Si aprano le procedure di equivalenza per i massofisioterapisti iscritti agli ESE

Si aprano le procedure di equivalenza per i massofisioterapisti iscritti agli ESE

Si aprano le procedure di equivalenza per i massofisioterapisti iscritti agli ESE

Gentile direttore,
la recente sentenza del TAR Lazio n.15121-2024 ha dato adito a molte interpretazioni anche surreali che mi hanno fatto, a dir poco, divertire. Ma andiamo con ordine: Il TAR del Lazio ha riconosciuto ai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento (ESE) il diritto di cui all’art.1 comma 537 della legge 145-2018. Infatti, i giudici nella loro pronuncia scrivono: ” Ferma restando la possibilità per costoro di accedere alle procedure di equivalenza, laddove ne sussistano i presupposti (si vedano sul punto i commi 5 e 6 dell’art. 1 del D.M. 9.8.2019 applicabili anche ai massofisioterapisti in base al rinvio di cui all’art. 5 co. 2 dello stesso D.M.)”.

Le dirò di più, dal 2021 ad oggi nessuna sentenza (TAR o Consiglio di Stato) ha mai considerato l’art.1 comma 541 della legge 145-2018. Tale comma dimostra quanto i corsi di massofisioterapisti, autorizzati dalle regioni sino al 31.12.2018, erano orientati rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 ( si vedano i Dossier della legge di Bilancio 2018). Tant’è vero che il comma successivo, ovvero il 542, ha abrogato l’art. 1 della legge n.403 del 1971 che, sino al 31.12.2018, inquadrava sia l’autorizzazione dei corsi che lo status giuridico del massofisioterapista quale professione sanitaria.

Perché ad oggi i massofisioterapisti iscritti negli ESE sono considerati in senso lato “operatori di interesse sanitario”? Semplicemente perché è in atto un riordino previsto dal Legislatore e richiamato anche nei dossier della legge di bilancio n. 145- 2018. In questa fase di riordino il massofisioterapista continua a svolgere con autonomia professionale, le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento (fisioterapista) purché iscritti negli ESE.

Dunque l’operatore in questione, in questo lasso di tempo (in attesa dell’equivalenza non ancora definita dal Ministero della Salute), in via eccezionale e transitoria (poiché per svolgere la professione si deve essere laureati, o equipollenti, o equivalenti) opera con autonomia professionale e dignità di professione sanitaria in attesa che il Ministero della Salute di concerto col MIUR, attivino quanto spetta di diritto ai massofisioterapisti iscritti agli ESE: le procedure per l’equivalenza.

Del resto il Ministero della Salute non ne è uscito vincitore dalla recente pronuncia del TAR Lazio? Allora, piaccia o non piaccia, si rispetti quanto sancito! Tutto quanto premesso, invito pubblicamente il Ministero della Salute ed il MUR ad attivare le procedure di equivalenza come prevede la legge n. 145-2018, il DM 9.8.2019 e la recente sentenza del TAR Lazio.

Cosma Francesco Paracchini
Elenco speciale ad esaurimento di Brescia n.24

Cosma Francesco Paracchini

29 Luglio 2024

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