Una recente sentenza della Corte dei Conti ha riacceso i riflettori su un nodo delicato della responsabilità medica: la possibilità per le strutture sanitarie pubbliche di rivalersi sul medico dipendente in caso di colpa grave. Un principio noto, ma spesso sottovalutato sul piano pratico, soprattutto in termini assicurativi.
Il caso: tumore non diagnosticato, paziente deceduto sei anni dopo
I fatti risalgono al 2010, presso l’ospedale di Lucca. Una paziente fu sottoposta a intervento chirurgico per sospetta appendicite. Il referto istologico, redatto da una patologa, confermò la diagnosi di “appendicite acuta flemmonosa”. Tuttavia, sei anni dopo, a seguito del peggioramento clinico del paziente e di nuovi accertamenti, si scoprì che in realtà la sezione analizzata presentava già allora tracce evidenti di neoplasia.
Secondo i consulenti tecnici incaricati dal tribunale civile, se il tumore fosse stato correttamente diagnosticato nel 2010, il paziente avrebbe avuto una sopravvivenza a cinque anni stimata al 75%. La mancata diagnosi determinò invece un ritardo terapeutico di sei anni, con esito infausto.
La famiglia ha ottenuto un risarcimento dalla ASL Nord Ovest della Toscana. Ma la vicenda non si è fermata qui.
La rivalsa della struttura sanitaria: quando scatta e su quali basi giuridiche
La ASL, in quanto responsabile contrattualmente nei confronti del paziente (ex art. 1218 c.c.), ha versato un risarcimento rilevante agli eredi. Successivamente, si è rivalsa sulla dottoressa chiedendone la condanna per danno erariale, sostenendo che vi fosse colpa grave nella condotta.
La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, ha accolto in parte la domanda: ha riconosciuto la gravità dell’errore diagnostico, ma ha anche tenuto conto del contesto lavorativo in cui la professionista operava, con carichi ben oltre la media regionale (circa 700 referti in più all’anno). Di conseguenza, ha quantificato la sua responsabilità al 60% dell’intero danno. Dovrà risarcire 468.000 euro all’ASL, somma pari a poco più della metà di quanto corrisposto ai familiari del defunto.
Il fondamento giuridico della rivalsa: l’art. 9 della Legge Gelli-Bianco
La vicenda si inquadra nel regime di responsabilità delineato dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (“Legge Gelli-Bianco”). In particolare, l’art. 9 stabilisce che il sanitario che opera all’interno di una struttura pubblica risponde solo nei casi di dolo o colpa grave, ma ciò non esclude la rivalsa da parte della struttura, una volta riconosciuto il risarcimento in sede civile.
Va inoltre ricordato che la colpa grave è nozione giuridica distinta dalla semplice imperizia, e viene valutata caso per caso tenendo conto di fattori soggettivi (esperienza, ruolo, condizioni operative) e oggettivi (complessità della situazione, linee guida disponibili, organizzazione della struttura).
Carenze organizzative e doppia lettura: attenuanti parziali
Nel caso in oggetto, la difesa della dottoressa ha evidenziato:
- l’assenza, all’epoca, del sistema di doppia lettura istologica, introdotto solo nel 2016;
- la rarità della neoplasia;
- l’elevato numero di referti da processare quotidianamente.
La Procura, però, ha sottolineato che nel giorno specifico dell’errore l’anatomopatologa aveva refertato solo 14 casi, contestando quindi il nesso diretto tra sovraccarico e referto errato.
Il giudice ha riconosciuto alcune attenuanti, ma non tali da escludere la colpa grave nella valutazione finale.
La copertura assicurativa per colpa grave non è opzionale
Questa vicenda evidenzia una realtà spesso ignorata da molti professionisti: il fatto che la struttura sia il primo soggetto chiamato a rispondere non esonera il medico dal rischio economico personale, in caso di colpa grave. Una copertura assicurativa mirata è oggi pertanto non solo consigliabile, ma ovviamente necessaria.
Al fine di tutelarsi al meglio risulta quindi opportuno – per il professionista dipendente – fare il punto sulle proprie coperture assicurative, meglio se con uno specialista della consulenza sui rischi di responsabilità civile professionale, come i qualificati membri dello staff di SanitAssicura.
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