Scudo penale e tutele assicurative

Scudo penale e tutele assicurative

Scudo penale e tutele assicurative
Il nuovo scudo penale – pur segnando un passo rilevante verso la riduzione della cosiddetta medicina difensiva – non inciderà in alcun modo sul piano civile e disciplinare: il medico potrà ancora essere chiamato a risarcire i danni, anche solo in parte, e resterà comunque esposto a procedimenti di natura amministrativa o deontologica. Proprio per questo le coperture assicurative manterranno, anche in futuro, un ruolo essenziale

Come è noto, l’Art.590-sexies del Codice Penale, introdotto a suo tempo dalla legge Gelli-Bianco, ha stabilito che il medico non può essere perseguito penalmente per colpa dovuta da imperizia, purché questi si sia attenuto alle cosiddette “linee guida” o, in mancanza, alle buone pratiche cliniche. Tuttavia, la materia – com’è ovvio – resta delicata, dal momento che l’applicazione concreta della norma è risultata talvolta piuttosto incerta. Inoltre, la tutela prevista risulta circoscritta e non contempla in maniera esplicita altre forme di colpa, come la negligenza o l’imprudenza, che continuano a esporre il professionista a possibili procedimenti.

È in questo contesto che, con l’emergere della pandemia da Covid-19, il legislatore ha ritenuto necessario introdurre uno strumento ulteriore e più ampio: nel 2021 vennero pertanto adottate misure emergenziali specifiche, volte a proteggere chi operava in condizioni straordinarie di pressione clinica e organizzativa. La legge 76/2021 ha così introdotto l’Art.3-bis, noto come “Scudo penale Covid”: reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi da operatori sanitari durante lo stato di emergenza (da gennaio 2020 a successive proroghe) sono perseguibili solo in caso di colpa grave, e il giudice è tenuto a valutare il contesto operativo, la scarsità di risorse, la gravità dell’emergenza e l’incertezza scientifica. Le proroghe successive – incluse in vari Milleproroghe – hanno poi esteso lo scudo penale fino al prossimo 31 dicembre 2025.

Lo scudo penale condizionato

Il 4 settembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge collegato alla manovra di bilancio che interviene in maniera organica sulla disciplina della responsabilità professionale. Tra le misure principali figura l’introduzione di uno “scudo penale condizionato”: l’operatore sanitario non risponderà più penalmente per colpa lieve in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, a condizione che abbia rispettato le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, adeguandole al caso concreto. La punibilità resta ferma per il dolo e per la colpa grave.

Elemento innovativo è anche la previsione di parametri specifici che il giudice dovrà considerare nel valutare la colpa: scarsità di risorse umane e materiali, carenze organizzative della struttura, complessità della patologia trattata. In questo modo il comportamento del medico viene contestualizzato in relazione alle condizioni reali in cui è stata prestata l’assistenza, evitando giudizi astratti e potenzialmente sproporzionati.

Scudo penale e tutele assicurative

È importante comunque sottolineare che il nuovo scudo penale – pur segnando un passo rilevante verso la riduzione della cosiddetta medicina difensiva – non inciderà in alcun modo sul piano civile e disciplinare: il medico potrà ancora essere chiamato a risarcire i danni, anche solo in parte, e resterà comunque esposto a procedimenti di natura amministrativa o deontologica.

Proprio per questo le coperture assicurative manterranno, anche in futuro, un ruolo essenziale: da un lato per tutelare il professionista rispetto alle pretese risarcitorie, con le classiche coperture di responsabilità professionale e di colpa grave, dall’altro per offrire strumenti adeguati di difesa legale, anche in sede penale. Lo scudo penale che verrà non deve essere inteso, insomma, come una sorta di “esonero generale”: le responsabilità civili e le tutele assicurative restano in campo, a garanzia tanto degli operatori sanitari quanto dei cittadini.

09 Settembre 2025

© Riproduzione riservata

Medici di famiglia nelle Case della Comunità. L’accordo ancora non c’è: il nodo è la tariffa unica nazionale
Medici di famiglia nelle Case della Comunità. L’accordo ancora non c’è: il nodo è la tariffa unica nazionale

Fumata nera oggi in Sisac dove non si è trovata l’intesa con i sindacati dei medici di famiglia sull’accordo di 5 articoli per la loro presenza nelle Case della Comunità....

ECM 2026-2028, perché il Dossier Formativo va fatto subito
ECM 2026-2028, perché il Dossier Formativo va fatto subito

Con l'inizio del triennio ECM 2026-2028, il tempo stringe per i professionisti sanitari in debito con la formazione continua. Questo ciclo rappresenta infatti l'ultimo treno utile per recuperare i crediti...

Vendita online di farmaci da banco. La Corte Ue boccia la Grecia: “Divieti solo per le modalità, non si può vietare una categoria intera”
Vendita online di farmaci da banco. La Corte Ue boccia la Grecia: “Divieti solo per le modalità, non si può vietare una categoria intera”

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 21 maggio 2026 (causa C-604/24), ha stabilito che gli Stati membri non possono vietare la vendita online di medicinali non...

Anaao Assomed. Pierino Di Silverio confermato Segretario Nazionale per il 2026-2030
Anaao Assomed. Pierino Di Silverio confermato Segretario Nazionale per il 2026-2030

“Dobbiamo costruire un sistema in cui chi entra in ospedale voglia restarci. Valorizzare i professionisti, rendere attrattivo il lavoro nel Ssn e costruire le 3 riforme prioritarie che la sanità...