Sanità privata, altro che Flat Tax meglio applicare ai dipendenti il contratto pubblico

Sanità privata, altro che Flat Tax meglio applicare ai dipendenti il contratto pubblico

Sanità privata, altro che Flat Tax meglio applicare ai dipendenti il contratto pubblico

Gentile Direttore,
il 27 Gennaio si è svolto al Ministero della Salute un incontro sul CCNL della sanità privata al quale anche l’AAROI-EMAC ha partecipato. A seguito di quest’incontro, è emerso anche il tema della Flat Tax nella sanità privata.

Secondo la conclusione della consulenza giuridica n. 956-66/2024 resa dall’Agenzia delle Entrate all’ARIS (l’Associazione Datoriale della Sanità Privata) il 30 gennaio 2025, possono beneficiare dell’agevolazione solo i dipendenti delle strutture cui si rendono applicabili i CCNL della sanità pubblica.

Al proposito, l’Aris ha espresso il proprio punto di vista.

Noi ci limitiamo ad osservare non solo che tale chiarimento fornito dall’AdE è ineccepibile sotto il profilo normativo, ma che sotto il profilo economico un minor gettito per l’Erario (quello causato dalla Flat Tax in argomento) grava sui conti pubblici, ragion per cui l’inclusione della Sanità Privata nel beneficio in argomento consentirebbe ai Gruppi Privati di aumentare inaccettabilmente il proprio vantaggio concorrenziale nei confronti del SSN Pubblico rispetto all’attrattività dell’offerta di lavoro al personale necessario per erogare prestazioni sanitarie, mentre invece, in generale per tutta la Sanità Privata, la parte datoriale deve trovare il modo di migliorare il trattamento economico oltre che quello normativo dei propri dipendenti attingendo ai profitti ricavati dal rimborso pubblico delle prestazioni, a maggior ragione stante una stagnazione che perdura da troppi anni per entrambi gli aspetti.

Se proprio un difetto va evidenziato sulla legge istitutiva della flat tax per le prestazioni aggiuntive finalizzate alla riduzione delle liste di attesa e alla compensazione delle carenze di personale nel sistema pubblico, esso risiede piuttosto nell’esclusione da tale fiscalità ridotta delle prestazioni rese in aziende – sempre pubbliche – diverse da quella di appartenenza, solo poiché esse non sono contemplate specificatamente dal comma 2 (a cui si riferisce anche il comma 6) dell’art. 89 del CCNL vigente, al quale la flat tax è peraltro correttamente applicabile.

Ma tornando al tema specifico dell’intervento pubblico a favore della sanità privata, che negli ultimi tempi diviene sempre più massiccio, facciamo anche un quesito: un possibile spiraglio potrebbe aprirsi in un futuro non troppo lontano qualora le Strutture Private Convenzionate si rendessero disponibili ad applicare anch’esse ai propri dipendenti il CCNL Pubblico (il cui art. 89 comma 2 è il requisito per l’applicazione della Flat Tax)?

Ovviamente questo dovrebbe necessariamente ricomprendere anche le relazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori, che nessuna Organizzazione Sindacale al di fuori di quelle rappresentative nel Pubblico Impiego – per evidenti ragioni di simmetria contrattuale nei confronti della parte datoriale di lavoro – può realmente esercitare con la medesima efficacia.

Che cosa ne pensano i Datori di lavoro e i Lavoratori della Sanità Privata e – soprattutto – Governo e Regioni?

Alessandro Vergallo
Presidente Nazionale AAROI-EMAC

31 Gennaio 2025

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