Massofisioterapisti. Il Consiglio di Stato conferma: “Non sono ‘professionisti sanitari’ ma ‘operatori di interesse sanitario’”

Massofisioterapisti. Il Consiglio di Stato conferma: “Non sono ‘professionisti sanitari’ ma ‘operatori di interesse sanitario’”

Massofisioterapisti. Il Consiglio di Stato conferma: “Non sono ‘professionisti sanitari’ ma ‘operatori di interesse sanitario’”
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato integralmente la pronuncia di primo grado del Tar, ritenendo infondate tutte le doglianze degli appellanti. e respinge il ricorso presentato da circa 300 massofisioterapisti. LA SENTENZA

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4579/2025 pubblicata oggi, ha definitivamente respinto l’appello proposto da oltre 300 massofisioterapisti contro il Ministero della Salute, ribadendo la distinzione tra “operatori sanitari” e “professionisti sanitari” e consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

La controversia trae origine dal provvedimento ministeriale del 15 marzo 2024 che aveva negato il riconoscimento della qualifica di “professionisti sanitari” ai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento previsto dall’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019. Gli operatori avevano impugnato tale atto davanti al TAR del Lazio, che, con sentenza n. 15121/2024, aveva confermato la legittimità del provvedimento. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

Gli appellanti sostenevano che l’iscrizione nell’elenco speciale, previsto per i massofisioterapisti in possesso di almeno 36 mesi di esperienza negli ultimi 10 anni, legittimasse il riconoscimento della natura di “professione sanitaria”. Tra le censure principali, la violazione dei principi di interpretazione letterale, la disparità di trattamento e il contrasto con la normativa europea in materia di libera circolazione e riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025, ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo infondate tutte le doglianze degli appellanti. La sentenza ripercorre i precedenti giurisprudenziali in materia, tra cui la decisione n. 4513/2022, che aveva già chiarito come i massofisioterapisti non potessero rivendicare la qualifica di “professionisti sanitari”, essendo tale prerogativa preclusa dal 2006.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la cancellazione dell’art. 1 della legge n. 403/1971 (avvenuta con la legge di bilancio 2019) non ha eliminato la figura del massofisioterapista, ma ha inciso sulla sua “identità giuridica”, relegandola alla qualifica di “operatore di interesse sanitario”. Né l’istituzione dell’elenco speciale ad esaurimento ha potuto modificare tale quadro, in assenza di una specifica previsione normativa.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che “la qualificazione in termini di ‘professione sanitaria’ piuttosto che di ‘operatore sanitario’ dell’attività dei massofisioterapisti non presenta risvolti in tema di mutuo riconoscimento delle qualifiche”. Inoltre, il ricorso ai principi europei di parità e non discriminazione non è apparso pertinente, poiché il quadro normativo nazionale non ha mai previsto un legittimo affidamento sul riconoscimento della qualifica di “professione sanitaria” per questa categoria.

Con questa sentenza si chiude una lunga battaglia giuridica che aveva alimentato il dibattito in ambito sanitario e riabilitativo: i massofisioterapisti restano operatori di interesse sanitario, ma non professionisti sanitari in senso stretto, come previsto dalla normativa vigente.

27 Maggio 2025

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