Il peso di una “inflazione normativa” sull’attività radiologica

Il peso di una “inflazione normativa” sull’attività radiologica

Il peso di una “inflazione normativa” sull’attività radiologica

Gentile Direttore,
di recente la SIRM ha pubblicato un documento dal titolo L’atto medico radiologico, una linea guida organizzativa il cui obiettivo principale è la sistematizzazione dell’attività radiologica. Parallelamente, a fine settembre scorso, la Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP ha emanato una nota dal titolo Organizzazione della telegestione nelle sezioni di radiologia, che tratta i medesimi temi organizzativi.

Tuttavia, queste due visioni sembrano differire in molti aspetti, generando in chi lavora nell’area radiologica la percezione di trovarsi di fronte a due “schieramenti”: quello dei medici e quello dei tecnici, lasciando solo sullo sfondo la necessità di una medicina basata sull’evidenza scientifica. La confusione è ulteriormente aumentata dalla natura degli enti firmatari: la SIRM, società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute ai sensi dell’art. 5 della Legge 24/2017, e la FNO TSRM PSTRP, ente sussidiario dello Stato.

Il punto di maggior contrasto tra i due documenti è la telegestione. Per la SIRM, un “particolare aspetto è quello della telegestione e della telediagnosi, possibile in casi specifici nella sola condizione di emergenza-urgenza per esami senza mezzo di contrasto iniettabile, o nel caso di consulto tra medici specialisti in Radiodiagnostica”. Al contrario, nel documento della Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP si lascia chiaramente intendere che la telegestione possa trovare applicazione anche al di fuori di tale contesto.

Di conseguenza, emerge un approccio diverso al tema della giustificazione dell’esame radiologico da parte del medico radiologo:

  • per la SIRM, “deve avvenire attraverso una preliminare giustificazione per ogni singolo esame diagnostico o procedura interventistica seguendo linee guida validate e concordate o, in loro assenza, di buone pratiche” e “L’applicazione delle linee guida e delle buone pratiche non deve in alcun modo esimere il Medico Radiologo dall’indispensabile ragionamento clinico e può trovare modalità di applicazione diversa a seconda del singolo caso clinico e/o del contesto locale”;
  • per la FNO TSRM PSTRP, è “da intendersi non necessariamente come presenza fisica, ma anche come disponibilità o reperibilità, è possibile implementare una giustificazione su protocollo o algoritmo. Tali algoritmi devono garantire che le esposizioni mediche siano effettuate unicamente se presenti i requisiti normativi e scientifici richiesti e rimandare allo specialista di area eventuali nuovi inquadramenti clinici. Per questo, nel contesto della telegestione, la giustificazione su protocollo (o algoritmo), se correttamente costruita, è in grado di realizzare l’attuazione del principio di giustificazione, in riferimento alla singola prestazione e al singolo soggetto esposto”.

Nella quotidianità lavorativa, questa “inflazione normativa” si scontra con una diffusa deregulation: la carenza cronica di medici rende difficoltosa la giustificazione preliminare in presenza fisica per molti esami senza mezzo di contrasto, mentre la giustificazione su protocollo o algoritmo risulta pressoché sconosciuta nella pratica operativa. Sarebbe quindi auspicabile un intervento ministeriale, in una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni, che affronti la carenza di medici radiologi o renda finalmente operativa la giustificazione su protocollo, quale prassi consolidata di salute pubblica e sicurezza delle cure.

Antonio Alemanno
Tecnico di Radiologia

Antonio Alemanno

13 Gennaio 2025

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