Gentile Direttore,
il decreto-legge (DL) 30 gennaio 2025 recante “Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale [AIA] per gli impianti di interesse strategico” in corso di conversione in legge da parte del parlamento, contiene elementi degni di attenzione.
Il DL, concepito per l’AIA delle Acciaierie di Italia (Ex-Ilva) di Taranto, vuole conformare la normativa vigente al dettato della recente Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), ma inserisce altri punti.
Le premesse del DL sono caratterizzate da molteplici richiami alle norme precedenti appesantite dal susseguirsi da oltre un decennio di norme speciali e particolari, stabilite o adattate all’Ex-Ilva, da far girare la testa anche ai più metodici giuristi. Peraltro, la ricostruzione giuridica andrebbe fatta alla luce della lunga storia industriale, degli impatti su ambiente e salute di emissioni e ambientalizzazioni, delle vertenze, fino alle differenze tra valutazioni svolte dagli industriali e dagli enti pubblici: tante storie dentro una storia di indubbio interesse anche se drammatica per i sui effetti, e temo anche per i suoi esiti.
Il DL in questione presenta diversi elementi che generano critiche o dubbi, sollevati anche nelle audizioni parlamentari da numerosi soggetti della società civile e dalla stessa Regione Puglia, taluni molto evidenti quanto singolari. Ad esempio l’esclusione degli enti sanitari e ambientali territoriali competenti dalla procedura di valutazione di impatto sulla salute (VIS) elaborata dal Gestore.
Ma il cuore del problema che voglio evidenziare sta nel meccanismo per la VIS: nel DL si legge “per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria delle emissioni industriali si utilizzano gli standard ambientali del D.Lgs. 155/2010; per la valutazione del rischio sanitario le soglie decisionali proposte dall’US-EPA” [Agenzia di protezione dell’ambiente USA].
La doppia proposizione, su qualità dell’aria e sul rischio sanitario, ha connotati tecnici con ripercussioni generali e potenzialmente rischiose, infatti:
- il riferimento alla valutazione della qualità dell’aria basata sul D.Lgs. 155/2010 è inappropriato perché l’impatto sulla qualità dell’aria non è attività propria della VIS, ed è pericoloso perché i valori limite del D.Lgs. 155/2010 non sono validi ai fini della tutela della salute umana, come chiaramente stabilito anche dalle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità-ISS (Istisan 19/9 e 22/35). Infatti, le solide evidenze scientifiche sugli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana hanno portato nel 2021 l’OMS a raccomandare limiti protettivi per la salute molto inferiori a quelli del DL 155/2010, stabilendo valori medi annui inferiori di 5 volte per il PM2,5 e 4 volte per l’NO2, e anche la recente direttiva UE 2881/2024 stabilisce soglie più protettive della normativa in vigore (valori medi annui inferiori 2,5 volte per il PM2,5 e 2 volte per l’NO2) anche se rimanda al 2035 l’entrata in azione. Dunque un vero e proprio paradosso: per proteggere la salute da impatti negativi si raccomanda di valutare usando parametri che sono riconosciuti non essere protettivi per la salute.
Il parere espresso recentemente dall’ISS (ID 90/14415) sulla valutazione di impatto sanitario presentata dal gestore per uno scenario con produzione di 6 milioni di tonn/anno di acciaio, oltre a rilevare alcune inadempienze di adeguamento alla Sentenza della CGUE, distingue tra descrizione della qualità dell’aria e valutazione di effetti sulla salute, puntualizza che per quest’ultima occorre utilizzare valori di riferimento appropriati e ricorda che molti studi hanno evidenziato il verificarsi di effetti sulla salute anche a livelli di inquinanti più bassi di quanto indicato nel DL del 2010.
- Condivido invece l’indicazione all’uso delle soglie proposte dall’US-EPA per valutare il rischio sanitario ma, a tale proposito ricordo che gli unici studi che hanno stimato il rischio per la salute attribuibile all’esposizione a particolato atmosferico utilizzando le soglie US-EPA sono quelli della regione Puglia, che hanno calcolato un rischio non-accettabile per la popolazione residente nel quartiere Tamburi, sia negli scenari attuali che con una previsione produttiva di 6 milioni di tonn/anno di acciaio.
Sull’accettabilità del rischio occorrerebbe un approfondimento, viste le implicazioni sul piano scientifico, etico, sociale, economico, ma almeno una cosa va detta: valutare l’accettabilità del rischio in aree che l’ONU ha incluso tra le “zone di sacrificio” non dovrebbe essere considerata una mera operazione tecnica, da liquidare sulla base di soglie generali per le quali un rischio di 1 decesso aggiuntivo o un nuovo tumore osservato o previsto su più di 10.000 residenti è da considerarsi accettabile.
Voglio sperare che nell’iter parlamentare di conversione in legge siano accettati gli emendamenti presentati dalla Regione Puglia e fatti propri dalla Conferenza delle Regioni.
Fabrizio Bianchi
Epidemiologo
Ricercatore associato senior, Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr, Pisa