Fisiatra e fisioterapia, ecco cosa dice la legge    

Fisiatra e fisioterapia, ecco cosa dice la legge    

Fisiatra e fisioterapia, ecco cosa dice la legge    

Gentile Direttore,
sono pienamente d’accordo con quanto asserito dal dott. Gianni Melotti, Fisioterapista, nel recente articolo di denuncia su quello che viene definito “Il paradosso dei Fisioterapisti fermi perché manca il fisiatra”.

E ben venga il richiamo alle parole del collega Luca Benci laddove, tra le altre e come riporta il dott. Melotti, ricordava come “il quadro normativo del fisioterapista è un quadro di forte autonomia”. Luca Benci sosteneva che “il riconoscimento dell’autonomia è decisamente forte ed è confermato anche dal secondo comma dell’art. 1 del profilo” (D.M. 741/1994, n.d.r.).

Effettivamente la norma, ossia l’art. 1 del D.M. 741 del 1994 (Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del fisioterapista), è sufficientemente chiara nell’indicare che il fisioterapista svolge la sua attività in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie e che il rapporto col medico si sviluppa in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico stesso. Ma il termine fisiatra non compare. Pur tuttavia la “centralità” (presunta e asserita) del fisiatra ogni tanto risorge, forse frutto di quell’ormai vetusto concetto di “dominanza medica”, tanto caro alla medicina del passato.

E’ interessante ricordare quanto scriveva Willem Tousijn riferendosi al mondo delle professioni sanitarie ausiliarie (Il Sistema delle occupazioni sanitarie, Il Mulino, 2000): “Nella loro prospettiva (dei fisiatri, n.d.r.), il fisioterapista era concepito come “la mano del fisiatra”, cioè come un ruolo del tutto esecutivo e privo di autonomia”.

Purtroppo la giurisprudenza, intesa come insieme di sentenze emesse dai vari organi giudiziari, su questo argomento non aiuta a fare chiarezza. Tutt’altro. E’ vero che le massime (il principio di diritto applicato dalla sentenza) dovrebbero limitarsi a enunciare o a specificare le norme vigenti, ma di fatto esprimono l’interpretazione che il giudice fa della legge, e quindi arrivano ad avere un proprio contenuto che può supplire ad una carenza normativa e che può anche discostarsi notevolmente dal testo legislativo.

Ed è così che si arriva ad alcune “massime” del tutto anacronistiche e profondamente errate anche da punto di vista normativo.

Infatti, incredibilmente, secondo i giudici il fisioterapista è davvero “la mano del fisiatra”: “Nel sistema sanitario vigente le funzioni del fisioterapista sono meramente esecutive rispetto a quelle del medico fisiatra, al quale spetta la definizione del programma riabilitativo del singolo paziente e la predisposizione dei singoli atti terapeutici, di cui resta responsabile, anche se la loro esecuzione è frutto del lavoro di un’equipe della quale fa parte anche il fisioterapista (Consiglio di Stato, n. 5840/2017).

Ciò cozza enormemente e rumorosamente non solo contro i principi chiariti nel profilo professionale del fisioterapista, che sono all’antitesi, come tutti i profili delle professioni sanitarie ex ausiliarie, rispetto al concetto di “mera esecutività”, ma anche con i contenuti della legge 42/99 e della legge 251/2000 che, per quello che riguarda le professioni della riabilitazione, specifica che agiscono “con titolarità e autonomia”.

Se il legislatore avesse voluto relegare il ruolo del fisioterapista a quello di mero esecutore, lo avrebbe detto. Ubu lex voluit, dixit.

Ad esempio, il tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. 746/1994), e ciò non vuol dire che sia un mero esecutore di atti altrui, agisce tassativamente su “prescrizione medica” per attuare “tutti gli interventi che richiedono l’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti”.

Agire su “prescrizione medica” e agire “in riferimento alla prescrizione del medico” non solo semplicemente mere locuzioni a cui possiamo attribuire il significato che più ci aggrada ma hanno un valore semantico fondamentale. Perché discorrere di “mera esecutività” postula un ruolo ancillare, e quindi ausiliario, del professionista, ruolo ancillare che è incompatibile con una professione intellettuale.

La legge n. 42/1999 ha affermato che nessuna professione sanitaria è ausiliaria ad un’altra professione, così dichiarando implicitamente che ogni professione sanitaria è autonoma. Autonomia (dal greco antico: αυτÏŒσ νÏŒμος) equivale a competenza nell’operare secondo le regole proprie della professione. E le regole professionali non contrastano certo metodi di lavoro basati su partecipazione, condivisione e integrazione tra professionisti (D. Rodriguez, 2011).

Ma, torno a dire, a volte le sentenze si discostano notevolmente dal testo legislativo, il quale da nessuna parte afferma che la professione di fisioterapista è meramente esecutiva rispetto a quella del medico fisiatra. Ma la giurisprudenza “creativa” non può creare un “diritto giudiziario”, che va inevitabilmente a scontrarsi contro le norme che riconoscono al fisioterapista “titolarità e autonomia professionale”.

Giannantonio Barbieri
Avvocato

Giannantonio Barbieri

05 Marzo 2025

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