La conversione in legge del decreto legge 24 giugno 2025 n. 90, divenuta tale il 29 luglio scorso con sensibili modificazioni, ha fornito alcune soluzioni ma ha anche travisato un tema segnatamente discusso imponendo una soluzione per molti versi incomprensibile. Ciò è emerso, a maggior ragione, a seguito della sentenza del Tar Campania, seconda sezione, n. 3561 del 5 maggio 2025.
Con il provvedimento legislativo, “Recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”, si è infatti regolato, all’art. 6 dal titolo “Disposizioni urgenti in materie di aziende ospedaliere-universitarie”, il tema della appartenenza al ruolo del personale non dirigente in modo inconcepibilmente discriminatorio. Lo ha fatto disponendo che il personale già assunto dalle università mantiene l’inquadramento giuridico ed economico disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto istruzione e ricerca. Diversamente, ha sancito per i nuovi assunti, operanti nell’attività assistenziale delle già aziende ospedaliere gestite direttamente dalle università, l’applicazione del CCNL del comparto sanità. Aziende, queste, non affatto numerose, che per essere riconosciute come AOU avrebbero dovuto munirsi, ad istanza loro, del Dpcm costitutivo, pena una esistenza giuridica diversa.
Quanto deciso dal legislatore – invadente massimamente la categoria professionale degli infermieri e dei paramedici laureati – è dimostrativo della sua trascuratezza nell’affrontare anche il tema della regolarizzazione delle 30 sedicenti AOU operanti nel Paese. Non solo. Ha generato un forte discrimine di retribuzione e di status giuridico dei dipendenti operanti in esse, costretti di conseguenza a godere di retribuzioni diverse facendo le stesse cose, in quanto soggetti ad adempimenti simili. E ancora. Ha dimenticato di regolamentare sul piano del trattamento economico, una tale tipologia di personale dipendente dalle Aziende ospedaliere integrate con le università, di cui all’art. 2, comma 2, ma lettera b), del d.lgs. 517/1999, molto più numerose di quelle a gestione diretta delle università, di cui alla lettera a).
Al riguardo – per come ha ritenuto precisare il TAR campano nella anzidetta sentenza di primavera inoltrata -, queste aziende rimarrebbero inquadrate come tali e, dunque soggette alla disciplina delle aziende ospedaliere, recata dall’art. 4 del d.lgs. 502/1992, così come sensibilmente integrato dal d.lgs. 229/1999. Ciò in via ordinaria, in quanto una siffatta fattispecie aziendale veniva esclusa dalla procedura, dal medesimo all’art. 8, comma 2, del d.lgs. 517/1999. Alternativamente, è dato modo alle aziende medesime divenire AOU a seguito di apposita istanza al Mur e con conseguente rilascio dell’apposito Dpcm.
A ben vedere, l’approvazione del citato art. 6 del D.L. 90/2025 non ha fatto altro che creare contraddittorie sovrapposizioni e generare pericolose diversità di trattamento che, non difficilmente, impegneranno la Corte costituzionale. Evitando ancora una volta, nel procedimento di conversione, di risolvere con una sanatoria “ora per allora” la problematica delle sedicenti AOU, che ne combinano una più del diavolo.
Ettore Jorio