Farmacia. “Ristabilire il principio dell’unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per i farmacisti dipendenti”. Incardinata alla Camera la proposta del PD

Farmacia. “Ristabilire il principio dell’unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per i farmacisti dipendenti”. Incardinata alla Camera la proposta del PD

Farmacia. “Ristabilire il principio dell’unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per i farmacisti dipendenti”. Incardinata alla Camera la proposta del PD
"I contributi versati all'Enpaf dai farmacisti che svolgono una carriera lavorativa interamente da dipendenti, essendo versati in periodi coincidenti con quelli dei contributi versati all'Inps, sono contributi non cumulabili e non totalizzabili, quindi non recuperabili in nessun modo se non si raggiungono i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall'Enpaf. Si tratta di risorse sottratte a una categoria professionale già fragile". Da qui la proposta che mira proprio a mettere fine "all'ingiustizia della doppia imposizione contributiva". IL TESTO

“Ristabilire il principio dell’unicità della contribuzione previdenziale obbligatoria per la categoria dei farmacisti dipendenti, oggi discriminati sul piano previdenziale rispetto a tutti gli altri lavoratori dipendenti, in quanto costretti a pagare i contributi a due enti previdenziali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (Enpaf)”.

Questo l’obiettivo che si prefigge la proposta di legge a firma Chiara Gribaudo (Pd) e Marco Sarracino (Pd), assegnata ieri alla Commissione Lavoro della Camera.

Ad oggi sono interamente a carico del farmacista dipendente, oltre al costo della tassa annuale di iscrizione all’ordine professionale, anche la quota previdenziale dovuta all’Enpaf costi che contribuiscono a ridurre la retribuzione del farmacista dipendente, “già di per sé non elevata, e a renderla spesso equivalente o inferiore a quella percepita dal personale non laureato delle farmacie stesse. La quota dovuta all’Enpaf da parte del farmacista dipendente può variare, in base alla data della prima iscrizione all’albo e ai requisiti di lavoro dipendente e disoccupazione, dettati da un farraginoso regolamento di previdenza dell’Ente, da un minimo di 69 euro a un massimo di 4.565 euro all’anno, indipendentemente dal reddito percepito”, spiegano i due deputati dem.

Inoltre, l’Enpaf prevede che i contributi vengano pagati anche in caso di disoccupazione e che “il regolamento dell’Ente stabilisce che dopo cinque anni di disoccupazione, anche in questo delicato momento di crisi economica, la quota venga aumentata a circa 2.300 euro”.

I requisiti chiesti dall’Ente per erogare la pensione a 68 anni e 9 mesi di età, cioè trenta anni di versamenti e venti anni di esercizio della professione. “I contributi versati all’Enpaf dai farmacisti che svolgono una carriera lavorativa interamente da dipendenti, essendo versati in periodi coincidenti con quelli dei contributi versati all’Inps, sono contributi non cumulabili e non totalizzabili, quindi non recuperabili in nessun modo se non si raggiungono i requisiti di anzianità contributiva richiesti dall’Ente. Si tratta, pertanto, di risorse economiche sottratte a una categoria professionale già fragile. Il doppio obbligo contributivo per i professionisti, che svolgono da dipendenti un unico lavoro, riguarda oggi ormai soltanto i medici e i farmacisti”.

Il testo è composto da 5 articoli.

L’articolo 1 della presente proposta di legge mira proprio a mettere fine “all’ingiustizia della doppia imposizione contributiva a carico dei farmacisti dipendenti e dell’imposizione sui farmacisti disoccupati”. Il comma 1 prescrive l’obbligo dell’iscrizione all’Enpaf solo per i farmacisti che esercitano la libera professione e il comma 2 prevede la possibilità di annullare l’iscrizione all’Enpaf per coloro che si trovano in determinate condizioni.

L’articolo 2 obbliga l’Enpaf ad adottare il criterio della proporzionalità dei contributi previdenziali ed esclude alcune categorie dal versamento del contributo di solidarietà.

L’articolo 3 introduce delle deroghe all’istituto del cumulo contributivo per consentirne un utilizzo più semplice da parte degli ex iscritti all’Enpaf.

L’articolo 4 consente il cumulo di periodi contributivi coincidenti, ai fini del solo montante contributivo.

L’articolo 5 individua, infine, i costi derivanti dall’attuazione della legge e ne prevede la copertura.

Giovanni Rodriquez

Giovanni Rodriquez

14 Febbraio 2023

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