttura che ospita il T.S.O. sono enormi e specifiche. L’ art. 35. della legge 833/1978, in merito alla proroga del provvedimento di TSO, recita che il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
 
Nel linguaggio della legge il sanitario responsabile corrisponde alla figura di Direttore della UOF. Si ritiene in tal senso che far corrispondere la figura la figura dello Psicologo con quella del Direttore di SPDC sia una chiara violazione della legge in virtù di attribuzioni di ruolo a cui non può corrispondere. 

Si rileva da ultimo la gravità del fatto che l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone, da quanto è dato capire, nonché la ASL di Frosinone che ha indetto il bando, non si siano “costituiti in giudizio”.

Agostino Manzi
Psichiatra, ASL RM 5 – DSMeDP

Agostino Manzi

16 Febbraio 2021

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