Gentile Direttore,
un recente Disegno di Legge riporta alla attenzione la questione dello stigma e della identificazione fra malattia mentale e violenza.
È infatti attualmente in corso d’esame al Senato il DDL S 1517, presentato dal Senatore Renato Ancorotti (FdI): “Introduzione della figura dello psicologo forense e modificazioni al codice di procedura penale e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza contro le donne e di genere”.
Tale provvedimento “intende tutelare la vittima intervenendo preventivamente sull’aggressore, a partire dalle prime fasi del procedimento penale, nella convinzione che non tutte le devianze possono essere rilevate come patologia ma possono anche avere esito omicidiario.”
All’ Art. 2 il testo introduce il dispositivo dell’“Accertamento sanitario temporaneo obbligatorio”, in cui colpisce il “temporaneo” a farci supporre che quello attuale non sia tale. Si specifica che quando nel corso delle indagini compiute dal Pubblico Ministero “emergano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria dispongono, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, ovvero resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, accertamento sanitario temporaneo obbligatorio, anche in deroga agli articoli 33, 34 e 35 della legge del 23 dicembre 1978, n. 833″. Per questo ricovero non vengono definiti aspetti diagnostici o terapeutici, ma solo di prevenzione dalla reiterazione del reato, quindi di fatto viene attuato un ricovero in una struttura sanitaria per una finalità puramente custodialistica.
Vi è successivamente l’obbligo di seguire percorsi psicoterapici, finalizzati al contenimento delle condotte violente. Questi trattamenti, specifica l’Art.2, possono avere luogo presso i presidi e servizi sanitari pubblici territoriali; enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati; studi specialistici privati e convenzionati, accreditati presso le procure; strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate nel caso in cui sia necessaria la degenza.
L’Art. 4 dispone che, a modifica di quanto previsto attualmente dal codice di procedura penale ove era possibile solo in caso di utilità per l’esecuzione della misura di sicurezza, è possibile effettuare consulenze o perizie al fine di stabilire “l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche”.
Con l’Art 5 Il pubblico ministero, nell’assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, deve usufruire dell’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense e, se nel corso dell’assunzione di informazioni emergono fondati motivi per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione delle condotte, il pubblico ministero dispone immediatamente l’interrogatorio del soggetto denunciato, con l’ausilio di un esperto di psichiatria ovvero psicologia forense, come per le audizioni protette. Non comprende dal testo se il trattamento sanitario sia disposto a seguito di tale interrogatorio o venga deciso dal pubblico ministero già in precedenza.
Infine, con l’Art 7 viene istituito presso ogni tribunale un registro pubblico dei condannati in via definitiva per i reati del cosiddetto «codice rosso» con la obbligatoria comunicazione della notizia di reato e la qualificazione giuridica dello stesso, alle banche dati riservate alle forze dell’ordine quali la S.D.I. (Sistema di Indagine) e la C.E.D (CentroElaborazione Dati).
In conclusione:
- non ci si occupa più solo di patologie, ma di “devianze” anche senza relazione patologica, facendo la gioia, nella tomba, di Foucault e della sua “sragione” che riempiva i manicomi del 1800, con bestemmiatori, omosessuali, sovversivi, vagabondi ed atei;
- quando il PM intravvede il rischio di reiterare un reato, non dispone il carcere ma il ricovero psichiatrico;
- si crea un nuovo TSO, in deroga all’attuale, del quale non è detto peraltro nulla;
- in sede giuridica valgono le valutazioni sul carattere e la personalità dell’imputato e in genere le sue qualità psichiche, indipendenti da cause patologiche;
- di tutto questo deve farsi carico la psichiatria, con un trattamento sanitario temporaneo obbligatorio, che ritorna totalmente alle caratteristiche di tutela della pericolosità. Non si comprende se venga deciso su parere di uno psichiatra o psicologo forense, o su pura valutazione del magistrato, senza che siano definiti (in deroga a quanto indicato dalla Corte Costituzionale) i diritti di difesa dell’imputato;
- il tutto confluisce poi in una psicoterapia obbligatoria, senza che sia chiaro in base a quali principi o dati scientifici dovrebbe poter “curare” i tratti di violenza di aspetti di carattere o delle possibili patologie coinvolte;
- alla fine, in un modo o nell’altro, la violenza viene comunque rimandata ad una qualche “devianza” psichica, lasciando il dubbio sul perché questo non avvenga nel caso di rapine o regolamenti di conti fra clan .. o è solo questione di tempo?
Che dire, a parte che era meglio la legge del 1904, che almeno parlava di malattie mentali?
Ma davvero, a distanza di quasi 50 anni dalla Legge 180/78, è ancora questa l’idea che si ha del disturbo mentale e dei compiti della psichiatria?
Questo è un vero fallimento su cui bisognerebbe interrogarsi.
Andrea Angelozzi
Psichiatra