Covid. Tar Emilia Romagna dà ragione all’Ordine di Bologna: “Passati 90 giorni dall’infezione è corretto sospendere nuovamente il medico no vax se non si è ancora vaccinato”

Covid. Tar Emilia Romagna dà ragione all’Ordine di Bologna: “Passati 90 giorni dall’infezione è corretto sospendere nuovamente il medico no vax se non si è ancora vaccinato”

Covid. Tar Emilia Romagna dà ragione all’Ordine di Bologna: “Passati 90 giorni dall’infezione è corretto sospendere nuovamente il medico no vax se non si è ancora vaccinato”
Con un’ordinanza i giudici del tribunale amministrativo dell’Emilia Romagna hanno confermato la scelta fatta dall’Ordine dei medici di Bologna. Bagnoli, Presidente Omceo Bologna: “Abbiamo deciso di mantenere immutata l’originaria indicazione di durata di tre mesi per il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione del medico non vaccinato in caso di contrazione di malattia da Covid-19. Ciò coerentemente ed anche controcorrente pur in presenza delle ondivaghe e diverse prese di posizione da più parti rispetto sia alle varie interpretazioni”. L’ORDINANZA

La determinazione assunta dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna che limita il periodo di inefficacia della sospensione a tre mesi è stata giudicata dal Tribunale Amministrativo Regionale in sede cautelare “immune da vizi” … “stante l’oggettiva congruità e legittimità del termine (tre mesi dalla documentata infezione…) di durata della cessazione temporanea di efficacia del precedente provvedimento di sospensione adottato…per accertato inadempimento del ricorrente dall’obbligo vaccinale”.

È quanto si legge nel testo dell’ordinanza del Tar dell’Emilia Romagna che ha confermato il provvedimento dell’Ordine dei medici di Bologna che aveva deciso di limitare a soli tre mesi il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione dei medici no vax che avevano contratto il virus nel caso in cui non si fossero ancora vaccinati.

“Il Consiglio dell’Ordine di Bologna, assumendosene le relative responsabilità, ha inteso adottare la descritta posizione, che si è ritenuta chiara, univoca e coerente, nella convinzione che la correlazione tra l’art. 4 del D.L. 44/2021 sull’obbligo vaccinale e le circolari di cui si è trattato non poteva e non può che essere effettuata in riferimento a quel termine applicativo minimo – tre mesi – ed a medici non vaccinati tenuti all’adempimento di un obbligo vaccinale per disposizione di legge, risultando ontologicamente esclusa la possibilità che detto obbligo possa essere assolto in via a semplice piacimento (cum voluero) ed in via potestativa da parte di chi, soprattutto oggi, pur ammalandosi, è e rimane inadempiente o magari persegue semplicemente la perpetuazione dell’inadempimento vaccinale tout court”, ha specificato il Presidente dell’Omceo Bologna, Luigi Bagnoli.

“Il Consiglio dell’OMCeO di Bologna – spiega lo stesso Consiglio in un comunicato – ha deciso di adottare e mantenere immutata l’originaria indicazione di durata di tre mesi per il periodo di cessazione dell’efficacia della sospensione del medico non vaccinato in caso di contrazione di malattia da Covid-19”.

“Ciò – prosegue – coerentemente ed anche controcorrente pur in presenza delle ondivaghe e diverse prese di posizione da più parti rispetto sia alle varie interpretazioni prodottesi in riferimento al contenuto delle circolari ministeriali 3 Marzo e 21 Settembre 2021, che alla spinta dei ricorsi giurisdizionali e di danno proposti dagli iscritti, oltre che alle diverse opinioni variamente decise in sede cautelare da alcuni giudici sia ordinari che amministrativi”.

E anche per questo per l’Omceo di Bologna è “condivisibile la conseguente preoccupazione espressa dalle stesse Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie ed alla loro responsabilità nel cercare di fornire indicazioni univoche rispetto all’applicazione di quei termini ed intervalli temporali (“ad almeno tre mesi” “preferibilmente entro i sei mesi” o “comunque non oltre 12 mesi….”) che risultavano definiti dal Ministero non in specifico riferimento ai sanitari soggetti all’obbligo vaccinale ma in via generale ed indifferenziata per tutti coloro che avessero contratto l’infezione da Covid-19”.

26 Settembre 2022

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