Gli Ordini e l’obbligo vaccinale. Il Ministero non ci lasci soli

Gli Ordini e l’obbligo vaccinale. Il Ministero non ci lasci soli

Gli Ordini e l’obbligo vaccinale. Il Ministero non ci lasci soli

Gentile Direttore,
l’entrata in vigore della normativa sull’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 ha creato non pochi problemi agli Ordini professionali, soprattutto quando gli adempimenti relativi alle verifiche sull’effettivo adempimento all’obbligo di legge sono stati trasferiti dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti agli Ordini professionali.

Gli Ordini professionali in quanto Enti sussidiari dello Stato hanno fornito immediatamente la loro disponibilità piena e incondizionata al Ministero della Salute a farsi parte attiva nel percorso di verifica e successiva sospensione dall’esercizio della professione di chi ha inteso eludere l’obbligo vaccinale.

Dal 27 novembre 2021 sono iniziati i problemi per gli Ordini professionali e per tutta la macchina amministrativa che doveva far fronte a centinaia di adempimenti non sempre di facile interpretazione.

Oggi il vero problema che sta investendo gli Ordini professionali e li sta esponendo a centinaia ricorsi è quello relativo ai soggetti non vaccinati ma guariti dall’infezione da SARS-CoV-2.

Mettendo da parte le sterili polemiche sull’obbligo vaccinale, la manipolazione dei contenti delle sentenze e delle dichiarazioni dei Presidenti delle Federazioni nazionali da parte di sistemi organizzati “no vax”, il vero problema oggi, è che il Ministero della Salute non ha emanato una circolare aggiornata che rispetti i requisiti ex artt. 4, comma 1, DL 44/2021 e ss.mm.ii. e 8 DL 24/2022.

Secondo alcune sentenze del Tar per i professionisti sanitari mai vaccinatisi che abbiano contratto l’infezione da SARS-CoV-2 deve applicarsi il termine di “6 mesi” di differimento della vaccinazione obbligatoria individuato nella circolare ministeriale n. 32884 del 21 luglio 2021 in luogo di quello trimestrale di cui alla circolare ministeriale n. 8284 del 3 marzo 2021.

Per altri Tar il termine di differimento della vaccinazione obbligatoria viene individuato nel termine di “dodici mesi”.

A parte qualche caso isolato, non vi è stato nessun cambiamento di giurisprudenza in materia di obbligo vaccinale, ma su questa materia l’ultima parola spetta al Giudice delle leggi già investito della problematica con diverse ordinanze.

Il Ministero non può lasciare da soli gli Ordini territoriali ed esporli a ricorsi per il solo fatto di aver adempiuto ad un obbligo di legge e alle disposizioni degli Uffici del Ministero, soprattutto perché gli Ordini non sono finanziati con soldi pubblici, ma quello dei Professionisti sanitari iscritti.

Ci attendiamo un intervento immediato del Ministero con l’emanazione di una circolare aggiornata che rispetti i requisiti ex artt. 4, comma 1, DL 44/2021 e ss.mm.ii. e 8 DL 24/2022.

Lodevole lo sforzo e l’iniziativa della FNOPI di ristorare in parte gli OPI per le spese legali sostenute per le controversie sull’obbligo vaccinale, ma questo non basta. Il ristoro deve provenire direttamente dal Governo considerando che è stato il legislatore ad investire ope legis gli Ordini professionali degli adempimenti sull’obbligo vaccinale.

Dott. Pierpaolo Volpe
Presidente Ordine delle Professioni Infermieristiche Provincia di Taranto

01 Settembre 2022

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