Remunerazione delle farmacie. Cosa prevede il Decreto Balduzzi-Grilli inviato alle Regioni 

Remunerazione delle farmacie. Cosa prevede il Decreto Balduzzi-Grilli inviato alle Regioni 

Remunerazione delle farmacie. Cosa prevede il Decreto Balduzzi-Grilli inviato alle Regioni 
Il provvedimento ricalca esattamente quanto anticipato nei giorni scorsi dal nostro giornale. Riviste le quote fisse e variabili per farmacisti e grossisti. Cresce la quota premiale per i generici, introdotta anche per i grossisti. Ma ai farmacisti non piace. E Balduzzi si dice disponibile al dialogo. C'è tempo fino al 30 giugno.

È arrivato sul tavolo delle Regioni il decreto del ministero della Salute sul nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Il provvedimento, di cui avevamo già anticipato i contenuti, rappresenta la controproposta di Balduzzi all’accordo siglato il 16 ottobre tra Aifa e fortemente sostenuto dalle organizzazioni di categoria,  ma bocciato dal ministero della Salute e dal quello dell’Economia.

Una situazione che aveva portato allo stallo e costretto il Governo a prorogare dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 l’entrata in vigore del nuovo sistema. Sei mesi, dunque, per raggiungere un nuovo accordo che soddisfi tutte le parti. Balduzzi si è detto disponibile al dialogo, affermando che l’invio del decreto alle Regioni è stata più che altro un atto dovuto. Parole che incoraggiano i farmacisti. Ma il confronto potrebbe non rivelarsi facile, dal momento che tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative dei farmacisti (Fofi, Federfarma, Assofarm) hanno espresso parere contrario ai contenuti della proposta di Balduzzi perché penalizzanti rispetto all'accordo del 16 ottobre.
 
Ecco cosa prevede il decreto inviato alle Regioni.
 
PER LE FARMACIE
a) Per i medicinali con prezzo al pubblico non superiore ai 50 euro

Quota fissa per confezione dispensata in regime di Ssn: 0,55 euro, maggiorata di euro 0,10 per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 258.228,45 euro.
Quota fissa aggiuntiva per ciascun medicinale non più coperto da brevetto (originatore o medicinale autorizzato in conformità di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 o corrispondente equivalente) con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento: 0,50 euro.
Quota variabile: 17% del prezzo al pubblico del medicinale.

b) Per i medicinali con prezzo al pubblico superiore ai 50 euro
Quota fissa per confezione dispensata in regime di Ssn:
5,5 euro, maggiorata di 0,10 euro per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 258.228,45 euro.
Quota variabile: 10% del prezzo al pubblico del medicinale.

Dal 2014 il valore della maggiorazione per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 258.228,45 euro è modificato annualmente sulla base del numero degli aventi diritto, fermo restando l’importo complessivo di euro 7.994.000,00.
 

PER I GROSSISTI
Quota fissa per confezione dispensata in regime di Ssn: 0,10 euro.
Quota fissa aggiuntiva per ciascun medicinale non più coperto da brevetto (originatore o medicinale autorizzato in conformità di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 o corrispondente equivalente) con prezzo al pubblico corrispondente al prezzo di riferimento: 0,06 euro.
Quota variabile: 1,90% del prezzo al pubblico del medicinale.

Tutte le quote indicate sono comprensive dell’imposta sul valore aggiunto.
 
Il decreto annulla poi l’incremento dello sconto del 2,25% imposto con la Spending Review alle farmacie sui medicinali erogati dal Ssn.
Cancellato lo sconto dal margine dello 0,6% sul prezzo al pubblico comprensivo di Iva che le aziende farmaceutiche erano tenute a fare alle farmacie e alla distribuzione intermedia in caso di forniture dirette, come previsto dalla determinazione Aifa del 30 dicembre 2005. Lo sconto a carico dei produttori, che non può essere più trasferito al Ssn tramite trattenuta su quanto dovuto ai farmacisti, viene comunque ricalcolato, a invarianza di importo, attraverso la maggiorazione dell’importo dell’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale previsto dalla legge 122/2010.

Lo sforamento del tetto di spesa farmaceutica territoriale, fissato dalla Spending Review al 13,1% per il 2012 e all’11,35% dal 2013, sarà a carico delle aziende del farmaco il 66,65%. Lo sforamento restante sarà coperto dai farmacisti e dai grossisti in modo proporzionale agli introiti conseguiti dagli stessi.

 

28 Gennaio 2013

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