Gentile Direttore,
Avevamo già riferito, grazie alla Sua ospitalità su Quotidiano Sanità, della ordinanza con cui il 9 settembre 2024 (n. 207/2024) la Corte di cassazione aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale per gli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che regolano il trattamento sanitario obbligatorio (TSO).
Il 5 maggio scorso, con sentenza 76/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 35 nella parte che non prevede
-al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;
-al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; e dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;
– al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e».
La Corte, ripercorrendo le considerazioni della Cassazione, ha analizzato la disciplina legislativa, ricordando come la chiusura dei manicomi abbia segnato il passaggio da una visione custodialista, finalizzata alla difesa sociale, a una visione volta alla cura della persona affetta da problemi psichici, ed al pieno riconoscimento, anche per questa, dei diritti costituzionali. La scomparsa dei riferimenti alla pericolosità e al «pubblico scandalo» ha affermato il ricovero, non contro il soggetto a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma a protezione della sua salute e della sua integrità fisica.
Sono altri, ricorda la Corte, gli istituti che presuppongono la pericolosità sociale della persona affetta da infermità mentale, finalizzati quindi anche alla protezione dell’incolumità e di diritti costituzionali di terzi, quali le misure di sicurezza, e, in particolare, l’assegnazione alle REMS. La duplice polarità di cura e tutela dell’infermo e di contenimento della pericolosità sociale, non è quindi propria del TSO, finalizzato essenzialmente alla cura della persona.
La Corte ricorda che i TSO si svolgono «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura», e che i trattamenti «devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato».
Ma soprattutto la Corte ha sottolineato il sistema di garanzie che necessariamente deve circondare il TSO, dal diritto della persona di comunicare con chi ritenga, a quello di chiedere al sindaco la revoca o la modifica del provvedimento, fino alla possibilità da parte di chiunque vi abbia interesse nel proporre ricorso contro il provvedimento presso il tribunale competente per territorio.
Il TSO costituisce infatti un trattamento coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica, che nasce dove l’esigenza di protezione della salute della persona giustifica una eccezione alla libertà di autodeterminazione in materia di salute. E’ quindi un provvedimento restrittivo della libertà personale che viola il consenso e la libertà fisica, imponendo le garanzie dell’art. 13 della Costituzione, ma che nega di fatto, non mettendo il soggetto condizione di conoscere il provvedimento coattivo adottato nei suoi confronti ed escludendolo dal relativo procedimento di convalida giurisdizionale.
La Corte ribadisca che il diritto di ricevere comunicazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona. Infatti il TSO può intervenire nei casi più diversi, e non traccia una visione dicotomica, capace oppure incapace, senza quindi cancellare una realtà clinica di possibili di spazi di autonomia e libertà decisionale residui. Ma è soprattutto escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso quello di agire e di difendersi in giudizio.
Occorre cioè bilanciare la protezione dell’incapace con l’esigenza di non limitare a priori la sua capacità processuale, se non a seguito di adeguate verifiche sulle sue condizioni personali e del complesso degli interessi costituzionali in gioco. La condizione di alterazione psichica momentanea in cui versa la persona interessata può essere di ostacolo alla effettiva comprensione del contenuto dei provvedimenti, ma questo non può ledere a priori la effettiva garanzia dei diritti costituzionali di difesa e al contraddittorio. Per l’effettività di tali diritti assume particolare rilievo l’audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare prima della convalida.
Nella attuale formulazione dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978 il giudice tutelare provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il trattamento «assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti» indicando quindi un’istruttoria sommaria, ove gli accertamenti sono eventuali, e l’audizione dell’interessato è rimessa alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, aprendosi alla possibilità di una insufficiente reale conoscenza delle condizioni in cui è stato disposto il trattamento.
Viene ricordato che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti disumani e degradanti (CPT), in sintonia la con Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva già rilevato negativamente le procedure standardizzate con cui sono disposti i TSO, senza che il giudice, incaricato della loro verifica, incontri mai la persona interessata, e con una mancata o incompleta informazione ai pazienti della loro condizione giuridica e della possibilità di presentare ricorso.
La Corte Costituzionale ritiene che l’audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida del provvedimento costituisca presidio giurisdizionale minimo, secondo gli artt. 13, 24 e 111 Cost, per la verifica in concreto dei presupposti che giustificano il trattamento, oltre a garantire, se svolta presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura, una garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, che sancisce il divieto di violenza fisica e morale ed il rispetto della persona umana. Appare essenziale anche ai fini della possibile adozione di provvedimenti provvisori di protezione, fra i quali quelli tesi a conservare e amministrare il patrimonio dell’infermo, che la Legge affida al Giudice Tutelare durante il TSO.
La centralità del diritto della persona di essere sentita prima dell’adozione di provvedimenti che la riguardano non farebbe altro che allineare il TSO a tutto l’attuale ordinamento relativo alle persone fragili nel rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità, approvata dall’Assemblea generale nel 2006 e recepita in Italia nel 2009.
In conclusione, l’omessa previsione nella normativa attuale della comunicazione del provvedimento sindacale e della notificazione del decreto di convalida alla persona interessata o al suo legale rappresentante, nonché l’omessa previsione dell’audizione dello stesso interessato prima della convalida, determinano la violazione degli artt. 13, 24, 32 e 111 della Costituzione, e portano alla illegittimità di parti dell’art. 35 della L.833/78.
Al di là degli aspetti giuridici, occorre prendere atto che un dispositivo, a suo tempo innovativo ed avanzato per quanto riguarda i diritti dei pazienti, mostra ora gravi fragilità strutturali proprio da questo punto di vista, ponendo la questione di necessari adeguamenti.
Cosa succede a questo punto? Al legislatore spetta l’obbligo di attuare specifiche modifiche legislative dell’art.35, con cambiamenti che non sembrano tuttavia di facile attuazione. Il timore, legittimato dalla inerzia nei confronti di altri pronunciamenti della Corte (basti pensare a quelli che hanno indicato i liniti della Legge 81/2014), è che invece nulla venga fatto o si rimandi all’iter dei diversi Disegni Di Legge proposti in materia di salute mentale. Di fatto il DDL Zaffini, attualmente in esame in Commissione Parlamentare, propone peraltro un’espansione degli aspetti del TSO e della stessa contenzione, un po’ dissonanti rispetto alla visione della Corte, intesa invece a una maggiore tutela dei diritti del paziente psichiatrico.
Il rischio è quello di un vuoto normativo, che apra la strada a infiniti contenziosi ed annullamenti, a giusta garanzia dei diritti costituzionali dei pazienti; e che metta anche a rischio le esigenze di cura di molti di essi e le garanzie giuridiche per gli operatori che su di esse devono intervenire.
Credo sia necessario che sia gli operatori dei Servizi, sia le associazioni di utenti e familiari, si facciano sentire per ottenere rapidamente dei chiarimenti giuridici sulla situazione e per spingere verso provvedimenti che consentano di operare nell’ambito del rispetto e della legalità.
Andrea Angelozzi
Psichiatra