Gentile Direttore,
la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’eutanasia e, in attesa delle motivazioni della sentenza, la discussione è particolarmente avvertita nell’opinione pubblica così nel Parlamento dove è in discussione, alla Camera dei deputati, il testo unificato su “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. Ovvero sul suicidio assistito.
Facciamo il punto sul tema. Partiamo dalle motivazioni addotte dalla Corte Costituzionale per giustificare l’inammissibilità della proposta referendaria.
La Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario perché, a seguito dell’abrogazione, ancorché parziale, della norma sull’omicidio del consenziente, cui il quesito mirava, non sarebbe stata preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili.
Ciò significa che l’abrogazione, anche parziale, del reato di omicidio del consenziente avrebbe potuto dare il via ad esiti inaccettabili proprio a carico delle persone più fragili. Richiamando l’interpretazione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, “il referendum avrebbe abrogato una parte dell'articolo sull'omicidio del consenziente (il 579 del codice penale) senza che restassero limitazioni, né garanzie sulla procedura e sulle modalità da seguire per porre fine alla vita di una persona consenziente, né tantomeno indicazioni sul consenso”.
Un primo interrogativo è se la sentenza è coerente con quella già emessa dalla Corte Costituzionale sul suicidio medicalmente assistito del 2019.
Il referendum fa riferimento all’omicidio del consenziente, ovvero la legalizzazione dell’eutanasia, mentre la precedente sentenza della Corte Costituzionale del 2019 fa riferimento alla depenalizzazione dell’istigazione o aiuto al suicidio. Si evidenzia da subito che si tratta di reati diversi ma la Corte ha mantenuto coerenza tra le motivazioni addotte per la depenalizzazione del suicidio assistito e il rigetto della proposta referendaria. Il filo conduttore è la tutela delle persone, in generale, e in particolare per evitare abusi applicativi.
Consideriamo, adesso, come la sentenza del 2019 sul suicidio assistito tutela dagli abusi applicativi.
La Corte, da un lato, tutela l’autodeterminazione del malato nel «congedarsi dalla vita» con assistenza di terzi e, dall’altro, rispetta proprio il concetto di dignità della persona che non vuole il mantenimento artificiale in vita e il diritto di rifiutarlo. La Corte pone, tuttavia, dei criteri ben precisi perché sia depenalizzato il suicidio assistito ma ci sia tutela dagli abusi. Questi i criteri per tutelare dagli abusi: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili; tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale; pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Deve esserci il rispetto della normativa sul consenso informato, le cure palliative e la sedazione profonda continua. Devono essere verificate le condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e le relative modalità di esecuzione affidata, in attesa dell’intervento legislativo, a strutture pubbliche del Ssn e sentito il parere del Comitato Etico territorialmente competente.
Ma, un interrogativo è necessario. Il referendum poneva qualche garanzia?
Il contenuto della proposta referendaria mirava all’abrogazione di parte dell’art. 579 del Codice penale inerente all’omicidio del consenziente ma derogava dalla tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana con una prevedibile normativa di risulta che sarebbe stata troppo estrema. Al quesito del referendum, qualora ammissibile e con voto popolare favorevole oltre il quorum, rimanevano irrisolti interrogativi ineludibili.
Ne ricordo solo alcuni. Seguire i limiti fissati dalla Corte Costituzionale per il suicidio assistito? Oppure derogare e, a questo punto, quali altri criteri per definire le procedure? O forse nessun criterio? Quale ruolo e responsabilità per il SSN e i medici? Operatori sanitari obbligati oppure riconoscere l’obiezione di coscienza? E come riconoscere l’obiezione in assenza di una legge? Non ultime, quali garanzie a tutela delle persone malate? Ancora, assicurare fattivamente il diritto alle cure palliative o ritenere l’eutanasia già di per sé una risposta? Anche per l’omicidio del consenziente prevedere il parere del Comitato etico così come previsto dalla Corte per il suicidio assistito?
Eppure, il referendum escludeva dalla depenalizzazione alcune situazioni.
Nella proposta del referendum rimaneva integro il reato doloso di omicidio del consenziente in caso di persona minorenne; persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. Tuttavia, la proposta abrogativa del referendum lasciava altrettanto indefinibile l’applicazione della depenalizzazione e la conseguente liceità dell’omicidio del consenziente in una molteplicità di situazioni, cliniche e forse no. Ciò avrebbe significato, ancora una volta come ha richiamato la Corte Costituzionale, un mancata tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana.
Emerge, pertanto, la necessità di evidenziare il principio fondativo che emerge da queste sentenze.
Pur non entrando in argomentazioni di pertinenza del diritto costituzionale, emerge il principio di salvaguardia della vita umana, a cui si riconosce dignità e tutela. Ogni altra interpretazione significherebbe incidere negativamente proprio sui diritti dei più deboli e vulnerabili. La Corte non afferma un diritto a morire così come non si rileva dalla nostra Costituzione.
Eppure, alcuni ritengono che interrompere le terapie significa già eutanasia passiva.
Premesso che l’ostinazione irragionevole dei trattamenti non risponde a criteri né biomedici né bioetici, oltreché giuridici, astenersi dall’intervenire per mantenere in vita il paziente malato è già considerato penalmente lecito soprattutto quando l’interruzione del trattamento ha come scopo quello di evitare l’accanimento clinico. Quindi “no” ai trattamenti sproporzionati. Ciò non significa, però, abbandono del paziente o legittimazione dell’eutanasia. Piuttosto alleanza di “cura” con il concreto ricorso alle cure palliative e alla terapia del dolore. Insomma, “prossimità responsabile”.
E il testimone, a questo punto, passa alla politica.
Alla Camera dei Deputati è in corso di trattazione il PDL sul suicidio medicalmente assistito che, in larga parte, fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2019 sulla depenalizzazione del suicidio assistito. Ci sono contrapposizioni su alcuni articoli. Premesso che l’ordinamento attuale vieta l’eutanasia, come confermato dalla Corte nel rigetto del referendum, l’attività legislativa si circoscrive inevitabilmente entro il perimetro di quanto già affermato dalla Corte. Con i limiti che sono stati già definiti. Che questo significhi una rapida approvazione della legge non è dato sapere.
Lucio Romano
Medico chirurgo e docente universitario
Componente Comitato Nazionale per la Bioetica