Una farmacia non può “insistere” su una via di pertinenza di una sede confinante. La sentenza del Consiglio di Stato

Una farmacia non può “insistere” su una via di pertinenza di una sede confinante. La sentenza del Consiglio di Stato

Una farmacia non può “insistere” su una via di pertinenza di una sede confinante. La sentenza del Consiglio di Stato
In definitiva per i Giudici amministrativi di secondo grado la vetrina e l’insegna, avendo “la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta farmaceutica”, non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata. LA SENTENZA

Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4744 del 10 giugno 2022, ha rigettato il ricorso proposto da una titolare di farmacia per la riforma della sentenza del TAR Sardegna n. 182/2018, avente ad oggetto l’impugnazione, da parte della medesima, del provvedimento di autorizzazione al trasferimento della ASL e dei presupposti verbali ispettivi della Commissione di vigilanza sulle farmacie nella sola parte in cui subordinava il trasferimento al rispetto di determinate condizioni.

In particolare, per il suddetto Organo di vigilanza il trasferimento doveva, tra l’altro, rispettare i seguenti parametri:
a) il divieto di apporre insegne identificative della farmacia (la croce) sulla parte di edificio prospiciente una data via (insistente su zona di pertinenza di una diversa sede farmaceutica);
b) l’obbligo di oscurare sia di giorno che di notte la vetrina sulla medesima via;
c) l’obbligo di adottare delle misure atte a evitare che attraverso tale vetrina possa essere identificata la tipologia di attività svolta all’interno dei locali.

Secondo il Tar Sardegna una farmacia non può “insistere” – né con la sua croce verde né con una qualunque sua vetrina – su una via di pertinenza esclusiva di una sede confinante, così invadendo l’ipotetico bacino di utenza di quest’ultima.

I Giudici amministrativi di secondo grado, nel condividere il ragionamento seguito dai giudici di primo grado ha, tuttavia, ritenuto opportuno chiarire che la legittimità dell’operato della Asl/Ast – in particolare per quanto riguarda l’oscuramento della vetrina e la rimozione dell’insegna – non deriva dalla circostanza che l’una e/o l’altra “sono poste a una distanza inferiore ai duecento metri da un’altra farmacia”, ma dal rilievo che le stesse “insistono su una diversa via ricadente in altra zona farmaceutica”.

In definitiva, la vetrina e l’insegna, avendo “la chiara funzione di attrarre la clientela, così concorrendo all’offerta farmaceutica”, non possono essere collocate in una zona diversa da quella assegnata.

16 Giugno 2022

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