L’assicurazione del medico dirigente

L’assicurazione del medico dirigente

L’assicurazione del medico dirigente
L’attività del medico dirigente è oggi un terreno ad alto rischio giuridico. Non è più sufficiente affidarsi a formule generiche o a garanzie “di default” offerte dall’ente. Serve una valutazione puntuale, possibilmente con il supporto di consulenti esperti, come quelli di SanitAssicura, per costruire una copertura proporzionata al livello di responsabilità reale e alle eventuali aree scoperte.

Nel complesso quadro normativo che regola l’attività sanitaria in Italia, la figura del medico dirigente – sia in ambito pubblico che privato – assume una posizione centrale non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche sotto il profilo giuridico e assicurativo. La responsabilità che ricade su chi dirige, coordina o assume ruoli gestionali in strutture sanitarie impone un’attenzione particolare alle coperture assicurative, oggi più che mai disciplinate in modo stringente e articolato dalla normativa vigente. In questo contesto, la Legge 8 marzo 2017, n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco, e il relativo decreto attuativo (D.M. 15 dicembre 2022, n. 232), rappresentano i pilastri normativi di riferimento.

Responsabilità e ruolo del dirigente medico
Il dirigente medico è chiamato ovviamente ad assumere compiti che trascendono la mera attività clinica. Il direttore sanitario, il responsabile di unità operativa, il dirigente con funzioni organizzative o di coordinamento sono coinvolti in decisioni che incidono sull’intera struttura sanitaria: dall’allocazione delle risorse alla gestione del personale, dalla supervisione dei protocolli alla vigilanza sul rispetto delle linee guida.

Queste responsabilità si traducono, in sede giuridica, in un potenziale ampliamento della responsabilità civile, amministrativa e anche penale, tanto più in presenza di eventi avversi o presunti errori organizzativi. L’errore di chi dirige – per omissione, negligenza o scelte gestionali – può infatti concorrere causalmente al danno subito dal paziente, con conseguente esposizione personale a richieste risarcitorie.

Il quadro normativo: la legge Gelli-Bianco e il DM 232/2022
La Legge Gelli-Bianco ha profondamente innovato la disciplina della responsabilità sanitaria, introducendo – tra le altre – l’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti sanitari che operano in regime libero-professionale o al di fuori delle garanzie offerte dall’ente datore.

Il successivo D.M. 232/2022, adottato in attuazione dell’Art. 10 della legge, ha dettato i requisiti minimi delle polizze assicurative e specificato l’ambito di operatività della copertura. Per i dirigenti medici, il decreto chiarisce alcuni punti essenziali:

  • la copertura assicurativa deve considerare la responsabilità per colpa grave, dal momento che l’RC professionale per l’attività istituzionale è a carico della struttura sanitaria, senza rivalsa;
  • le garanzie debbono valere con una retroattività almeno decennale e una ultrattività altrettanto decennale;
  • I medici dipendenti sono obbligati comunque a stipulare una polizza individuale di RC professionale se esercitano anche altrove in libera professione.

In particolare, va segnalato che i dirigenti che assumono ruoli di coordinamento, direzione o gestione – anche non apicali – sono maggiormente esposti al rischio di contestazioni per errori organizzativi o gestionali, spesso non coperti integralmente dalle polizze stipulate dall’ente.

Il nodo della colpa grave e l’azione di rivalsa
Uno dei punti più critici resta quello della colpa grave. Ai sensi della Legge Gelli-Bianco, la struttura è chiamata a risarcire direttamente il paziente, ma conserva il diritto di rivalsa nei confronti del medico in caso di colpa grave (Art. 9). La definizione di “grave” rimane per lo più affidata alla giurisprudenza, ma in ambito gestionale può includere anche errori reiterati, omissioni nei controlli o violazioni di protocolli organizzativi.

Dirigenza privata e rischio imprenditoriale
Nel settore privato – dove spesso il dirigente medico coincide con il titolare o il legale rappresentante della struttura – il rischio assicurativo si amplifica ulteriormente. Oltre alla responsabilità professionale, entrano in gioco profili di responsabilità amministrativa e gestionale tipici dell’impresa, con conseguente necessità di valutare coperture più articolate: D&ODirectors and Officers, tutela legale, polizza di responsabilità patrimoniale.

Non va dimenticato che anche nei rapporti privatistici, l’Art. 7 della Legge Gelli-Bianco prevede una responsabilità contrattuale della struttura e una responsabilità extracontrattuale del professionista. Tuttavia, nel privato puro, la distanza tra i due soggetti spesso si assottiglia, e il professionista può essere direttamente esposto, anche come datore di lavoro o gestore.

Conclusioni: informarsi per tutelarsi
In definitiva, l’attività del medico dirigente è oggi un terreno ad alto rischio giuridico. L’evoluzione normativa impone maggiore consapevolezza e accuratezza nella scelta delle coperture assicurative, che devono essere personalizzate in base al ruolo, alla natura dell’ente, alla modalità di esercizio della professione e alla posizione giuridica.

Non è più sufficiente affidarsi a formule generiche o a garanzie “di default” offerte dall’ente. Serve una valutazione puntuale, possibilmente con il supporto di consulenti esperti, come quelli di SanitAssicura, per costruire una copertura proporzionata al livello di responsabilità reale e alle eventuali aree scoperte.

Chi dirige una struttura sanitaria – pubblica o privata – non può ignorare il fatto che, oggi, dirigere significa anche rispondere. E tutelarsi con una polizza adeguata non è solo una scelta prudente: è un atto dovuto verso sé stessi, verso la propria equipe, verso i pazienti.

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15 Luglio 2025

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