Pubblicati in G.U. i requisiti per gli esercizi che vendono medicinali veterinari

Pubblicati in G.U. i requisiti per gli esercizi che vendono medicinali veterinari

Pubblicati in G.U. i requisiti per gli esercizi che vendono medicinali veterinari
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12/12/12 il decreto in cui sono stati indicati rispettivamente i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, necessari per la vendita di medicinali veterinari negli esercizi commerciali, dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12/12/12, il decreto che, in base alla legge n. 248 del 4 agosto 2006, stabilisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono possedere gli esercizi commerciali nei quali si vendono medicinali veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria.

Requisiti strutturali:
– Presenza di un'area per il settore logistico-amministrativo (spazio ricezione materiale/registrazione).
– Presenza di uno spazio dedicato alla vendita ed alla conservazione dei medicinali veterinari ben indicato e separato dalle zone di vendita di prodotti diversi, inaccessibile al personale non addetto durante l'orario di chiusura al pubblico. La disposizione degli spazi e degli arredi all'interno del locale deve, inoltre, garantire: l'accessibilità libera e diretta da parte dei cittadini ai medicinali veterinari e l'inaccessibilità agli altri medicinali veterinari da parte dei cittadini e del personale non addetto negli orari di apertura al pubblico.
– Il locale deposito dei medicinali veterinari, ove presente, deve essere inaccessibile da parte del personale non addetto e del pubblico, dotato di arredi ed attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali veterinari con spazi separati per la conservazione dei medicinali veterinari scaduti o imperfetti in attesa della resa o distruzione con indicazione inequivocabile della loro non esitabilità. Nel locale deve essere prevista una zona dove devono essere stoccati i materiali infiammabili.
– Presenza di un'area servizi e spogliatoio per il personale.

Requisiti tecnologici:
– Sistema di registrazione e di trasmissione dei dati relativi alla commercializzazione dei medicinali veterinari, nonché di registrazione dello scarico dei medicinali veterinari scaduti o imperfetti.
– Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
– La temperatura dell'aria sia nel locale destinato alla vendita che nel locale magazzino, ove presente, non deve superare i 25 gradi centigradi, anche mediante l'utilizzo di apparecchi per il controllo della temperatura ambiente.
– Sistema per la ricezione degli avvisi di ritiro o sequestro di medicinali veterinari, diffusi dal Ministero della salute o dalla Regione o dalla Provincia autonoma.
– Strumentazione idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro dei medicinali veterinari sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

Requisiti organizzativi:
– La presenza di uno o più farmacisti, abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo Ordine, deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. I farmacisti devono indossare il camice bianco e il distintivo professionale adottato dalla federazione Ordini farmacisti Italiani.
– Il personale non farmacista, se presente, deve indossare il camice di un colore tale che lo renda facilmente distinguibile dal farmacista.
– Il titolare dell'esercizio commerciale deve comunicare al Ministero della salute, ai fini della registrazione nella banca dati centrale del Nuovo sistema informativo sanitario (Nsis – Tracciabilità del farmaco), alla Regione o Provincia autonoma, al Comune e alla Azienda unità sanitaria locale dove ha sede l'esercizio, l'inizio dell'attività di vendita dei medicinali veterinari.
– Il titolare dell'esercizio deve comunicare all'Ausl e all'Ordine dei farmacisti territorialmente competente, al momento dell'entrata in servizio, le generalità del farmacista o dei farmacisti operanti nell'esercizio medesimo con l'indicazione del farmacista responsabile del reparto.
– Il nominativo del farmacista responsabile deve essere reso noto agli utenti.

13 Dicembre 2012

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