Le Aou ‘fuori legge’: un caso ancora aperto

Le Aou ‘fuori legge’: un caso ancora aperto

Le Aou ‘fuori legge’: un caso ancora aperto

Riceviamo e pubblichiamo:

Stimata Ministra, prof.ssa Anna Maria Bernini,

vigente l’angoscioso problema delle sedicenti 30 AOU, palesemente “fuori legge” da circa 25 anni, ho appena letto il decreto a Sua firma n. 607 dell’8 agosto scorso. Un atto che rintraccia la sua ratio – ricorrendo ad una commissione ad hoc composta dal gotha dei saperi tecno-scientifici in materia di tutela della salute – nell’esigenza di stimare, oggi per ieri, le sperimentazioni aziendali di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. 517/99.

L’evento mi ha sorpreso sia per la eccessiva tardività dell’iniziativa – attesa la inerzia ministeriale di un quarto di secolo nell’attuare il d.lgs. 517/99, di cui tre anni dell’esercizio del suo ministero – che per la non comprensibile ricaduta pratica del Suo provvedimento, peraltro senza la firma dal ministro della salute che ne assumerebbe il principale titolo in un siffatto (molto) eventuale genere di valutazione.

L’intempestività è stata causa di un evidente vulnus registrato per il mancato giudizio al 2003/2004 degli esiti della sperimentazione quadriennale di cui all’art. 2 del d.lgs. 517/99, oramai impossibile da perfezionarsi. Ciò in quanto l’art. 2 del detto decreto legislativo del 1999 puntava, al tempo, a risolvere la messa a terra – da una parte – delle nuove AOU e di quelle riferibili alla tipologia di cui alla lett. a) del comma 2, e – dall’altra – le aziende ospedaliere integrate, di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Allo stato, è quantomeno difficile concordare con quanto riportato nel settimo “VISTO” del Suo decreto che ne ha motivato l’adozione, il cui contenuto è pedissequamente riportato nell’art. 1 della parte dispositiva del medesimo.

Infatti, nel provvedimento si dà per scontato, erroneamente, che le “Aziende ospedaliere integrate con l’università”, quelle provenienti da una gestione mista, siano da considerarsi, a tutti gli effetti, AOU. Come tali da riconoscersi esistenti giuridicamente con il rilascio di un apposito Dpcm così come esplicitamente sancito dall’art. 8, comma 2, del ripetuto d.lgs. 517/99. Così non è, stante la lettera dello stesso art. 8, comma 2, che destina ad una siffatta sorte provvedimentale esclusivamente alle AOU nuove e a quelle afferenti ai «policlinici a gestione diretta» delle università, in quanto tali soggette a trasformazione in tal senso, non già quelle previste nella lettera b) del medesimo comma. Una esclusione, questa, che si ricava dalla mera lettura dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 517/99, che non le regola allo stesso modo di quelle gestite direttamente dal sistema universitario.

In relazione ad una siffatta chiara legum causa excludere, è recentemente intervenuto il Tar Campania – lo stesso che con la sentenza definitiva n. 4425/2012, ampiamente richiamata nel parere reso dall’Avvocatura dello Stato, su richiesta del Suo ministero, il 20 giugno scorso al prot. n. 12530 – che ha chiarito che non può esserci in esercizio alcuna AOU senza il possesso dell’apposito Dpcm. Lo ha fatto, con la sentenza n. 3516/2025 (rel. Cavallo), depositata il 5 maggio scorso. In un siffatto interessante dictum i giudici partenopei, oltre a ribadire la obbligatorietà del DPCM per il perfezionamento della costituzione giuridica delle AOU, hanno sancito l’adozione dell’anzidetto criterio selettivo, quae excludit da una siffatta regola le aziende ospedaliere «costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieti nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche operanti in strutture di pertinenza dell’università».

A seguito di un tale percorso letterale-interpretativo, il TAR della Campania è pervenuto ad una “particolare” conclusione in riferimento alla AO(U) Federico II di Napoli, asserendo che: la norma introduttiva dell’obbligatorietà del rilascio del DPCM costitutivo, di cui all’art. 8, comma secondo, del d. lgs. 517/1999, «riguarda la costituzione delle nuove aziende diverse da quelle di cui alla lettera a) dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. e dei nuovi policlinici gestiti da università non statali, per i quali è prevista l’autorizzazione con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza Stato-regioni». Conseguentemente, non coinvolgente «un’azienda ospedaliera integrata ai sensi della lett. a) del comma 2 dell’art. 2, già costituita e che ha già seguito l’iter procedimentale previsto dal D.Lgs. n. 157/99 (rectius, 517)».

Di conseguenza, il TAR di Napoli ha asserito che «una volta terminato il periodo di sperimentazione previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 l’adozione del modello aziendale unico (beninteso, di azienda ospedaliera integrata, non già di AOU perché non munita di Dpcm), si rappresenta che, ad ogni modo, il regime transitorio avrebbe dovuto già essere concluso, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.lgs. 517/99 nel termine di 4 anni dall’entrata in vigore dello stesso Dlgs. 517/99». Ha così classificato la fattispecie della AOU Federico II di Napoli disciplinata dall’art. 4 d. lgs. 502/1992, cosi come integrato dal d. lgs. 229/99 e, in quanto tale, uniformata alla regolazione specifica delle aziende ospedaliere ordinarie.

Analizzato così il problema, che ha ragionevolmente stimolato l’adozione del Suo decreto n. 607/2025, sarebbe logico pensare – piuttosto che ricorrere ad iniziative dilatorie, tra le quali quella di richiedere il 9 maggio scorso l’anzidetto parere scontato all’Avvocatura Generale sulla obbligatorietà del Dpcm per le AOU e il ricorso al Suo odierno decreto – ad una soluzione legislativa piuttosto che lasciare funzionanti sul territorio trenta sedicenti AOU. Ciò perché non affatto in linea con le regole ordinamentali, tanto da mettere in pericolo il corretto affidamento dell’utenza a strutture di spedalità, molte della quali mancanti da oltre 20 anni dei requisiti di legge per essere AOU, non ultimo quello di essere assegnato alle cure di “primari” non vincitori di concorsi pubblici nazionale.

Deferentemente

Ettore Jorio

Ettore Jorio 

01 Settembre 2025

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