È naturale registrare l’indignazione di chi viene a sapere di aver fatto curare per anni le carie della propria famiglia da un geometra che si fingeva dentista. Così come è condivisibile l’indignazione collettiva nei confronti di chi, attribuendosi titoli di abilitazione in chirurgia plastica non posseduti, ha distrutto i corpi di chi si era rivolto loro per diventare più bello. Ma c’è di più.
Si dovrebbe andare oltre l’indignazione nei confronti delle istituzioni pubbliche, per l’esattezza dei Servizi sanitari regionali che, attraverso i loro presidi ospedalieri e territoriali, hanno messo i corpi delle persone nelle mani di medici quantomeno improbabili. Di tutti quegli extracomunitari, non abilitati e non iscritti agli Ordini dei medici, trattati però come se fossero in regola con gli adempimenti richiesti dalla legge.
Un fatto grave, concretizzatosi con complicità innumerevoli, che – in assenza della iscrizione all’Ordine professionale – ha integrato il reato di cui all’art. 348 del codice penale, consentendo l’esercizio di medico-chirurgico a “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”. Quell’abilitazione che, nel caso di specie, si ottiene solo con il superamento dell’esame statale e con l’iscrizione nel rispettivo Albo conservato dal relativo Ordine.
Tutto questo per evitare, che ci sia in libera circolazione non più il geometra che diventi falso dentista e l’improvvisato chirurgo estetico munito, forse, della laurea in economia e commercio.
Una sanità messa a terra che si salva grazie ai TAR
Lo hanno fatto con due interessanti consecutive sentenze, le nr. 2941 e 2942, entrambe decise il 19 giugno 2025 (pres. Goso, rel. Fornataro) e depositate l’appena 15 settembre scorso (si veda qui articolo di ieri). Due atti di attenta giustizia formatisi su rispettivi ricorsi della Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) e dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Milano (OMCeO). Entrambi i ricorsi impugnavano: la “Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. XII/3392 dell’11 novembre 2024”, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 49 del 2 dicembre 2024, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni in merito all’esercizio temporaneo della professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e art. 6 bis del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105”, nonché il “Decreto del Direttore generale Welfare della Regione Lombardia, n. 17712 del 21 novembre 2024, pubblicato sul BURL serie Ordinaria n. 50 del 9 dicembre 2024, recante “Previsione di ulteriori specializzazioni nell’ambito della procedura di riconoscimento della qualifica di medico specialista conseguita all’estero di cui alla DGD n. 3392 dell’11 novembre 2024”.
La Regione al tappeto, e non solo la Lombardia
Il Giudice amministrativo meneghino con le sue sentenze va dritto al sodo, decide secundum legem e a tutela della salute pubblica, mettendo al tappeto con un preciso “uno o due” la delibera della Regione Lombardia gravata. Lo fa ritenendola responsabile di avere «introdotto una disciplina derogatoria rispetto alle previsioni degli artt. 17, 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 206/2007, permettendo l’esercizio della professione a prescindere dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali prescritte dal legislatore nazionale e che risultano irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 Cost.». Insomma, non si può consentire ad alcun geometra di aprire ed esercitare la professione di odontoiatra. Lo dice lo Stato e a nessuna Regione è consentito derogare.
Insomma, è l’Ordine professionale, e solo lui, a condizionare l’iscrizione dei medici-chirurghi a seguito di verifica sostanziale del possesso dei requisiti di legge validi nel Paese, evitando così l’iscrizione all’Albo di «soggetti potenzialmente non qualificati». Ciò in coerenza «con le previsioni della disciplina legislativa generale di riferimento» garante del presunto possesso della loro capacità tecnica.
In una siffatta logica, le disposizioni sostanziali in materia sono funzionali «a garantire che il professionista (extracomunitario), che chiede il riconoscimento della qualifica, sia dotato di adeguata competenza tecnica, rispetto al paradigma prescritto per i professionisti che hanno conseguito in Italia la relativa qualificazione».
Il Giudice a Berlino c’è
Due sentenze pregevoli scritte ad esito di una accurata indagine attentamente esegetica che «deve essere condotta tenendo presente la necessità di perseguire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 15 del d.l. n. 34/2023, con particolare riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. e con le esigenze fondamentali di tutela della salute e della parità di trattamento tra medici specialisti muniti di una qualifica specialistica conseguita in Italia e medici titolari di una qualifica conseguita all’estero». Concludendo, i Giudici milanesi, valutando negativamente ogni tentativo derogatorio, ribadiscono criticamente che, quanto a suo tempo deciso dalla Regione Lombardia, è comunque volto a garantire la sussistenza di un’adeguata competenza tecnica in capo al professionista che intende esercitare in Italia. Lo fa tuttavia incidendo negativamente sull’ordinario «formale procedimento di riconoscimento (presentazione di istanza corredata di certificato di iscrizione all’albo, comunicazione all’Ordine competente (per) l’ottenimento del riconoscimento in deroga e la denominazione della struttura presso (la) quale svolgerà l’attività professionale ecc.)».
Su questo aspetto derogatorio il Tar meneghino è severo, rimandando la delibera regionale al mittente atteso che «Non vi sono elementi per ritenere che l’art. 15 consenta il riconoscimento di qualifiche sanitarie conseguite all’estero senza il rispetto delle garanzie sostanziali di adeguata competenza tecnica, già disciplinate a livello nazionale proprio dal d.l.gs n. 206/2007».
Conseguentemente, prescindendo dal Paese di provenienza, che siano cubani piuttosto che argentini, per esercitare in Italia occorre essere abilitati e iscritti ai rispettivi Albi. Tutto il resto è fuori delle regole.
Ettore Jorio