Gentile Direttore,
le tante migliaia di firme raccolte sul territorio dalla benemerita Associazione Luca Coscioni per una legge regionale che regoli il Suicidio Medicalmente Assistito hanno indotto la Regione Toscana a calendarizzare la discussione sul tema e forse a approvare la legge. È bastato si profilasse questa possibilità, che subito si sono mossi i contrari, vescovi toscani in testa. Dei tanti temi in campo, il principale è se il suicidio assistito sia o no un “diritto”: punto su cui è intervenuto su Avvenire del 6 febbraio l’avv. Domenico Menorello, coordinatore di un’Associazione di Associazioni cattoliche.
Secondo Menorello l’aiuto al suicidio non è affatto un diritto perché la Corte Costituzionale nella Sentenza 242/19 avrebbe individuato solo un “circoscritto ed eccezionale perimetro” in cui tale aiuto non è sanzionabile e nulla di più. Al di fuori di questo perimetro, “aiutare una persona a togliersi la vita rimane sempre un’azione in generale illecita, cioè è giudicata con sfavore dall’ordinamento perché non corrispondente al reale “bene””. Infatti l’art. 2 Costituzione prevede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale” dove il termine “solidarietà” “non significa certo supportare un malato a pensare che la sua vita non vale più nulla, tanto da aiutarlo a darsi la morte”.
Non è qui possibile né chiarire i vari sensi di “diritto” né tantomeno esaminare le ampie sentenze della Corte costituzionale, che contengono tante tesi espresse a volte con accenti diversi. I punti fondamentali sono: 1) che la Sentenza è autoapplicativa, cioè immediatamente esecutiva, e 2) che il filo conduttore del ragionamento della Corte è il seguente: poiché già ora la legge Lenzi 219/17 dà alla persona il diritto di sospendere le cure e arrivare così a morte lasciando che la natura faccia il proprio corso, non vede perché in presenza delle note 4 condizioni previste una persona non possa giungere allo stesso esito (la morte) attraverso l’azione, cioè col suicidio assistito. In altre parole, visto che già c’è un diritto a sospendere le cure (Legge 219/17), in analoghe circostanze c’è anche un simmetrico diritto al suicidio assistito.
Entrambi questi diritti si basano sul fatto che, nelle circostanze di fine-vita, capita che a volte la vita non sia più un “bene”. Sul punto Menorello sbaglia quando, in modo aprioristico, presuppone che la vita sia sempre un “bene”. Sarebbe bello lo fosse, ma purtroppo così non è. Nel fine-vita a volte capita che si crei la “condizione infernale”, ossia una situazione in cui la persona sta male e non ha più la possibilità di uscirne se non con la morte. In quelle circostanze la vita non è più un “bene”, ma anzi diventa un “male”: un inferno, appunto.
L’“accanimento terapeutico” è una forma di condizione infernale, dal momento che prolungare la vita in quelle circostanze è una vera e propria tortura. Di fronte a una condizione infernale, è vero che scattano i doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione all’art. 2, ma all’opposto di quanto crede Menorello questi ingiungono di far sì che la persona ne possa uscire al più presto, cioè possa morire – con la sospensione o con l’azione. È per questo che in tali circostanze il suicidio assistito è un diritto.
Sulla scorta della linea di ragionamento individuata (che al fondo è quella della Corte Costituzionale), non si capisce proprio perché le istituzioni sanitarie non debbano fornire i farmaci e gli altri supporti per il suicidio. Come il servizio sanitario già ora fornisce l’assistenza e i mezzi dovuti al paziente che chiede la sospensione dei trattamenti, così, per le stesse ragioni, deve fornire analoga assistenza anche al paziente che chiede l’assistenza al suicidio.
Quanto infine alla competenza delle Regioni a legiferare in materia, il problema è più complicato, e qui mi limito a una sola considerazione. Siamo soliti ritenere che le nozioni di “vita/morte” e di “salute” siano distinte, tanto che le collochiamo in caselle o categorie diverse. Nelle circostanze di fine-vita, però, le due nozioni ricordate non sono distinte più ma diventano equivalenti: a ben vedere, infatti, “morte” equivale a disgregazione della “salute”. Poiché l’assistenza sanitaria è di competenza regionale e si occupa di “salute”, le Regioni hanno titolo a regolare le pratiche di fine-vita concernenti appunto la disgregazione della “salute”. Auspico che la Regione Toscana approvi al più presto la Legge in discussione, e consolidi così il diritto al suicidio medicalmente assistito.
Maurizio Mori
Presidente della Consulta di Bioetica Onlus, componente Comitato Nazionale per la Bioetica